Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 8/2016

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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PROCESSO TRIBUTARIO

Competenza territoriale e concessionario alla riscossione:

La disciplina del processo tributario (art. 4 D.Lgs. 546/92) è incostituzionale nella parte in cui prevede che, per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente (Corte Cost. 03/03/2016 n. 44).


Mediazione tributaria e spese legali:

L'accoglimento del reclamo in fase di mediazione comporta il diritto del contribuente al ristoro delle spese per la difesa tecnica (C.T.P. Campobasso n. 147/03/2016).

DICHIARAZIONI E AGEVOLAZIONI FISCALI

Acquisto e rivendita con agevolazione prima casa:

L'articolo 1, co. 55, Legge di Stabilità 2016, estende l'agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all'alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto.
A parere dell'Agenzia delle Entrate tale norma non si applica nel caso in cui sia già titolare di un'abitazione sita nello stesso Comune acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”, ancorché si impegni a vedere entro un anno dal nuovo acquisto. Infatti la nuova previsione inserita nella Nota II- bis dell'articolo 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Testo Unico dell'imposta di Registro consente di derogare alla condizioni stabilite dalla citata Nota, nel solo caso in cui l'acquirente risulti già proprietario di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni “prima casa”; come si evince dai lavori parlamentari, la nuova previsione ha la sola finalità di rendere più elastica la fruizione dell'agevolazione in parola senza determinare variazione sul numero dei soggetti beneficiari (Circolare 27/E/16 punto 3.3).


Correzioni di errori od omissioni nella dichiarazione fiscale:

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, mentre non ci si può avvalere del termine più lungo previsto per l'azione accertatrice da parte dell'A.F.
Nondimeno il contribuente, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria, allegando i propri errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sul'obbligazione tributaria (Cass. civ., SS.UU., 30/06/2016 n. 13378).


Fiscalizzazione dei distributori automatici:

E' stato emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 102807, pubblicato il 30/06/2016, relativo all'obbligo dei distributori automatici di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri secondo quanto stabilito dall'art. 2, co. 2, D.Lgs. 127/2015.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ne bis in idem tra sanzione amministrativa e penale:

Sul tema si segnalano due interessanti pronunzie.

L'operatività di tale principio necessita non solamente che le due tipologie di sanzione trovino, quale presupposto, lo stesso fatto, ma altresì che colpiscano l'identico soggetto. Pertanto non vi è illegittima sovrapposizione laddove la misura ablatoria amministrativa colpisca la società mentre il sequestro per equivalente venga diretto contro il legale rappresentate (in proposito Cass. pen., sez. III, 07/03/2016 n. 9224).

Al fine di valutare l'applicazione del ne bis in idem rispetto alla misura penale è necessario che la sanzione amministrativa sia divenuta definitiva per acquiescenza o per irrevocabilità della decisione del giudice tributario (Cass. pen., sez. III, 12/05/2016 n. 27814).

FISCALITÀ E PROFESSIONE

Condanna ex art. 96 c.p.c.:

L'art. 96, comma 3, c.p.c., che, a differenza dei primi due commi della stessa norma, prevede una disposizione di carattere non risarcitorio ma sanzionatorio, non è viziata da incostituzionalità per violazione degli art. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che la condanna debba essere pronunciata in favore della controparte e non dell'erario (Corte Cost. 23/06/2016 n. 152).

FISCALITÀ E SOCIETARIO

Società di comodo:

Sulla costituzione di società semplici c.d. cassaforte, il cui oggetto sociale consista nel semplice godimento dei beni (mobili e immobili), si segnalano gli Studi del Consiglio nazionale del Notariato n. 69-2016/I e n. 73-2016/I.


Società madri-figlie:

Legge comunitaria 2016 ha modificato l'art. 89 D.P.R. 917/86 in materia di società madri-figlie, estendendo il regime di esclusione dell'imponibile al 95%.

INPS

Omesse ritenute previdenziali:

Sul tema si segnala la Circolare INPS n. 121/2016 che fa il punto sull'interpretazione dell'art. 3, co. 6, D.Lgs. 8/16 (Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali) e detta le linee di indirizzo operativo agli uffici periferici.


Avviso bonario:

L'Avviso bonario per contributi previdenziali viene di regola comunicato al contribuente tramite cassetto fiscale come stabilito nella Circolare Inps n. 98/2013.

DIRITTO TRIBUTARIO DELL'UNIONE EUROPEA

Archiviazione penale e ne bis in idem europeo:

In relazione alla libertà fondamentale di circolazione delle persone “il principio del ne bis in idem (…) letto alla luce dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una decisione del pubblico ministero che pone fine all'azione penale e conclude definitivamente, salvo riapertura o annullamento, il procedimento di istruzione condotto nei confronti di una persona, senza che siano state irrogate sanzioni, non può essere considerata una decisione definitiva, ai sensi di tali articoli, qualora dalla motivazione di tale decisione risulti che il suddetto procedimento è stato chiuso senza che sia stata condotta un'istruzione approfondita, laddove la mancata audizione della vittima e di un eventuale testimone costituisce un indizio dell'assenza di un'istruzione siffatta” (CGE, sent. 29/06/2016 causa n. C-486/14).

RISCOSSIONE

Ipoteca e intimazione preventiva:

In merito alla riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo un termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento. Tuttavia, attesa lo natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale d'illegittimità (Cass. civ., sez. trib., 24/06/2016 n. 13115).


Compensazione:

In merito alla compensazione tra cartelle esattoriali e crediti vantati da imprese e professionisti verso la P.a. ai sensi dell'art. 28-quater D.P.R. 602/1973, si segnala il Decreto Ministeriale 27/06/2016 che dispone le modalità operative.

PENALE TRIBUTARIO

Sequestro e limite del quinto su retribuzioni e pensioni:

L'art. 1, D.P.R. 180/1950 - nello stabilire che “Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonchè le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti” - racchiude una regola generale dell'ordinamento stante la riconducibilità dei predetti trattamenti (nella misura di 4/5 del loro importo netto) all'area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'art. 2 Cost. Pertanto tale limite opera anche in relazione al sequestro per equivalente (Cass. pen., sez. III, 22/03/2016 n. 15099).


Rateizzazione e confisca:

Per quanto concerne il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in relazione a reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, deve escludersi che l'intervenuto accordo tra il contribuente e l'Erario per la rateizzazione del debito d'imposta comporti la revoca della misura cautelare, salvo per quella parte che sia riferibile all'importo delle rate eventualmente già versate (Cass. pen., sez. III, 14/01/2016 n. 5728).


Sequestro a carico dell'amministratore:

Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato, nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca (Cass. pen., sez. III, 05/05/2016 n. 26257).

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