Area Tributaria
Massimario anno 2015 Commissione Tributaria Regionale Lazio
estratto delle sentenze massimate a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 251/20/15, depositata il 22/01/2015 - Pres. Picozza, Rel. Intelisano – T.S. / Ag. Entrate D.P. 1 Roma
Soglia minima credito iscrizione ipotecaria - irretroattività - rimessione in termini
La soglia minima del credito erariale di Euro 8.000,00 ex art. 76, D.P.R. n. 602 del 1973 per procedere all'iscrizione ipotecaria, come introdotta dalla Legge n. 73 del 2010, non ha effetto retroattivo rispetto alle iscrizioni pregresse, visti gli articoli 11, co. 1, Disp. legge in generale, e 3, co. 1, L. n. 212 del 2000. Non sussistono neppure i presupposti per concere la rimessione in termini per l'impugnazione del provvedimento di iscrizione ipotecaria, difettando il presupposto della causa non imputabile al richiedente.
Riferimenti normativi: art. 76, D.P.R. n. 602 del 1973; L. n. 73 del 2010; art.11, Disposizioni sulla legge in generale; art. 3, L. n. 212 del 2000.
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 252/20/15, depositata il 22/01/2015 - Pres. Picozza, Rel. Moscaroli – C. S.r.l. / Ag. Entrate D.P. 2 Roma
Vendita infragruppo ed elusione fiscale - riscossione a titolo provvisorio in primo grado, periodo applicazione modifica frazione tributo
Nell'ipotesi di successivi passaggi nella proprietà di un immobile tra società appartenenti al medesimo gruppo, il conseguente incremento del credito Iva non à riconducibile ad una condotta elusiva rilevante ai sensi dell'art. 37-bis, D.P.R. n. 600 del 1973 poichè non è ravvisabile aggiramento di un obbligo tributario o di un divieto.
La riscossione a titolo provvisorio in pendenza di giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 15, D.P.R. n. 602 del 1973, è legittimamente effettuata iscrivendo a ruolo la quota pari al 50% del tributo e non del minore importo pari a un terzo, così come risultante a seguito della modifica operata ai sensi del D.L. n. 70 del 2011, che risulta applicabile per i ruoli iscritti successivamente alla sua entrata in vigore (13 luglio 20011) risultando invece indifferente la data di notificazione della cartella.
Riferimenti normativi: art. 37-bis, D.P.R. n. 600 del 1973; art. 15, D.P.R. n. 602 del 1973; D.L. n. 70 del 2011
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 253/20/15, depositata il 22/01/2015 - Pres. Picozza, Rel. Intelisano – F.L. / Equitalia Sud S.p.a.
Fermo amministrativo, omissione intimazione ad adempiere
Il preavviso di fermo amministrativo come pure il fermo amministrativo non devono essere necessariamente preceduti dall'intimazione ad adempiere ex art. 50, co. 2, D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto sono atti riferibili a procedura diversa ed estranea all'esecuzione forzata vera e propria.
Riferimenti normativi: art. 50, co. 2, D.P.R. n. 602 del 1973
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., SS.UU., n. 26052 del 2011; Cass. civ. Sent. 10672/09, 14831/08, 11087/10)
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 254/20/15, depositata il 22/01/2015 - Pres. Picozza, Rel. Intelisano – G.R. / Ag. Entrate D.P. 3 Roma
Giudicato, riscossione, decadenza e prescrizione
La riscossione degli importi, come emersi da sentenza passata in giudicato emessa nel processo tributario, non sconta alcun termine di decadenza, bensì è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni.
Riferimenti normativi: art. 2964 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., n. 2439 del 2010
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 255/38/15, depositata il 23/01/2015 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi – D.M.L. / Comune di Roma Capitale
Requisi appello, motivi specifici
L'appello è ammissibile se dirige motivi specifici di impugnazione contro punti precisi della sentenza, che debbono essere indicati dall'appellante.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sente. 8640/09, 11989/06, 12589/04, 3936/02, 11110/03, 16/00)
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 256/38/15, depositata il 23/01/2015 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi – C.G. / Comune di Roma Capitale
Agevolazione Ici abitazione principale, residenza anagrafica - nucleo familiare
L'abitazione principale non deve coincidere necessariamente con il luogo di residenza in base alle risultanze anagrafiche, potendo essere fornita dal contribuente diversa dimostrazione.
L'immobile può essere riconosciuto quale abitazione principale ai fini ICI solo se costituisce la dimora abitatuale del ricorrente e dei suoi familiari, non quando tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente e invece difetti nei familiari.
Riferimenti normativi: art. 8, D.Lgs. n. 504 del 1992
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. 13151/10, 14389/10
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 258/38/15, depositata il 23/01/2015 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi – C….. / Comune di Roma Capitale
Disapplicazione sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa
Il fenomeno della incertezza normativa oggettiva che legittima la disapplicazione delle sanzioni si può rilevare da una serie di fatti indice che spetta al giudice accertare e valutari. Tali fatti indice possono essere esemplificati ne: 1) difficoltà di individuare le disposizioni normative anche dovute al difetto di esplite previsioni legislative; 2) difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) difficoltà nel determinare il significato della formula dichiarativa adottata; 4) mancanza di informazioni amministrative o loro contraddittorietà; 5) mancanza di una prassi amministrativa o presenza di prassi tra loro contrastanti; 6) mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti magari accompagnati dalla rimessione degli atti alla Corte costituzionale; 8) contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) contrasto tra opinioni dottrinali; 10) adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.
Riferimenti normativi: art. 10, L. n. 212 del 2000
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. 4685/12, 14080/13, 5210/13, 5207/13.
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 262/14/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Amodio, Rel. Leoni – F.C., erede P.M. / Ag. Entrate D.P. 2 Roma
Vizio notifica eredi, sanatoria, termine notifica diniego condono
Il vizio di notifica del provvedimento, erroneamente effettuata agli eredi impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius, in violazione dell'art. 65, D.P.R. n. 600 del 1973, è sanato dalla proposizione del ricorso in virtù dell'art. 156 c.p.c.
Il provvedimento di diniego di condono, ancorché manchi una previsione di un termine di decadenza o prescrizione, deve essere notificato al più tardi entro il termine previsto dall'art. 43, D.P.R. n. 600 del 1973 (entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento, se la dichiarazione o denuncia è stata omessa) poiché sarebbe altrimenti costituzionalmente illegittima una disposizione che lasci indefinitivamente esposto il contribuente all'azione degli uffici tributari (nella vicenda la C.T.R. ha annullato il diniego di condono notificato a distanza di oltre sette anni).
Riferimenti normativi: art. 65, D.P.R. n. 600 del 1973; art. 156 c.p.c.; art. 12, L. n. 289 del 2002.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 17576/02
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 265/14/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Amodio, Rel. D'Amaro – Comune di Roma Capitale / F.F.
ICI – aliquota agevolata prima casa – dimora abituale e residenza anagrafica – irretroattività
Ai fini ICI, per gli anni di imposta 2004 e 2005 si applica l'art. 8, co. 2, D.Lgs. 504/92 (precedente alla novella della L. 296/06), che faceva riferimento alla dimora abituale e non alla residenza anagrafica per fruire dell'aliquota agevolata come prima casa. Il requisito della dimora abituale può essere dimostrato anche con la prova della sede di lavoro nel Comune ove è ubicato l'immobile. La successiva L. 296/06, nel dettare il requisito della residenza anagrafica, non è applicabile retroattivamente ai sensi dell'art. 3, L. 212/00 (Statuto dei diritti del contribuente) e dell'art. 11 Preleggi.
Riferimenti normativi: art. 8, co. 2, D.Lgs. n. 504 del 1992; L. n. 296 del 2006: art. 3, L. n. 212 del 2000; art. 11, Disposizioni sulla legge in generale.
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 267/14/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Amodio, Rel. D'Amaro - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / C…..
Rettifica avviamento
La rettifica del valore di avviamento di un'attività commerciale ceduta può essere condotta dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 2, co. 4, D.P.R. 460/96, nonostante sia stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 218/97, applicando la moltiplicazione per tre al reddito dell'impresa presunto sulla base della redditività media tratta dal settore merceologico di appartenenza.
Riferimenti normativi: art. 2, co. 4, D.P.R. n. 460 del 1996; art. 17, D.Lgs. n. 218 del 1997.
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 273/09/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Scavone – N.S.r.l. / Comune di Roma Capitale
ICI – catasto – valore indiziario – onere della prova
Il sistema catastale è un dato geometrico e non probatorio sicché le risultanze catastali hanno esclusivamente valore indiziario per stabilire la proprietà o il possesso del bene. L'unico strumento di pubblicità predisposto dall'ordinamento è infatti la trascrizione immobiliare di cui all'art. 2643 c.c. Pertanto nell'ambito di un accertamento ICI basato sui dati catastali, a fronte della contestazione delle risultanze, l'onere della produzione della documentazione rinvenibile presso i registri immobiliari incombeva sull'ente impositore e non sul contribuente.
Riferimenti normativi: art. 2643 c.c.
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 274/9/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Scavone - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / S.A.
Processo tributario – limiti del giudizio rescindente e rescissorio
Nonostante il giudizio tributario sia costruito formalmente come giudizio di impugnazione dell'atto, esso tende all'accertamento sostanziale del rapporto, nel senso che l'atto è il veicolo di accesso al giudizio di merito, al quale si perviene necessariamente attraverso la sua impugnazione. Quindi il giudizio concerne la legittimità formale e sostanziale del provvedimento, con la precisazione, peraltro, che al giudizio di merito sul rapporto non è dato pervenire quando ricorrano determinati vizi formali dell'atto, in presenza dei quali il giudice deve orientarsi all'invalidazione di esso, con ciò omettendo affatto di esercitare la giurisdizione attribuitagli, ma anzi pienamente e correttamente esplicandola. In particolare il giudice deve fermarsi alla pronuncia di annullamento nel caso di difetto assoluto o di totale carenza di motivazione e deve dichiarare, anche in difetto di un'espressa comminatoria di nullità, l'invalidazione dell'atto (nel caso in specie è stata confermata la sentenza di primo grado favorevole al contribuente che aveva rilevato il difetto di motivazione risultando del tutto indimostrata la similarità del terreno oggetto di accertamento con un altro preso a termine di paragone).
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 276/10/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Bernardo, Rel. De Leoni – F.S.r.l. / Ag. Entrate D.P. 1 Roma
Estinzione anticipata mutuo – interessi passivi
L'estinzione anticipata del mutuo non giustifica la deroga al principio generale della immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro di cui all'art. 2423-bis, comma 1, n. 6, c.c., posto che in tema di imposte sui redditi d'impresa, dalla complessiva prescrizione dell'art. 75, D.P.R. 917/86, il legislatore considera come esercizio di competenza quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna voce, limitandosi soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza col consentire la deducibilità di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare (nella vicenda in specie la società contribuente imputava illegittimamente una diversa quota di costi rispetto all'originario piano di ammortamento in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta il 31/03/2007, e rideterminava i costi sugli interessi passivi ritenendo ciò possibile in quanto l'estinzione anticipata era avvenuta prima della redazione del bilancio).
Riferimenti normativi: art. 2423-bis c.c.; art. 75, D.P.R. n. 917 del 1986
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 277/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni – A. S.p.a. / Ag. Entrate D.P. 1 Roma
Sottoscrizione dichiarazione – fallimento
Successivamente al fallimento, Posto che l'art. 4, D.P.R. 322/98, prescrive che la dichiarazione sia sottoscritta dal legale fallimentare, dopo il fallimento della società la dichiarazione sottoscritta dal liquidatore, ancorché relativa al periodo di imposta precedente al fallimento,4 deve considerarsi come omessa.
Riferimenti normativi: art. 4, D.P.R. n. 322 del 1998.
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 278/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni – Agente riscossione Roma Equitalia Sud S.p.a. / C.N.
Preavviso di ipoteca – contenuto dell'atto
Visto l'art. 50, D.P.R. 602/73, il preavviso di ipoteca non deve recare uno specifico contenuto o vedere allegati gli atti presupposti; inoltre, non rientrando nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19, D.Lgs. 546/92, la mancata indicazione dei termini per impugnarlo non costituisce vizio.
Riferimenti normativi: art. 50, D.P.R. n. 602 del 1973; art. 19, D.Lgs. 546 del 1992.
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 279/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni - Agente riscossione Roma Equitalia Sud S.p.a. / A.R.
Deposito nuovi documenti in appello
Le produzioni effettuate dal concessionario della riscossione in grado di appello – che dimostrano la notificazione degli atti presupposti al preavviso di fermo – non sono affette da inammissibilità o tardività, in quanto non sono eccezioni in senso stretto o prove nuove ma mere difese consentite alla parte rimasta assente in primo grado. Inoltre tali produzioni sono ammissibili in quanto prove documentali già costituite non di prive documentali costituende (es. perizia) per le quali non varrebbe la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. Nondimeno l'art. 58, co. 2, D.Lgs. 546/92, si pone come un'eccezione all'art. 345 c.p.c. in ragione della natura documentale del processo tributario, talché siffatte produzioni costituiscono mera difesa della parte rimasta assente in primo grado, mentre il divieto ex art. 57, D.Lgs. 546/92 riguarda le eccezioni in senso stretto.
Riferimenti normativi: artt. 57 e 58, D.Lgs. n. 546 del 1992; art. 156 c.p.c.; art. 12, L. n. 289 del 2002; art. 345 c.p.c.; art. 58, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. 10567/12, 12008/11, 14020/07, 11862/03, 2737/02, 8489/09, 3611/06, 20086/05.
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 280/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni - Agente riscossione Roma Equitalia Sud S.p.a. / P.M.T.
Tardiva costituzione in giudizio
Il termine di sessanta giorni per il deposito della costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente è meramente ordinatorio poiché l'art. 23, D.Lgs. 547/92 non ne sanzioni in alcun modo il mancato rispetto.
Riferimenti normativi: art. 23, D.lgs. n. 546 del 1992.
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 287/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / S.S.r.l.
Frodi carosello - estraneità - diligenza nello svolgimento dei rapporti commerciali
A dimostrazione della diligenza nello svolgimento dei rapporti commerciali e quindi della buona fede - che pongono l'interessato fuori dalla responsabilità per la frode carosello - la contribuente, prima di instaurare i rapporto commerciali con i fornitori coinvolti nella frode, aveva verificato, con visure camerali, la regolare costituzione e la perdurante operatività delle società danti causa; inoltre il prezzo di rivendita era sempre superiore a quello di acquisto dei beni e i pagamenti sono sempre avvenuti con mezzi tracciabili, per importi in linea con i valori di mercato.
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 288/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / S.S.
Irap - professionisti
L'assoggettamento ad Irap costituisce la regola per ogni professionista, mentre l'esenzione è l'eccezione valevole solo per quei professionisti privi di qualsivoglia apparato produttivo, se non di modesta entità.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. 19688/11.
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 289/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / D.C.G.
Decadenza e prescrizione - accertamento e cartella - successivi atti esattivi e cautelari
Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento debbono soggiacere ai termini di decadenza previsti dalla normativa di riferimento, mentre gli atti esattivi o cautelari soggiaciono ai termini di prescrizione ordinaria.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. 25790/09.
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 289/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / D.C.G.
Decadenza e prescrizione - accertamento e cartella - successivi atti esattivi e cautelari
Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento debbono soggiacere ai termini di decadenza previsti dalla normativa di riferimento, mentre gli atti esattivi o cautelari soggiaciono ai termini di prescrizione ordinaria.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. 25790/09.