Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 10/2017

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Polizza fideiussoria (1):

La polizza fideiussoria di cui all'art. 38-bis D.P.R. n. 633 del 1972, stipulata al fine di garantire, in favore dell'Amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate ai contribuenti in sede di procedura di rimborso anticipato dell'IVA, costituisce un contratto autonomo di garanzia la cui durata è normalmente collegata con i tempi di accertamento dell'imposta. Ne consegue che, ove una norma di legge, sopravvenuta rispetto alla data di stipulazione del contratto, proroghi i termini di accertamento dell'imposta in favore dell'Amministrazione finanziaria, tale proroga non si riflette anche sulla durata del relativo contratto di garanzia, a meno che lo stesso non contenga una diversa previsione (Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017,  n. 7884).


Polizza fideiussoria (2):

La polizza fideiussoria prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis al fine di consentire al contribuente il rimborso delle eccedenze IVA risultanti dalla dichiarazione annuale in forma accelerata (ossia senza preventivo riscontro della spettanza) e consistente nell'obbligo per la società di assicurazione di versare le somme richieste dall'ufficio IVA, configura un contratto autonomo di garanzia che, diversamente dal modello tipico della fideiussione, è connotato dalla non accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione garantita; pertanto, qualora al contribuente, che abbia ottenuto il rimborso, sia successivamente notificato avviso di rettifica che esclude il relativo diritto ed al garante venga domandata la restituzione delle somme rimborsate, questi non può rifiutare l'adempimento in base al rilievo che l'imposta si sia caducata o estinta neppure per condono, consentendogli tale evento soltanto di ripetere quanto versato ove l'obbligazione tributaria risulti effettivamente estinta (Cass. civ., sez. VI, 31/08/2017 n. 20657).

PROCESSO TRIBUTARIO

Rottamazione liti fiscali:

È stata emanata dall'Agenzia delle Entrate in data 25/09/2017 la Circolare n. 23/E/17, che fornisce una serie di risposte sulla rottamazione delle liti fiscali (v. Circolare trib. 5/17), la cui scadenza è fissata per il giorno 2 ottobre 2017.

TRIBUTI LOCALI

Tassa sui rifiuti (Tia) per non residenti:

Il Consiglio di Stato si è espresso con una sentenza assai interessante nella quale si precisa che la Tia è una tassa finalizzata, in ragione di una stima tipologica media, a consentire la copertura dei costi dei servizi, non anche di un'atipica forma di prelievo (come è per un'imposta) sul reddito o sul patrimonio. La necessità di tale parametrazione e il rigoroso vincolo funzionale, così previsti, escludono che un Comune possa determinare le aliquote in libertà, in ipotesi generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandole con argomenti estranei a tale specifico contesto.
La discrezionalità dell'ente territoriale nell'assumere le determinazioni al riguardo - in particolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti cui la norma fa riferimento per tipologie - ha natura eminentemente tecnica, non “politica”. Come tale, si deve basare su una stima realistica in ragione della caratteristiche proprie di quel territorio comunale e se del caso della sua vocazione turistica: deve insomma concretamente rispettare, nell'esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessarietà. Per modo che non ne risultino incongruenze o disparita medie nell'applicazione di questo particolare prelievo dalla eloquente connotazione di tassa: che la legge evidentemente vuole per categorie corrispondente alla realistica esigenza di approntamento del servizio riferita a quel territorio.
Pertanto il criterio formale della residenza scelto dal Comune di diversificare il carico tributario tra i soggetti passivi d'imposta contraddice i caratteri e i limiti di cui si è detto. Da un lato, infatti, si deve ricordare che l'attribuzione della residenza in un determinato Comune ha natura puramente amministrativa e anagrafica, al più rilevando come situazione che attesta (ai sensi dell'art. 43, comma 2 Cod. civ.) il “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, e di per sé nulla implica circa la maggiore o minor produzione di rifiuti solidi urbani. In ogni caso, anche a voler individuare una connessine - in qualche modo presuntiva - tra i due aspetti, dovrebbe giungersi ad un risultato che in realtà è opposto a quello perseguito dal Comune con i provvedimenti impugnati. Ragione vuole infatti che, abitando i residenti con continuità nel territorio comunale, gli stessi vi producano ben più rifiuti di coloro che invece, a parità di condizioni abitative, vi ci soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari (generalmente, proprio i non residenti). Appare inoltre illegittima, siccome irragionevole ed in contrasto con il principio di proporzionalità, anche l'ampiezza dello scostamento tra Tia applicata alle utenze abitative domestiche e Tia applicata a quelle  non domestiche (Cons. Stato, sez. V, 06/09/2017 n. 4223).

DICHIARAZIONE E AGEVOLAZIONI

Credito di imposta per erogazioni ad enti del Terzo settore:

Ai sensi dell'art. 81 D.Lgs. 117/17 (Codice terzo settore) è istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o societa' in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali.

PENALE TRIBUTARIO

Tassazione di proventi illeciti:

Sulla tassazione dei proventi di danaro da fatti illeciti, il dovere di denunciarli non confligge con il principio nemo tenetur se detegere in quanto esso giustifica la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva; dunque  il fatto che il possesso di redditi possa costituire reato e che l'autodenuncia possa violare il suddetto principio è sicuramente recessivo rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche ex art. 53 Cost. (Cass. pen., sez. III, 07/03/2017 n. 37107).


Danno morale dell'Agenzia delle Entrate:

La Corte di Cassazione ha statuito sulla condanna in sede penale al risarcimento del danno morale e all'immagine dell'Agenzia delle Entrate (Cass. pen., sez. III, 06/06/2017 n. 38932).


Occultamento scritture contabili:

Sul concordo di tale reato con quelli di bancarotta si è nuovamente espressa la Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. V, 20/06/2017 n. 35591).


Sequestro:

Sui rapporti tra sequestro preventivo e l'accordo amministrativo di conciliazione giudiziale si è espressa (Cass. pen., sez. III, 20/01/2017, n. 19997).

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