Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 6/2017

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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ACCERTAMENTO FISCALE

Perdite scomputabili:

È stata licenziata la Circolare n. 15/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “Scomputo delle perdite nell'ambito dell'attività di accertamento - Riduzione in dichiarazione delle perdite utilizzate”; nel paragrafo ultimo è presente una ricca esemplificazione.


Imprecisioni nell'inventario:

La Circolare n. 31/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che allorquando ci si trovi di fronte a differenze inventariali rilevate dallo stesso contribuente nella contabilità obbligatoria di magazzino (..) il verificatore è sempre chiamato ad una analisi complessiva della posizione economica, patrimoniale e gestionale dell'azienda controllata (...). Conseguentemente, se nel corso del controllo dovessero riscontrarsi le rettifiche contabili sopra descritte, sarà a cura del verificatore non limitarsi alla ripresa a tassazione sic et simpliciter degli importi corrispondenti al valore delle predette differenze, ma esaminare il processo di formazione delle stesse e la loro natura fisiologica o patologica in relazione all'attività in concreto svolta dall'impresa e in relazione agli elementi ed alle informazioni eventualmente forniti dal contribuente”.
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere su un accertamento innestato su imprecisioni e differenze di inventario, precisa tuttavia che le istruzioni impartite dall'amministrazione operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono influenzare il giudizio di legittimità dell'azione accertatrice, allorché sia sfociata in un atto formale di contestazione, rendendosi di fronte ad essa applicabili le sole norme di legge (Cass. civ., sez. trib.,  10/03/2017 n. 6185).


Società di comodo:

Non può essere considerata di “comodo” la società che non riesce a sfruttare economicamente l'unico bene strumentale, laddove, di fronte a condizioni particolari di un mercato altamente specializzato, la mancata stipula di altri contratti, nel gioco economico della domanda e dell'offerta, avevano comportato una obiettiva e non contingente situazione di impedimento della società ad operare e, seppure le condizioni della società non integrano gli estremi di una forza maggiore ostativa in assoluto al suo operare sul mercato, va esclusa l'applicazione dei ricavi presuntivamente determinati in base alla normativa sulle società di comodo (Cass. civ., sez. trib., 28/02/2017  n. 5080).

DIRITTO FALLIMENTARE E FISCALITÀ

Transazione fiscale:

Il Ministro dell'Economia, nel question time del 20/04/2017, ha chiarito che la possibilità di accedere alla transazione fiscale in relazione ai debiti erariali per le aziende in crisi riguarda solo il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione dei debiti, mentre sono esclusi i piani attestati di risanamento asseverati.

DIRITTO TRIBUTARIO DELL'UNIONE EUROPEA

Ne bis in idem tra sanzione amministrativa e penale:

La Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza 18/05/2017 nella causa Johannesson c/ Islanda, torna sul tema del ne bis in idem in materia fiscale e sulla possibile violazione dell'art. 4, Protocollo n. 7, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali laddove l'irrogazione della sanzione pecuniaria nel procedimento tributario aveva natura sostanzialmente penale.
/ La norma in questione non sancisce l'illegittimità di procedimenti paralleli, tra loro complementari,  laddove questi siano in grado di meglio tutelare la Collettività rispetto a comportamenti offensivi di plurime realtà giuridiche. Dunque La Corte riflette che se i due procedimenti, amministrativo e penale, sono condotti contemporaneamente e le due azioni sono strettamente legate dal punto di vista anche sostanziale e vi sia una legame sufficientemente stretto, si verifica un'integrazione tra le due azioni, con la conseguenza che i due procedimenti ne formano uno unico e può non sussistere la violazione del ne bis in idem.
Laddove invece i due procedimenti corrano separati, anche in relazione ai tempi di avvio e conclusione, tendenzialmente può ravvisarsi la violazione del principio in parola.
La Corte riflette anche sulla necessità di evitare duplicazioni nella raccolta e nella valutazione delle prove e di assicurare un contemperamento tra le sanzioni irrogate.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Diritto al contraddittorio:

Il termine di sessanta giorni per presentare eventuali memorie ai sensi dell'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 non si applica agli atti di irrogazione sanzioni stante la specifica disciplina sul tema (Cass. civ., sez. trib., 09/05/2017 n. 11391).

DICHIARAZIONI E AGEVOLAZIONI

Bonus asili:

L'art. 1, co. 335, L. 232/16, prevede un agevolazione fiscale in favore dei genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, tramite una detrazione del 19% da applicare su un importo massimo di 632 euro annui per figlio avente un'età compresa 3 mesi e 3 anni. La detrazione va divisa tra i genitori in base al costo sostenuto, annotando la ripartizione sul documento di spesa a meno che non sia divisa a metà. Sull'agevolazione in parola si segnala la Circolare INPS n. 88 del 2017.
La legge di Stabilità 2016 ha poi prorogato per il 2017 e 2018 il contributo economico per baby-sitting e per servizi per l'infanzia, in favore della madre lavoratrice.


Flat tax per stranieri ricchi:

In merito al tassa sostitutiva di Euro 100.000 per stranieri che trasferiscano la residenza in Italia (v. Circolare tributaria n. 5/2017), si segnala l'uscita della >Circolare n. 17/E/2017

FISCALITÀ E PROFESSIONE

Spese di aggiornamento:

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del c.d. Jobs Act dei lavoratori autonomi, a partire dall'anno di imposta 2017 gli artisti e professionisti possono dedurre integralmente (e non più al 50%) i costi per l'aggiornamento professionale, compresi quelli di viaggio e soggiorno, nei limiti di 10mila euro annui.

INPS

Iscrizione socio amministratore:

Sulla problematica della doppia iscrizione alle gestione separata e alla gestione commercianti del socio che sia anche amministratore della società si segnala Cass. civ., sez. lav., 31/03/2017 n. 8474.

PENALE TRIBUTARIO

Omessa dichiarazione:

Il reato di omessa dichiarazione dei redditi o IVA, pur essendo un delitto omissivo proprio, che può essere commesso solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato alla relativa presentazione, non si sottrae alle regole generali che disciplinano il concorso di persone nel reato, con la conseguenza che, quando colui che vi è obbligato abbia omesso di presentare la dichiarazione perché istigato o rafforzato nelle intenzioni o in attuazione di un accordo intercorso con il concorrente, anche quest'ultimo, benché privo della qualifica soggettiva richiesta per l'integrazione della fattispecie, risponde del medesimo reato (Cass. pen., sez. III, 23/1/2017 n. 3082).


Pene accessorie:

Le pene accessorie previste dall'art. 12 del DLgs. 74/2000, con l'interpretazione funzionale della norma unita all'interpretazione letterale, si applicano ai casi di condanna per ciascuno dei delitti previsti nel medesimo decreto legislativo, altrimenti il solo significato letterale di taluno comporterebbe la sostanziale inapplicabilità della norma, non essendo previsto un elenco limitativo dei delitti ai quali applicare le pene accessorie (Cass. pen., sez. III, 27/1/2017 n. 3892).


Confisca e patteggiamento:

È legittima e non si espone a profili di incostituzionalità la confisca disposta ex art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 all'esito del patteggiamento (Cass. pen., sez. III, 03/05/2017 n. 20905).


Concorso di reati nella falsa fatturazione:

Il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del DLgs. 74/2000 non trova applicazione quando l'amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate (Cass. pen., sez. III, 06/02/2017 n. 5434).


Omesso versamento e transazione fiscale:

La transazione fiscale di cui all'art. 182-ter del RD 267/1942 omologata successivamente alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute dovute o certificate non può estinguere il reato di cui all'art. 10-bis del DLgs. 74/2000 ormai già consumato, a prescindere dal fatto che la proposta sia stata fatta in epoca antecedente a tale termine. Viceversa, la transazione omologata prima della scadenza del termine incide sulla struttura della fattispecie incriminatrice in modo sostanziale, mutandone gli elementi costitutivi e, in particolare, il termine del pagamento. Viene così sostituito lo stesso titolo del pagamento, che non sarà più fondato sulla dichiarazione annuale di sostituto di imposta o dai certificati rilasciati ai sostituiti, bensì sulla stessa transazione fiscale. (Cass. pen., sez. III, 13/02/2017 n. 6591).

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