Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 11/2017
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
ACCERTAMENTO FISCALE
Ritenuta d'accconto:
In tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo (Cass. civ., sez. trib., 07/06/2017, n. 14138).
Compensazioni pregresse:
In tema di compensazione delle obbligazioni tributarie, allorché il contribuente, avendo corrisposto una somma a titolo di IVA in relazione ad un acquisto immobiliare poi risultato assoggettabile unicamente ad imposta di registro, impugni l'avviso di liquidazione di tale ultima imposta, assumendo di avere diritto al conguaglio tra le due somme ed al rimborso dell'eccedenza corrisposta a titolo di IVA, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, con conseguente impossibilità di compensare il credito relativo all'IVA indebitamente corrisposta ed il debito per l'imposta di registro (Cass. civ., sez. trib., 05/07/2017, n. 16532).
[fattispecie antecedente all'entrata in vigore del d.m. 8 novembre 2011]
Buona fede cedente:
Nelle cessioni estere di tipo fraudolento, rileva in favore del cedente la sua buona fede da valutarsi, ove sussista la regolarità documentale, attraverso elementi convincenti di segno contrario il cui onere probatorio spetta agli uffici finanziari (Cass. civ., sez. trib., 20/09/2017 n. 21740).
Antieconomicità:
Se rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio d'impresa, un siffatto sindacato non sembra possa spingersi sino alla verifica oggettiva circa la necessità, o quantomeno circa la opportunità di tali costi rispetto all'oggetto dell'attività. E tanto perché il controllo attingerebbe altrimenti a valutazioni di strategia commerciale riservate all'imprenditore (Cass. civ., sez. trib., 15/09/2017 n. 21405).
DICHIARAZIONE
Compensi amministratori:
In tema d'imposte sul reddito d'impresa, in caso di pagamento del compenso dell'amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario, il relativo importo è deducibile, secondo il principio cd. di cassa allargato, nell'esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta (Cass. civ., sez. trib., 11/08/2017 n. 20033).
Deducibilità penale contrattuale:
In tema di imposte dei redditi, sono deducibili dal reddito d'impresa le penalità contrattuali per ritardata consegna alla clientela, stabilite in base all'art. 1382 c.c., in quanto, per la natura di patto accessorio del contratto, inidoneo ad interrompere il nesso sinallagmatico, non hanno finalità sanzionatorie o punitive ma, assolvendo la funzione di rafforzare il vincolo negoziale e predeterminare la misura del risarcimento in caso d'inadempimento, sono inerenti all'attività d'impresa (Cass. civ., sez. trib., 05/07/2017 n. 16561).
Irap società agricole:
L'Agenzia delle Entrate ha licenziato la risoluzione n. 93/E/2017 in merito alle modalità di
determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei
soggetti che svolgono attività agricole.
Tra i vari chiarimenti si legge che, nonostante siano esonerate dal versamento Irap, le società agricole
devono comunque presentare la relativa dichiarazione se determinano il diritto camerale in base al fatturato e
non in misura fissa, riportando sia i dati fiscali relativi all'attività soggetta ad IRAP sia quelli
relativi all'attività esclusa.
FISCALITÀ E PROFESSIONE
Antiriclaggio:
Sono state pubblicate le FAQ del Dipartimento del Tesoro sull'antiriclaggio, in particolare sulla soglia di 3000 euro per i pagamenti in danaro contante (visionabili al seguente link http://www.dt.tesoro.it/it/faq/faq_prevenzione_reati_finanziari.html).
Consulenza per clienti vitivinicoli:
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017 il D.M. Mipaaf del 10 agosto 2017 recante le modalità attuative della misura relativa alla promozione del vino in Paesi terzi.
FISCALITÀ E CONTRATTI
Locazioni brevi:
È stata licenziata dall'Agenzia delle Entrate la Circolare n. 24/E/17 sulle locazioni brevi. Interessante il passaggio nel quale il reddito del comodatario che cede in locazione breve l'immobile ricevuto in comodato viene imputato al comodatario stesso e non al proprietario.
Canoni di locazione in nero e nullità:
La mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso; il contatto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente. È nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione (queste le massime Cass. civ., Sez. Un., 09/10/2017 n. 23601).
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Socio accomandante:
Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone comporta anche l'applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione. Ciò vale anche per il socio accomandante di società in accomandita semplice, essendo irrilevante la sua estraneità all'amministrazione della società, in quanto gli è sempre consentito di verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti. La sanzione, quindi, non viene irrogata all'accomandante sulla base della mera volontarietà bensì per colpa consistente nell'omesso od insufficiente esercizio del potere di controllo sull'esattezza dei bilanci della società (Cass. civ., sez. VI, 21/09/2017 n. 22011).
RISCOSSIONE
Nuova rottamazione cartelle:
La nuova rottamazione delle cartelle di pagamaento con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione prevista dall'art. 1 del D. L. n. 148 del 2017 di ieri riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (non ancora convertito in legge).
PENALE TRIBUTARIO
Errore di diritto:
L'errore sulla norma fiscale non integra un errore di fatto ai sensi dell'art. 47, co. 3, c.p., ma costituisce un errore sul precetto penale che deve essere valutato in base al principio fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988; ne consegue che, in assenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, la relativa violazione da parte dell'agente professionale dovuta alla mancata conoscenza della norma fiscale non determina l'ignoranza inevitabile; ciò vale anche nei confronti di imprenditore straniero (Cass. pen., ordinanza n. 44293 dep. 26/09/2017).
Confisca e codice antimafia:
Tra le novità del Codice antimafia, in presenza di sproporzione tra redditi dichiarati e beni posseduti, per evitare la confisca non è possibile giustificare la legittima provenienza dei beni stessi provando che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.
Sanzioni accessorie:
Va annullata la decisione del giudice di merito che pronuncia condanna alla pena principale per il reato di omesso versamento di ritenute senza irrogare anche le sanzioni accessorie (Cass. pen., sez. III, 12/07/2017 n. 45754).
Prescrizione:
La Corte di Cassazione ha dichiarato la prescrizione del reato relativo ad una frode Iva, non ritenendo che sussistessero i presupposti sanciti dalla Corte di Giustizia nella disapplicazione della prescrizione con la sentenza Taricco nella causa C-105/14. Per la determinazione della gravità della frode nell'ordinamento italiano deve essere rappresentato dal complesso dei criteri per la determinazione della gravità del reato contenuti nell'art. 133 c.p., comma 1, che fa riferimento non solo alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa, ma anche alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e, più in generale, alle modalità dell'azione, nonché all'elemento soggettivo. Ne consegue che, ove non si sia in presenza di un danno già di rilevantissima gravità, appaiono necessari, per connotare tale requisito, ulteriori elementi, quali in particolare l'organizzazione posta in essere, la partecipazione di più soggetti al fatto, l'utilizzazione di “cartiere” o società-schermo, l'interposizione di una pluralità di soggetti, l'esistenza di un contesto associativo criminale. nell'applicare tale requisito nel caso concreto, il giudice deve considerare il numero e la gravità dei diversi episodi di frode per i quali si procede, nonché il contesto complessivo e le ragioni di connessione fra gli stessi. Va infine aggiunto che, in presenza di fattispecie contrassegnate da soglie di punibilità come, nella specie, rapportate all'entità dell'imposta evasa, la individuazione della gravità della frode non può non tenere conto di detta soglia, da considerarsi quale indice della ritenuta assenza di offensività, da parte del legislatore, delle evasioni di importo inferiore (Cass. pen., sez. III, 12/07/2017 n. 45751).
Libro unico del lavoro:
I documenti da conservarsi obbligatoriamente cui si riferisce l'art. 10, D.Lgs. n. 74 del 2000, sono quelli che riguardano accadimenti rilevanti sotto il profilo fiscale; dalle norme sull'accertamento tributario emerge l'obbligo di conservazione delle scritture contabili anche ai sensi delle leggi speciali, tra cui rientra il D.L. n. 112 del 2008, art. 39, convertito in L. n. 133 del 2008 e quindi il cd. Libro unico del lavoro. L'evidente funzione, assolta dal documento in questione, di descrivere la situazione occupazionale dell'impresa, contribuendo alla ricostruzione della capacità reddituale e in particolare del volume degli affari della società, consente, in conclusione, di ricondurre pacificamente il libro unico del lavoro nell'ambito applicativo della fattispecie contestata (Cass. pen., sez. III, 20/06/2017 n. 45950).