Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 12/2017
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
ACCERTAMENTO FISCALE
Attività agricola:
L'attività di commercializzazione dei prodotti svolta da un'impresa, per essere considerata
agraria per connessione, deve riguardare, almeno prevalentemente, i prodotti propri dell'impresa agricola
e non assumere dimensioni tecnico-organizzative tali da assurgere ad attività del tutto autonoma; in
nessun caso, inoltre, l'attività di commercializzazione di prodotti acquistati da terzi può
considerarsi agraria per connessione, se su detti prodotti l'imprenditore, prima di operarne la rivendita,
non esegua alcun intervento (ad esempio, di manipolazione o di trasformazione) idoneo ad inserire in qualche
modo i prodotti stessi nel proprio ciclo intermediario per la collocazione sul mercato di prodotti di altri imprenditori,
realizzando utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa.
Nell'attività dell'impresa agricola rientrano, oltre alla coltivazione del fondo, anche le lavorazioni
connesse, complementari ed accessorie dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli,
purché, però, sia riscontrabile uno stretto collegamento fra l'attività agricola
principale e quella di trasformazione dei prodotti, come finalizzata all'integrazione od al completamento
dell'utilità economica derivante dalla prima secondo il naturale svolgimento del ciclo produttivo.
Si deve, invece escludere questo vincolo di strumentalità o complementarietà funzionale quando
l'attività dell'imprenditore, oltre a perseguire finalità inerenti alla produzione agricola,
risponda soprattutto ad altri scopi, commerciali o industriali, e realizzi quindi utilità del tutto indipendenti
dall'impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa
(Cass. civ., sez. trib., 10/07/2017 n. 18829).
Notificazione:
In tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l'art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest'ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, l'onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative (Cass. civ., sez. VI, 19/09/2017 n. 21699).
TRIBUTI LOCALI
Rettifica catastale e ICI:
La rettifica del valore da parte dell'Agenzia del Territorio rispetto a quello dichiarato dalla contribuente postula che la variazione della rendita attribuita rispetto a quella provvisoriamente proposta dalla contribuente, successiva al 1° gennaio 2000, va notificata. L'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 2009, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI, neppure potendo ipotizzarsi un vulnus alla difesa del Comune che avrebbe potuto eventualmente chiedere la chiamata in causa dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), per consentirle di comprovare l'effettuata notificazione della rendita catastale dell'unità immobiliare oggetto di accertamento, contestata dalla contribuente (Cass. civ., sez. VI, 28/09/2017 n. 2278).
Rifiuti:
La riduzione della tariffa per i rifiuti spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta, così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell'utente; l'assenza di responsabilità del Comune non esclude di per sé la riduzione della tariffa (Cass. civ., sez. trib., 27/09/2017 n. 22531).
FISCALITÀ E CONTRATTI
Locazione:
In tema di locazione immobiliare, nella specie per uso non abitativo, la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall'istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti "ex tunc" dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria sugli effetti civilistici del contratto (Cass. civ., sez. VI, 06/09/2017 n. 20858).
DICHIARAZIONI ED AGEVOLAZIONI
Iva su immobili non ultimati:
Le cessioni di beni strumentali non ultimati, ove avvengono nell'ambito del circuito produttivo, sono soggette ad IVA, non ricadendo nell'esenzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 ter, e, conseguentemente, ad imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 1 bis della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990, mentre, se sono poste in essere a favore del consumatore finale, il quale provveda alla ultimazione dei lavori tramite contratto di appalto, sono sottoposte ad imposte di registro. Ciò che viene posto in rilievo, per ritenere l'atto di cessione assoggettabile ad IVA, è che il bene non sia ancora uscito dal circuito produttivo; ne consegue che, nel caso in cui l'immobile non ancora completato pervenga ad un consumatore finale, il quale provveda alla ultimazione dei lavori a mezzo di contratto di appalto, ci si trova in regime di esenzione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8 ter, e l'atto va assoggettato ad imposta di registro (Cass. civ., sez. trib., 22/09/2017 n. 22138).
DIRITTO TRIBUTARIO UNIONE EUROPEA
Iva e spese di trasporto:
Il combinato disposto dell'articolo 144 e dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prescrive, per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, fra cui i servizi di trasporto, non soltanto che il loro valore sia compreso nella base imponibile, ma anche che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in dogana, all'atto dell'importazione. Pertanto le spese di trasporto per l'importazione definitiva di beni vanno esentate dall'Iva, se di valore compreso nella base imponibile, anche se non hanno scontato l'Iva in dogana all'atto dell'importazione (CGE, sent. 04/10/2017, causa C-273/16).
I.N.P.S.
Omesso versamento ritenute previdenziali:
In merito al reato di omesso versamento delle ritenute, integrato ove i versamenti omessi siano superiori all'importo annuo di euro 10.000, erano emerse incertezze in merito al momento consumativo (v. Circolare tributarie n 10/2016), l'Inps ha licenziato la Nota n. 8376 del 25/07/2017 con la quale dispone che il personale ispettivo dovrà verificare l'eventuale omissione del versamento delle ritenute secondo il criterio della competenza contributiva cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell'anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell'ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell'anno successivo).
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Rimborso dazi doganali:
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota n. 84923 del 7 agosto 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di domanda e concessione di rimborso e di sgravio dei dazi doganali, al fine di uniformare le procedure in materia: nei casi in cui la domanda di rimborso o sgravio dei dazi venga presentata dal rappresentante per conto od in nome e per conto del titolare del credito, gli Uffici delle dogane competenti, al fine di accertare la validità del titolo abilitante alla rappresentanza in dogana (mandato/procura) nello specifico contesto, nonché scongiurare il rischio che delle somme rimborsate o sgravate non ne benefici l'effettivo creditore (soggetto rappresentato), dovranno sempre avere la certezza dell'esistenza e dell'attualità del potere di rappresentanza specifico per la richiesta di rimborso o sgravio presentata e notificare la decisione inerente il rimborso o lo sgravio dei dazi, oltre che al richiedente/rappresentante, anche al titolare del credito.
Accesso agli atti:
Il principio generale di diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa va interpretato interpretato nel senso che, nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, un soggetto privato deve avere la possibilità di ricevere, a sua richiesta, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dall'autorità pubblica per l'adozione della sua decisione, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione dell'accesso a dette informazioni e a detti document i (CGE, sent. 09/11/ 2017, causa C-298/16).
Notifica imposta di registro:
In tema di imposta di registro, è legittima la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'ufficio finanziario nei confronti del solo notaio responsabile d'imposta che, ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è solidalmente obbligato al relativo pagamento con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, con la conseguenza che l'eventuale pagamento del tributo da parte del notaio che ha registrato l'atto definisce il rapporto tributario anche nei confronti degli obbligati principali. (la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto ammissibile l'istanza di rimborso presentata dal contribuente, in considerazione del fatto che la notifica telematica dell'avviso di liquidazione era stata effettuata dall'amministrazione finanziaria esclusivamente nei confronti del notaio rogante) (Cass. civ., sez. VI, 04/10/2017 n. 23230).
PENALE TRIBUTARIO
Omesso versamento:
L'amministratore che subentri nella legale rappresentanza dell'impresa, della quale assume il pieno e consapevole dominio, non può addurre, a giustificazione della materiale insussistenza del reato e/o della sua colpevolezza, la pregressa distrazione, da parte del precedente amministratore, della liquidità necessaria al pagamento del debito tributario, a maggior ragione se (ed anzi proprio perché) la circostanza è a lui già nota. La condotta omissiva oggettivamente sussiste in ogni caso; il dolo può essere escluso solo se il nuovo amministratore dimostri di versare, al momento della consumazione del reato, in errore sul fatto, sulla sussistenza cioè degli elementi costitutivi del reato (il pagamento effettivo delle retribuzioni, le ritenute effettuate, il rilascio delle certificazioni) ovvero che l'omissione è dovuta a caso fortuito o a forza maggiore (Cass. pen., sez. III, 10/10/2017 n. 46459).
Omesso versamento:
Non può essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non fare debitamente fronte alla esigenza predetta. In particolare è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni (es. messa in riserva), anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad allo stesso non imputabili (Cass. pen., sez. III, 16/10/2017 n. 47596).