Il conto corrente è il contratto con il quale le parti evitano il pronto pagamento di crediti reciproci relativi ad un rapporto stabile e ne differiscono l'esigibilità alla chiusura del conto stesso, previa compensazione tra i vari debiti e crediti. Il conto corrente bancario presenta le peculiarità per cui il credito del correntista è sempre disponibile (art. 1852 c.c.), è eventualmente possibile compensare il saldo negativo-positivo anche in relazione a conti diversi (art. 1853 c.c.) ed inoltre non vi è reciproca concessione di credito tra il cliente e la banca poiché quest'ultima non esegue pagamenti a carattere restitutorio bensì a titolo di prestito. I recenti interventi del legislatore hanno ridescritto il tessuto normativo degli istituti cardine che orbitano intorno al conto corrente bancario, quali la commissione di massimo scoperto, gli interessi usurari e i termini di prescrizione per ripetere le somme nei confronti degli Istituti. Si parla di procedimento sommario appunto perché il provvedimento viene emanato fuori dal contraddittorio delle parti, unicamente sulla scorta dei documenti presentati dal creditore procedente.
Il contributo si snoda lungo i seguenti argomenti:
Commissione di massimo scoperto
Usurarietà dei tassi di interesse
Ius variandi
Anatocismo
Ripetizione di somme illegittimamente pagate