Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 2/2017

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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ACCERTAMENTO FISCALE

Termine per l'accertamento:

In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, il termine di cui all'art. 76, comma 1-bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta non può essere prorogato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l. n. 289 del 2002, per le violazioni concernenti la fruizione dell'IVA agevolata al 4 per cento, in quanto l'art. 11 cit. fa espresso riferimento solo all'imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonché sull'incremento di valore degli immobili, sicché, trattandosi di disposizione derogatoria di termini di decadenza, e, dunque, di stretta interpretazione, non è ammissibile, neppure attraverso una interpretazione logico-sistematica, un'operazione ermeneutica intesa ad assegnare all'Amministrazione finanziaria un più ampio termine per l'accertamento di un tributo per il quale esso non è espressamente previsto, senza che la diversa disciplina riservata a tributi differenti possa ritenersi irragionevole (Cass. civ., SS.UU., 22/09/2016 n. 18574).


Dichiarazioni di terzi:

Le dichiarazioni di terzi raccolte ed inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di prova testimoniale, bensì di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative, che possono essere utilizzate quando abbiano trovato riscontro nelle risultanze dell'accesso diretto dei verbalizzanti e negli atti del processo penale, e non siano specificamente ed idoneamente smentite dalla controparte; né le dette dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori devono essere raccolte in contraddittorio con il contribuente, avendo natura di mere informazioni, pienamente utilizzabili quali elementi di prova.
Peraltro nessuna norma richiede che le dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi siano assunte e/o verbalizzate in forme dialettiche con il contribuente. D'altra parte, non è violato il principio della cd. “parità delle armi”, atteso che anche il contribuente può produrre documenti contenenti dichiarazioni che vadano a smentire le risultanze dell'accesso (Cass. civ., sez. trib., 28/10/2016, n. 21809).


Plusvalenza su cessioni di terreni con vincolo ambientale:

In tema di IRPEF, la ricorrenza di un vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. n. 490 del 1999 non esclude, in senso assoluto, l'edificabilità di un terreno, consentendo, sia pure entro determinati limiti, di realizzare nuove costruzioni, con conseguente imponibilità, nell'ipotesi della sua cessione, della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, atteso che tale disposizione assoggetta a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di terreno su cui lo strumento urbanistico vigente permetta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare, non rilevando cosa ed a qual fine si costruisca (Cass. civ., sez. trib., 23/11/2016  n. 23845).

FISCALITÀ E PROFESSIONE

Società immobiliare:

Non costituisce abuso del diritto la deduzione dei canoni di affitto relativi allo studio professionale del professionista, relativi a un immobile posseduto da una S.r.l. della quale il coniuge è socio al 99%; si tratta, invece, di legittimo risparmio d'imposta, che non sarebbe avvenuto se l'immobile fosse stato acquistato dal notaio e non dalla società (C.T.P. Alessandria, sez. 1, 14/11/2016, n. 386).


Irap e sanzioni:

In materia di IRAP non versata dal professionista le sanzioni possono essere disapplicate dal giudice tributario attesa l'obiettiva incertezza normativa dal momento che la questione è stata oggetto di articolato e complesso dibattito, sia in dottrina come pure in giurisprudenza, questione risolta solamente di recente con la pronuncia delle Sezioni Unite (v. Circolare 7/16) (Cass. civ. sez. VI,  15/12/2016 n. 25853

FISCALITÀ E SUCCESSIONE EREDITARIA

Coacervo:

In tema d'imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell'aliquota progressiva in forza dell'art. 69 della l. n. 342 del 2000, deve ritenersi implicitamente abrogato l'art.8, comma 4, del d. lgs. n. 346 del 1990, che prevedeva il cumulo del “donatum” con il ‘relictum” al solo fine di determinare l'aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall'aliquota fissa sul valore non dell'asse, ma della quota di eredità o del legato (Cass. civ., sez. trib., 06/12/2016 n. 24940).  

DIRITTO TRIBUTARIO DELL'UNIONE EUROPEA

Scambio di informazioni tra Stati:

Il Parlamento europeo ha dato via libera allo scambio automatico di informazioni fiscali sui detentori dei conti bancari nell'ambito dell'Unione europea; le informazioni da trasmettere riguardano il saldo dei conti, i redditi da interessi e i dividendi.  Le norme dovranno essere applicate entro il 31/12/17.


Presunzione di vendita su acquisti in nero:

La Corte di Giustizia ha statuito che le presunzioni in materia di Iva previste dalla legge italiana sono legittime e non contrastano con l'ordinamento europeo laddove prevedono che l'autorità fiscale possa presumere la vendita delle merci acquistate occultando le relative fatture che non sono state rinvenute nel magazzino dell'impresa (CGE, sent. 05/10/2016 causa n. C-576/15).

FISCALITÀ E DIRITTO FALLIMENTARE

Falcidia Iva:

L'art. 182 ter, comma 1, l.fall., come modificato dall'art. 32 del d.l. n. 185 del 2008, conv. con l. n. 2 del 2009, laddove esclude la falcidia sul capitale dell'IVA, così sancendo l'intangibilità del relativo debito, costituisce un'eccezione alla regola generale, stabilita dall'art. 160, comma 2, l.fall., della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, e trova quindi applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale (Cass. civ., SS. UU., 27/12/ 2016 n. 26988).

PENALE TRIBUTARIO

Elusione e simulazione:

La Corte di Cassazione torna sul distinguo tra elusione, abuso del diritto e simulazione. Si legge in motivazione: “il D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 1 ha introdotto al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1 dopo la lett. g), la lett. g) bis, secondo cui per operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 bis poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposte, modificando l'ambito di rilevanza della fattispecie sanzionatoria di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3 che punisce le dichiarazioni fraudolente compiute mediante operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
Attraverso la limitazione della rilevanza penale alle sole operazioni poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto od in parte, o riferite a soggetti fittiziamente interposti, il legislatore ha escluso la  rilevanza penale delle operazioni meramente elusive, nelle quali, come nella specie, venga adottato uno schermo negoziale articolato (quale quello descritto) allo scopo di conseguire un indebito vantaggio fiscale, in relazione, però, ad una operazione economica realmente verificatasi e che ha dato luogo a flussi finanziari effettivi ed al trasferimento di diritti. Nella specie, sia pure attraverso le ricordate operazioni di scissione proporzionale, costituzione di nuove società, cessione a queste ultime di quote e conferimenti alle stesse di beni, vendita da parte di tali soggetti di detti beni a terzi e successiva estinzione della nuova società utilizzata per il compimento della operazione, il risultato complessivo del trasferimento della proprietà dell'immobile appartenente in origine alla S.r.l. Iupiter è stato, effettivamente, conseguito, procurandone l'acquisto a favore del gruppo di società di leasing che lo concessero in locazione alla (OMISSIS), sicchè le operazioni poste in essere non possono essere considerate simulate secondo la nuova definizione che ne ha dato il citato comma g) bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1 essendo state realizzate in tutto e non da soggetti fittiziamente interposti, in quanto la Augusta Taurinorum, dopo la sua costituzione, acquistò effettivamente la proprietà dell'immobile e lo alienò a terzi, percependo il relativo prezzo, con la conseguenza che non può considerarsi soggetto solo fittiziamente interposto, avendo in concreto acquistato la proprietà dell'immobile e percepito il corrispettivo della sua alienazione. Ciò comporta l'irrilevanza penale dei fatti contestati all'imputato, in quanto consistenti in una operazione meramente elusiva, anzichè non realizzata in tutto od in parte, come tale attualmente priva, a seguito della entrata in vigore della disposizione anzidetta (applicabile ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 2, trattandosi di disposizione più favorevole, che ha ridotto l'ambito di rilevanza delle condotte di dichiarazione fraudolenta), di rilevanza penale” (Cass. pen., sez. III, 16/11/2016,  n. 48293).


Reati fiscali e corruzione:

La Corte di Cassazione si è soffermata sul rapporto tra corruzione e reati fiscali, in particolare l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si legge in motivazione: “È allora evidente che una fattura emessa al fine di “coprire” l'erogazione di un importo effettuato per una causale completamente diversa da quella indicata, è mendace, e quindi tradisce la sua funzione probatoria, con riferimento a plurimi elementi che, per legge, debbono essere oggetto di specifica attestazione
(…)
Il mendacio appena indicato, poi, è rilevante anche ai fini delle imposte dirette quando i costi coperti dal documento fittizio non sono riconosciuti dall'ordinamento, con riferimento alla causale effettiva, ai fini della determinazione dell'imponibile: il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 sanziona penalmente l'emissione di fatture per operazioni inesistenti non solo se questa attività sia commessa al fine di consentire l'evasione delle imposte sul valore aggiunto, ma pure se la stessa sia indirizzata a determinare l'evasione delle imposte sui redditi” (Cass. pen., sez. VI, 09/12/2016,  n. 52321).


Sequestro preventivo:

Il sequestro sui beni del presunto evasore o della sua società deve essere effettuato al netto delle rate già versate in virtù di un piano concordato con l'amministrazione finanziaria (Cass. pen., sez. III, 14/01/2016 n. 52857).


Modifiche normative sulla confisca penale:

Il D.Lgs. n. 202 del 2016, emesso in attuazione della Direttiva 2014/42/UE, è intervenuto sulla disciplina della confisca con modifiche che possono avere rilevanza anche in ambito tributario:

  • è stato modificato l'art. 240, co. 2, n. 1-bis), c.p.;
  • è stato inserito l'art. 466-bis c.p. che stabilisce: “Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter”.

Si segnala che il D.Lgs. 202/16 ha altresì modificato l'art. 2635 c.c.

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