Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 5/2016

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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FISCALITÀ E PROFESSIONE

Esenzione imposta di bollo per certificati anagrafici uso notifica:

La risoluzione n. 24/E/16 dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che “L'introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell'imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “... inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” (art.18 del DPR n. 115 del 2002) … deve ritenersi, quindi che anche i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del DPR. n. 115 del 2002, qualora 'antecedenti', 'necessari' e 'funzionali' ai procedimenti giurisdizionali. A parere della scrivente, pertanto, anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale”.
Da verificare se l'esenzione - come pare corretto - possa essere estesa anche ad altre ipotesi diverse dal certificato anagrafico ad uso notifica.


Spese di studio comuni tra colleghi e collaboratori:

Facendo seguito alla comunicazione dell'Ordine degli Avvocati di Ancona che ha segnalato l'avvio di alcuni accertamenti contro colleghi professionisti, nei quali l'Agenzia delle Entrate contesta la deducibilità dei costi sostenuti dal titolare dello studio ma riferibili agli spazi utilizzati da colleghi e collaboratori, si segnala che purtroppo la prassi e la giurisprudenza paiono avallare tali recuperi fiscali (Cass. civ., sez. trib., 29/07/2015 n. 16035; Circolari n. 58/E/2001 e 38/E/2010).
A parere dello scrivente, oltre ovviamente a doversi appurare se i principi giurisprudenziali e di prassi siano applicabili al caso specifico, sarebbe anche opportuno considerare la compatibilità di un simile recupero e con l'eventuale sottoposizione ad Irap del professionista accertato.


Nuovo regime forfettario:

In merito al regime c.d. “forfettario” attualmente vigente si segnala la pubblicazione della corposa Circolare n. 10/E/16 dell'Agenzia delle Entrate che tra l'altro si sofferma sulla ipotesi del passaggio dal più gravoso regime ordinario a quello forfettario.

Le caratteristiche pregnanti del nuovo regime forfettario sono:

  • assenza di limiti di età per accedervi e rimanervi;
  • limite dei ricavi fissata in 30.000 euro annui;
  • imposta sostitutiva al 15% (ridotta al 5% per le nuove attività nei primi 5 anni);
  • percentuale di redditività dei ricavi (78% per gli avvocati);
  • esenzione da Iva;
  • adempimenti fiscali ridotti con esclusione, a titolo esemplificativo liquidazioni periodiche Iva, dei registri, dello spesometro, degli studi di settore.

FISCALITÀ E CONTRATTI

Canoni di locazione in nero e nullità del contratto di locazione:

Si segnalano sul tema:

  1. il mutato orientamento della Corte di Cassazione a seguito di duplice intervento a Sezioni Unite:
    • “in tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall'art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica” (Cass. civ., SS.UU. 17/09/2015 n. 18213);
    • “il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d'ufficio, attesa la "ratio" pubblicistica del contrasto all'evasione fiscale; fa eccezione l'ipotesi prevista dal successivo art. 13, comma 5, in cui la forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, nel qual caso il contratto è affetto da nullità relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore” (Cass. civ., SS.UU. 17/09/2015 n. 18214);
  2. le modifiche intercorse con la Legge di stabilità 2016 (L. 208/15, art. 1, comma 56) all' art. 13, L. n. 398 del 1998 in tema di “patti contrari alla legge”, che vertono, tra le altre, su:
    • regime di nullità in relazione alla registrazione del contratto;
    • obblighi di registrazione e comunicazione;
    • azione di ripetizione dell'indebito;
    • sanatoria per le ipotesi di sostituzione del canone in nero col triplo della rendita catastale (D.Lgs. 23/2011).

FISCALITÀ E DIRITTO AMMINISTRATIVO

Contributo unificato nel processo amministrativo:

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, nel richiamarsi al suo precedente C-61/14 (v. Circolare tributaria n. 7/2015), ha confermato che la disciplina italiana sull'esazione del contributo unificato in materia di appalti è compatibile con l'ordinamento europeo (CGE ordinanza 07/04/2016 C-495/14).

TRIBUTI LOCALI

Tassa sui rifiuti:

La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (cd. T.i.a. 1), avendo natura tributaria, non è assoggettabile ad I.v.a., dal momento che quest'ultima imposta mira a colpire la capacità contributiva che si manifesta nel momento in cui si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con quanto previsto dall'art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633; tale principio trova fondamento, del resto, anche negli elementi autoritativi che caratterizzano la T.i.a. 1, ovvero l'assenza di volontarietà nel rapporto tra gestore del servizio ed utente e la totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico (Cass. civ., SS.UU., 15/03/2016 n. 5078).

PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

Disconoscimento dei crediti di imposta:

In tema di rimborso delle imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum" (Cass. civ., sez. un., 15/03/2016,  n. 5069).

PENALE TRIBUTARIO

Omesso versamento ritenute:

La Corte di Cassazione con sentenza Cass. pen., sez. III, 04/02/2016 n. 7884 ha affrontato due questioni relative all'art. 10-bis, D.Lgs. n. 74 del 2000, rubricato ≪Omesso versamento di ritenute dovute o certificate≫:

1. Prova della responsabilità penale:
Ai fini della configurabilità di tale delitto, la prova dell'elemento costitutivo rappresentato dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti, il cui onere incombe sull'accusa, non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro.
Infatti il delitto in esame presenta una componente omissiva (il mancato versamento nel termine delle ritenute effettuate) ed una precedente componente commissiva, consistente a sua volta in due distinte condotte: a) il versamento della retribuzione con l'effettuazione delle ritenute; b) il rilascio ai sostituiti delle certificazioni, prima dello spirare del termine previsto per la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.
Ne deriva che la presentazione del modello 770 può costituire indizio sufficiente o prova dell'avvenuto versamento delle retribuzioni e della effettuazione delle ritenute, in quanto con tale modello il datore di lavoro dichiara di averle appunto effettuate. Non può, invece, costituire altresì indizio sufficiente o prova di avere anche rilasciato le certificazioni ai sostituiti, prima del termine previsto per presentare la dichiarazione, dal momento che tale modello non contiene anche la dichiarazione di avere tempestivamente emesso le certificazioni.
Conclude la Corte che i due atti (dichiarazione modello 770 e certificazione rilasciata ai sostituiti) presentano differenze sostanziali tali da non consentire di ritenere, automaticamente, che l'uno non possa risultare indipendente dall'altro. Si tratta, infatti, di documenti disciplinati da fonti distinte, rispondenti a finalità non coincidenti e che non devono essere consegnati o presentati contestualmente. È perciò impossibile, proprio a causa del differente contenuto e funzione dei due atti, desumere, dai dati riportati nel modello 770, il concreto rilascio, ad uno o più sostituiti di imposta, del relativo certificato; ed ancora, che la sola presentazione del modello 770 non è di per sé in grado di escludere il ragionevole dubbio che le certificazioni, invece, non siano mai state date ai dipendenti.

2. Successione leggi penali nel tempo::
La Corte di Cassazione ha rammentato che, a seguito del D.Lgs. n. 158 del 2015, l'art. 10-bis è stato modificato, con l'eliminazione dell'inciso “ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti”, in modo da non richiedere più la prova della certificazione; ma tale novella, essendo più sfavorevole, è soggetta al principio tempus regit actum e non può applicarsi alla fattispecie.


Niente sequestro preventivo per le dichiarazioni Irap:

Le dichiarazioni suscettibili di integrare il reato previsto dall'art. 5 del d.lg. n. 74 del 2000 sono esclusivamente quelle dei redditi e annuali Iva, mentre la dichiarazione Irap non ha rilevanza penale. Dunque il sequestro preventivo va annullato oppure ridotto in caso di contestazione penale che coinvolge in tutto o in parte l'Irap (Cass. pen., sez. III, 26/01/2016 n. 12810).

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