Area Tributaria

omissione dell’avviso bonario e applicazione delle sanzioni

in “Settimana Professionale” ed. Seac

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L'art. 36-bis, D.P.R. n. 600 del 1973, disciplina il cosiddetto controllo automatizzato che consente all'Agenzia delle Entrate di liquidare le imposte dirette in misura maggiore a quelle dichiarate dal singolo contribuente, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria. Lo stesso meccanismo è previsto per l'IVA dall'art. 54-bis, D.P.R. n. 633 del 1972. La riliquidazione delle imposte avviene con la notificazione di una cartella di pagamento ma – dispone il citato art. 36-bis, co. 3 (e in parallelo il predetto art. 54-bis, co. 3) - essa va preceduta dall'invio di un avviso, che notizia il contribuente dell'errore riscontrato nella dichiarazione e lo invita a fornire delucidazioni e/o a sanare l'ammanco con il corrispondente versamento, il tutto nel termine di trenta giorni.

La problematica si articola nella trattazione dei seguenti argomenti:

Le prerogative dell'avviso bonario

Avviso bonario - obbligo o facoltà

La necessaria distinzione tra imposta e sanzione

Conclusioni


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