Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 9/2017
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
FISCALITÀ E PROFESSIONE
Volontary disclosure 2.0:
Prorogato al 30 settembre 2017 il termine per far pervenire l'adesione al condono in parola (DPCM 28/07/2017).
FISCALITÀ E CONTRATTI
Nullità donazione per difetto della forma forte:
Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello
del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito
dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto
pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico
valore. Dunque consegue la nullità della donazione per mancanza dell'atto pubblico nel caso di
un bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità, senza che l'operazione
bancaria costituisca il prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto
(Cass. civ., sez. trib., 27/07/2017 n. 18725).
Da verificare le ricadute fiscali di operazioni affette da simili patologie.
DICHIARAZIONE
Termine per presentare le dichiarazioni fiscali:
Con Dpcm 26 luglio 2017 è stato disposto il differimento al 31 ottobre 2017 dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti di imposta (c.d. 770).
SOCIETARIO
III settore:
È stato promulgato il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).
TRIBUTI LOCALI
Tariffa integrata ambientale:
L'addizionale provinciale sulla Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2), prevista dall'articolo 19 del d.lgs. n. 504 del 1992, ha natura tributaria, come si evince dalla stessa formulazione letterale della disposizione istitutiva, la quale prevede un sistema di reperimento, attraverso un tributo, della provvista necessaria all'esercizio di utilità generale di funzioni di interesse pubblico, mancando un rapporto di corrispondenza economica tra la prestazione della P.A. ed il vantaggio ricevuto dal privato (che condurrebbe ad escluderne la natura di tassa); né è idonea a snaturare la natura di tributo il collegamento quantitativo e percentuale con la TIA2, di natura privatistica, fungendo quest'ultima solo da parametro per la quantificazione di tale prestazione in favore delle province. Ne consegue che la controversia sulla debenza di tale addizionale appartiene alla giurisdizione del giudice tributario (Cass. civ., SS.UU., 11/07/2017 n. 17113).
PROCESSO TRIBUTARIO
Nuovi documenti in appello:
La previsione che un'attività probatoria possa essere esperita in appello non è di per sé irragionevole, poiché il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile (Corte Cost. 14/07/2017 n. 199).
DIRITTO TRIBUTARIO DELL'UNIONE EUROPEA
Imponibilità Iva e Vies:
Non può essere disconosciuto il regime di non imponibilità per il sol fatto che il cessionario UE non sia iscritto al Vies, se non vi sono indizi di frode e se sono rispettati i requisiti sostanziali dell'operazione (CGA C-21/16, Euro Tyre).
PENALE TRIBUTARIO
Sottrazione fraudolenta beni al fisco:
Le operazioni compiute dall'amministratore di una società di capitali, nei cui confronti sia stato avviato un accertamento fiscale, consistenti nella cessione di quote e nel trasferimento immobiliare tramite conferimenti di rami d'azienda, possono integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 d.lg. n. 74 del 2000 (Cass. pen., sez. III, 28/02/2017 n. 29243).
Dichiarazione infedele:
Il reato di dichiarazione infedele, a seguito delle modifiche del D.Lgs. 158/2015, si pone in continuità
normativa con la fattispecie previgente ma è più favorevole all'imputato, avendo la nuova
disciplina non solo innalzato le soglie di punibilità, ma anche circoscritto l'area dell'intervento
penale, escludendovi gli aspetti valutativi e le condotte non connotate da frode. La condotta è quindi
punibile, al superamento delle soglie di punibilità: 1) nell'annotazione di componenti positivi del
reddito per ammontare inferiore a quello reale (omessa annotazione di ricavi); 2) nell'indebita riduzione
dell'imponibile tramite l'indicazione nella dichiarazione di costi inesistenti (e non più fittizi),
ossia di componenti negativi del reddito mai venuti a esistenza in rerum natura; e 3) nelle sottofatturazioni
ovvero nell'indicazione in fattura di un importo inferiore a quello reale, in maniera da consentire
all'emittente il conseguimento di ricavi non dichiarati.
Pertanto, specifica in motivazione la Corte di Cassazione, il fatto tipico non è integrato se, al cospetto
di tutti gli altri elementi (dolo specifico di evasione e superamento delle soglie di punibilità), la condotta
sia stata realizzata in violazione dei criteri di competenza, inerenza ed indeducibilità, tali da escludere,
ormai per presunzione legislativa, ogni capacità decettiva della condotta dell'agente
(Cass. pen., sez. III, 22/03/2017 n. 30686).
Prescrizione:
La Corte di Cassazione ha pronunciato la prescrizione del reato relativo ad una frode Iva, non ritenendo che
sussistessero i presupposti sanciti dalla Corte di Giustizia nella disapplicazione della prescrizione
(CGE, causa C-105/14, Taricco). Si legge in motivazione che le frodi oggetto di contestazione hanno determinato
singole evasioni Iva per importi modestissimi (intorno a Euro 5.000,00 per ciascuna delle due annualità
residue) e mancano ulteriori indici di gravità sopra richiamati, né si ravvisano spiccata
capacità criminale, particolare organizzazione di mezzi ovvero partecipazione di più soggetti
o l'interposizione fittizia di più società nelle singole operazioni.
Non si è ritenuto esistente neppure il requisito dell'ineffettività delle sanzioni previste
dall'ordinamento interno, in ragione dell'entità e del numero modesto di operazioni fraudolente
oggetto di contestazione ed in assenza di un contesto associativo o di una pluralità di soggetti
(Cass. pen., sez. III, 14/07/2017 n. 34514).
Sequestro nei confronti di amministratore di società di capitali:
La Corte di Cassazione ha affrontato il problema se, in presenza della contestazione di un reato tributario per
omesso versamento dell'IVA anno 2014 a carico di un consigliere d'amministrazione di una
società di capitali e di altri soggetti, sia legittimo il sequestro del patrimonio personale dell'indagato
nei limiti della somma individuata come da cautelare, o se sia necessario verificare prima la possibilità
di un sequestro del patrimonio della società, che non costituisca lo schermo fittizio di un imprenditore
individuale e sia la diretta beneficiaria dell'evasione fiscale, nella misura in cui il suo patrimonio sia capiente.
La Corte conclude affermando che, ai fini della valutazione della legittimità del sequestro disposto sul
patrimonio di un consigliere d'amministrazione di una società di capitali, si deve preventivamente
valutare la possibilità che il sequestro funzionale alla confisca diretta sul patrimonio della società
si dimostri efficace ed idoneo alla disposta cautela (Cass. pen., sez. III, 26/07/2017 n. 37137).