Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 1/2016
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
LEGGE DI STABILITÀ 2016
Si riportano in estrema sintesi alcune delle novità di carattere tributario/finanziario di principale rilievo contenute nella Finanziaria 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015).
Di interesse per i privati:
- agevolazioni fiscali per gli acquisti immobiliari tramite leasing da parte dei privati;
- deducibilità parziale dell'Iva sugli acquisti immobiliari effettuati dai privati
- canone rai inserito nella bolletta dell'elettricità per un ammontare annuo di €100,00;
- eliminazione Tasi sulle abitazioni principali ad eccezione delle case sub categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono comprese nell'esenzione anche le pertinenze accatastate sub C/2, C/6 e C/7 (massimo una pertinenza per ciascuna categoria);
- riduzione di Imu e Tasi per i proprietari che concedono gli immobili in affitto a canone concordato;
- credito di imposta per l'installazione di sistemi di allarme o per la stipulazione di contratti di vigilanza da parte di persone fisiche fuori dall'esercizio dell'attività professionale o di impresa;
- proroga sino al 31/01/2016 per la detrazione al 50% delle spese di recupero edilizio (nonché per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici) e al 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici;
- incentivi all'acquisto di nuovi autocaravan;
- bonus di 500 euro per i diciottenni da utilizzare per iniziative culturali;
- abrogazione della tassazione sulle unità navali da diporto introdotta nel 2011 dal c.d. Salvaitalia;
di interesse per professionisti e imprese:
- aumento della deduzione forfettaria in favore di imprese, professionisti e lavoratori autonomi ai fini Irap;
- cancellazione dell'Irap agricola e dell'Imu sui terreni agricoli;
- obbligo di accettare pagamento tramite Pos e carte di credito per i professionisti, con rinvio a futuri D.M. in ordine alle modalità applicative e alla individuazione delle sanzioni;
- il nuovo regime forfettario per i professionisti viene elevato sino alla soglia massima di € 30.000 di ricavi/compensi, con aliquota al 15%;
- accesso ai fondi strutturali europei 2014-2020 anche per i professionisti;
- messa a disposizione gratuita del software per la fattura elettronica e per la conservazione digitale;
- maxi ammortamento al 140% del costo di acquisto dei beni strumentali acquistati nel 2016;
altre informazioni per attività di consulenza:
- anticipazione al 1^ gennaio 2016 del nuovo regime delle sanzioni amministrative fiscali, con alcune ulteriori modifiche (v. infra Riforma fiscale);
- modificati i termini dell'accertamento (v. infra Procedimento tributario);
- tassazione dei proventi da reato (v. infra Procedimento tributario);
- riduzione dei compensi di riscossione in favore di Equitalia dall'8% odierno al 6%; o il tetto all'uso del danaro contante sale ad €2.999,99;
- imposta sostitutiva sui beni societari assegnati ai soci entro il 30 settembre 2016; o decontribuzione per autisti professionisti di Tir;
- estensione della no tax area;
- riduzione dell'aliquota Ires al 24% a partire dal periodo di imposta 2017.
RIFORMA FISCALE (4^ parte) - Attuazione legge delega n. 23 del 2014
Riforma sistema sanzionatorio amministrativo:
Il D.Lgs. 158/2015 ha introdotto una serie di modifiche alle sanzioni amministrative fiscalli, tendenzialmente più favorevoli al contribuente. Tra le varie si segnalano:- Omessa presentazione della dichiarazione:
- sanzione pecuniaria dal 120 al 240% dell'imposta omessa col minimo di 250 euro;
- se non sono dovute imposte sanzione da 250 a 1.000 euro;
- se la dichiarazione viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta successivo, ma prima che siano avviate attività di accertamento o di verifica, la sanzione viene ridotta dal 60 al 120% delle imposte dovute con un minimo di 200 euro (se non sono dovute imposte da 150 a 500 euro);
- Infedele dichiarazione:
- “ordinaria”, sanzione pecuniaria dal 90 al 180% dell'imposta dovuta;
- “fraudolenta” (es. utilizzo di documentazione falsa), sanzione dal 135 al 270%;
- Tardivi pagamenti: se comunque effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione pecuniaria viene ridotta della metà ed è pari al 15% (fatta salva la sanzione ridottissima per i versamenti effettuati entro i primi 15 giorni);
- Studi di settore:
- omessa presentazione del modello, sanzione pecuniaria 2.000 euro;
- infedele compilazione del modello o inesatta indicazione di una causa di esclusione, sanzione pecuniaria dal 90 al 180% dell'imposta dovuta ovvero dal 30 al 60% se l'imposta accertata risulta inferiore al 3% di quella dichiarata e comunque inferiore ai 30.000 euro;
- mancata regolarizzazione dopo apposito invito, sanzione dal 90 al 180%;
- Reverse charge: nuove sanzioni fisse e proporzionali;
- Omessa registrazione di atti e contratti:
- sanzione dal 120 al 240%;
- dal 60 al 120% in caso di registrazione con ritardo non superiore ai 30 giorni;
- Modificazione del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/97), in particolare allungamento dei termini per ravvedersi.
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
Modifica termini di decadenza accertamento fiscale:
L'art. 1, co. 130, L. 208/15 (Legge di stabilità 2016), ha elevato il termine di decadenza per l'accertamento Iva al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
In caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione nulla il termine di decadenza è portato al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui doveva essere presentata.
Identico contenuto presenta il co. 131 in merito al termine di decadenza per l'accertamento ai fini delle imposte sui redditi, che viene elevato a cinque e sette anni.
In parallelo all'elevazione delle tempistiche per notificare l'accertamento, è stato abrogato l'istituto del raddoppio dei termini in caso di fattispecie penale tributaria.
Tassazione dei proventi da reato:
L'art. 1, co. 141, ha modificato l'art. 14, co. 4, L. 537/93, prevedendo che “In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento”.Ciò, evidentemente, al fine di agevolare gli Uffici finanziari nell'individuare e tassare la materia imponibile sommersa.
FISCALITÀ E CONTRATTI
Trust:
L'atto di dotazione del trust, privo di elementi di corrispettività, sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastalein misura fissa e non in misura proporzionale (Cass. civ., sez. trib., 18/12/2015 n. 25480).
La sentenza aveva ad oggetto un trust costituito prima del D.L. 262/06, che attualmente ha riservato una specifica disciplina all'imposta sulle donazioni e successioni per i “vincoli di destinazione”. Tuttavia la decisione segnalata mantiene concreto rilievo per quanto concerne le imposte ipocatastali.
FISCALITÀ E DIRITTO AMMINISTRATIVO
Contributo unificato processo amministrativo:
La Circolare del Segretariato Giustizia Amministrativa n. 20766 del 23/10/2015 ribadisce l'orientamento di prassi per il quale i motivi aggiunti al ricorso iniziale danno luogo alla moltiplicazione dei contributi unificati secondo quanto già espresso nella precedente circolare del 18/10/2011.Viene così ripudiata ogni apertura al versamento di un unico contributo unificato secondo quella che sembrava essere la giusta lettura, maggiormente garantista per il ricorrente, della sentenza resa dalla Corte di giustizia del 6 ottobre 2015 nella causa n. C-61/14 (v. Circolare n. 7/15).
dichiarazione fiscale
Deducibilità compensi amministratori:
I costi sostenuti dalla società per il compenso degli amministratori sono deducibili dal reddito d'impresa solo laddove previsti dallo statuto ovvero determinati da specifica delibera assembleare (Cass. civ., sez. trib., 28/10/2015 n. 21953).penale tributario
Utilizzo crediti inesistenti
In tema di indebita compensazione, non può ritenersi sussistente l'elemento soggettivo del dolo generico necessario ad integrare il delitto di cui all'art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000, di fronte alla condotta del contribuente che ometta di vigilare sull'operato del commercialista (che sarebbe incorso in un errore contabile) e non presti attenzione all'anomalo accrescimento del volume di affari, che lo avrebbe potuto indurre a ritenere che tale evento era imputabile ad un'erronea compensazione (Cass. pen., sez. III, 22/01/2015 n. 48211).