Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 8/2017

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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SANZIONI AMMINISTRATIVE

Cancellazione società dal registro imprese:

Questi gli interessanti principi delineati da Cass. civ., sez. trib., 07/04/2017 n. 9094:

  • i soci di una società cancellata dal registro delle imprese sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla stessa, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente, dunque, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione;
  • anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio vale ad ammettere un interesse dell'Agenzia delle Entrate a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, i quali subentrano nel lato passivo del rapporto d'imposta;
  • l'estinzione della società determina l'intrasmissibilità della sanzione amministrativa tributaria

PROFESSIONE

Antiriclaggio:

L'art. 2, D.Lgs. 90/2017, ha modificato l'art. 47 D.Lgs. 231/97 introducendo un obbligo generalizzato a tutte le categoria professionali di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

DIRITTO TRIBUTARIO DELL'UNIONE EUROPEA

Rogatorie internazionali:

La Corte di Giustizia, con sentenza CGE, causa 682/15 Berlioz Investment Fund SA, ha statuito che l'ingiunzione a fornire informazioni societarie può essere legittima solo se queste sono “prevedibilmente pertinenti” ai fini dell'indagine tributaria condotta dallo Stato membro che le richiede. Questo perchè, sebbene agli Stati membri spetti il compito di individuare le informazioni di cui ritengano di avere bisogno, essi non possono richiedere informazioni che non presentino alcuna pertinenza con l'indagine tributaria, e il destinatario di una decisione di ingiunzione deve poter eccepire in giudizio la non conformità alla Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE della richiesta di informazioni e, di riflesso, l'illegittimità della decisione di ingiunzione che ne deriva.

Peraltro, aggiunge la Corte Ue le autorità dello Stato membro interpellato (nel caso di specie le autorità tributarie lussemburghesi) non devono limitarsi a un controllo sommario e formale della regolarità della richiesta di informazioni, bensì devono anche assicurarsi che le informazioni richieste non siano sprovviste di qualsiasi prevedibile pertinenza ai fini dell'indagine tributaria, tenuto conto dell'identità del contribuente coinvolto nell'indagine e della finalità di quest'ultima. Parimenti, il giudice dello Stato nell'esercitare il controllo sulla legittimità della richiesta, deve verificare che la decisione di ingiunzione si fondi su una richiesta di informazione sufficientemente motivata e vertente su informazioni che non appaiano manifestamente prive di qualsiasi pertinenza prevedibile nei confronti dell'indagine tributaria.

Riguardo ai poteri cognitivi del giudice “tributario”, la Corte reputa che, affinché il giudice possa esercitare il suo sindacato giurisdizionale, esso deve avere accesso alla richiesta di informazioni e a qualsiasi altro elemento di informazione complementare che le autorità dello Stato interpellato abbiano eventualmente ricevuto dalle autorità dello Stato richiedente. Mentre, il segreto della richiesta di informazioni può invece essere opposto all'amministrato. Quest'ultimo, infatti, non dispone di un diritto di accesso a tale richiesta nella sua interezza. Tuttavia, per poter fare esaminare equamente la sua causa, l'amministrato deve avere accesso alle informazioni fondamentali della richiesta di informazioni (ossia l'identità del contribuente coinvolto e il fine fiscale delle informazioni richieste).

INPS

Sospensione attività:

Con nota prot. n. 5546 del 20 giugno 2017, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato che alla fine della formazione, e quantomeno dal 10 luglio prossimo, anche il personale ispettivo degli Istituti, al ricorrere delle condizioni, dovrà adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ed eventualmente, anche la revoca dello stesso.
In particolare, posto che la revoca del provvedimento va normalmente adottata dal personale che ha proceduto alla sospensione, l'INL evidenzia che è comunque sempre possibile – tenuto conto delle circostanze del caso e/o della necessità di provvedere tempestivamente all'adozione del provvedimento di revoca – che la stessa sia effettuata da altro personale ispettivo.

PENALE TRIBUTARIO

Prescrizione:

In merito alla disapplicazione della prescrizione in relazione ai reati fiscali, a seguito della ben nota sentenza C-105/14 Taricco emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la Corte di Cassazione ha ristretto il escluso il ridetto principio rispetto alle fattispecie di reato strutturalmente non caratterizzate da frode, per le quali continua ad applicarsi l'istituto della prescrizione come disciplinato dalla normativa nazionale italiana (Cass. pen., sez. III, 31/03/2017 n. 16458).


Occultamento scritture contabili:

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Cassazione penale, sez. V, 01/02/2017,  n. 18634).

In tema di reati tributari, il reato di distruzione od occultamento di documenti contabili non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato, in quanto in tal caso manca la necessaria offensività della condotta. Inoltre l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico ed impone una precisa motivazione sul punto (Cass. pen., sez. III., 09/02/2016 n. 22126).


Accertamento delle imposte:

Nel valutare l'eventuale sussistenza del reato di omessa dichiarazione debbono considerarsi le difese dell'imputato-contribuente in ordine ai costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività al fine di verificare l'effettivo superamento delle soglie ed occorre altresì appurare la concreta volontà di venire meno agli obblighi fiscali (Cass. pen., sez. III, 03/05/2017 n. 20897).

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