Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 2/2016
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
RIFORMA FISCALE (5^ parte) - Attuazione legge delega n. 23 del 2014
Riforma degli interpelli:
Il D.Lgs. n. 156 del 2015 ha profondamente riformato la disciplina sugli interpelli, strumento giuridicamente
raffinato sul quale la categoria forense può dare un notevolissimo contributo.
Si è in parte superata la frammentazione della disciplina sugli interpelli che oggi si concentra nel
novellato art. 11, L. n. 212 del 2000, e in misura residuale nell'art. 2, D.Lgs. n. 147 del 2015.
L'attuale quadro normativo prevede, in sintesi:
- Finalità dell'interpello:
ottenere una risposta dall'amministrazione finanziaria riguardante fattispecie concrete e personali. - Tipologie di interpello:
- interpretativo su disposizioni tributarie la cui operatività è obiettivamente incerta;
- qualificativo su fattispecie concrete incerte;
- probatorio in ordine alla valutazione degli elementi dai quali dipende l'adozione di specifici regimi fiscali;
- antiabusivo sull'applicazione della disciplina dell'abuso del diritto;
- disapplicativo in relazione alle norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, eccetera.
- per nuovi investimenti (art. 2, D.Lgs. 147/15) non inferiori a 30 milioni di euro da effettuarsi sul T.n., in merito (i) al trattamento fiscale del piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie, (ii) all'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, (iii) alla disapplicazione di disposizioni antielusive, (iv) all'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.
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Risposta dell'amministrazione fiscale:
- interpelli sub 1-2 entro 90 giorni;
- interpelli sub 3-4-5 entro 120 giorni;
- interpello sub 6 entro 120 giorni prorogabili di altri 90 giorni per acquisire ulteriori informazioni.
- Effetto della risposta:
vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. -
Silenzio-assenso:
- quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine previsto dalla legge, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente;
- gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli;
- efficacia si estende ai comportamenti del contribuente successivi, riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia sui comportamenti futuri dell'istante senza quindi portata retroattiva;
- Effetti dell'interpello “per nuovi investimenti”:
la risposta, anche sotto forma di silenzio-assenso, vincola l'Amministrazione finanziaria e rimane valida finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulle quali si basa l'interpello, con conseguente nullità di ogni provvedimento di qualsiasi genere, anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato dall'Amministrazione finanziaria in difformità a detto contenuto. -
Condizione ostativa:
non ricorrono le condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito una soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante circolari o risoluzioni rese pubbliche.
Si segnala altresì che l'Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento n. 27 del 6 gennaio 2016 contenente le nuove “Regole procedurali” degli interpelli.
FISCALITÀ E CONTRATTI
Cessione di azienda:
Il d.lgs. n. 158 del 2015 - facente parte della Riforma fiscale - ha modificato l'art. 14 D.Lgs. 472/97,
che reca la disciplina sulla responsabilità per i debiti tributari nel contratto di cessione di azienda.
Nel rammentare che nella cessione di azienda l'art. 14, D.Lgs. 472/97 prevede la responsabilità
in solido tra cedente e cessionario “per le imposte e sanzioni riferibili alle violazioni commesse
nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti nonché per quelle già irrogate e
contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”,
l'art.16, D.Lgs. 158/15, ha aggiunto due nuovi commi:
“5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.
5-ter Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento”.
DIRITTO EUROPEO DEI TRIBUTI
Diritto al contraddittorio
Le Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., 08/12/2015 n. 24823) hanno dato applicazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia in merito al vizio dell'atto impositivo derivante dalla violazione del contraddittorio amministrativo. In estrema sintesi le Sezioni Unite propongono, in senso limitativo al diritto al contraddittorio preventivo, la distinzione tra:
- tributi armonizzati, quelli cioè che godono di una disciplina legislativa europea, per i quali va garantito il contraddittorio amministrativo;
- tributi non armonizzati per i quali il contribuente non gode di tale garanzia generalizzata, a meno che non vi sia una previsione espressa nel diritto interno.
Dunque le Sezioni Unite hanno licenziato il seguente principio di diritto: “in tema di tributi ‘non armonizzati’ l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema i tributi armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato”.
FISCALITÀ E PROFESSIONE
Imposta di registro sugli atti giudiziari:
La Risoluzione n. 95/E/15 dell'Agenzia delle Entrate ha affrontato l'ipotesi di procedimenti in cui è parte un'amministrazione statale, che si concludono con la compensazione delle spese del giudizio.
In proposito vengono forniti due chiarimenti:
- l'imposta di registro viene prenotata a debito per la metà (o per la quota di compensazione) dalla amministrazione statale, mentre il residuo va corrisposto dall'altra parte privata;
- ciò vale anche quando la richiesta di registrazione avvenga da parte del cancelliere ai sensi dell'art. 10, lett. c), D.P.R. 131/86;
- nel caso abbiano partecipato al processo più parti private rispetto alle quali vi sia litisconsorzio facoltativo, se ciascun soggetto ha agito o resistito per la tutela di un diritto autonomo e le statuizioni della sentenza siano riferite distintamente a ogni rapporto giuridico, le arti private sono responsabili ciascuna dell'imposta di registro liquidata pro quota sulla statuizione che le riguarda.
INPS
Sanzioni lavoro nero:
L'art. 22, D.Lgs. n. 151 del 2015 ha modificato il regime delle sanzioni per lavoro irregolare, che è stato illustrato dal Ministero del Lavoro con Circolari n. 16494 del 07/10/2015 e n. 26 del 12/10/2015.PENALE TRIBUTARIO
Riforma diritto penale tributario ai processi in corso
La Corte di Cassazione ha confermato che la recente riforma (D.Lgs. 158/15 v. Circolare 7/15), in particolare l'innalzamento delle soglie di evasione, opera anche sui processi in corso. La Corte ha poi precisato che l'assoluzione dell'imputato a seguito del mutato assetto normativo per mancato superamento della nuova soglia vada formulata perché “il fatto non sussiste” e non perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Infatti quest'ultima formula va adottata laddove il fatto non corrisponda alla fattispecie incriminatrice in ragione dell'assenza di previsione legislativa oppure della successiva abrogazione o declaratoria di incostituzionalità della norma; diversamente la formula “il fatto non sussiste”, che escluderebbe - dice la Corte - ogni possibile rilevanza anche in sede non penale, va adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato, come nel caso in esame (Cass. pen., sez. 13/01/2016 n. 891).