Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 10/2018

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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SOCIETARIO E FISCALITÀ

Estensione modelli 231:

È stato presentato un disegno di legge modificativo del D.Lgs. n. 231/2001 che prevede l' adozione obbligatoria del modello 231 per determinate categorie di enti collettivi.
Nelle intenzioni del proponente, le società di capitali (srl, spa, sapa, cooperative) e quelle consortili, che anche solo in uno degli ultimi 3 esercizi hanno conseguito un attivo dello stato patrimoniale non inferiore a € 4.400.000, o ricavi di vendite e prestazioni pari o superiori a € 8.800.000, nonché le società controllanti, dovrebbero adottare il modello organizzativo 231 e nominare l'organismo di vigilanza. L'inosservanza di questo obbligo comporterebbe una sanzione amministrativa di € 200.000, applicata anche nei casi di mancata nomina dell'organismo di vigilanza. La sanzione verrebbe replicata per ciascun anno solare in cui permane l'inosservanza di entrambi i detti obblighi.
Per consentire l'adeguamento alle disposizioni della norma, le sanzioni saranno applicate a partire dal 30.10.2019.


Conferimento ramo di azienda di stabile organizzazione:

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il conferimento di un ramo d'azienda, da parte di una stabile organizzazione italiana di un soggetto Ue in favore di una società italiana, sconta il regime di neutralità fiscale previsto dagli articoli 178 e 179 del Tuir (Risoluzione 63/E/18).
È tuttavia necessario che, analogamente a quanto stabilito per i conferimenti d'azienda domestici, la stabile organizzazione conferente iscriva le partecipazioni ricevute nel proprio bilancio e assuma, quale valore fiscalmente riconosciuto, quello del ramo di azienda conferito.


Riorganizzazione societaria:

Non è elusiva una riorganizzazione societaria che abbia ridotto il carico fiscale del socio, se giustificata dal ricambio generazionale (C.T.R. Lombardia, sez. Brescia, sent. 2236/23/2018).


Fusione societaria:

L'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un'operazione di fusione tra due società di uno stesso gruppo, può costituire una presunzione che tale operazione non è stata effettuata per ≪valide ragioni economiche≫ ai sensi di tale disposizione il fatto che, al momento dell'operazione di fusione, la società incorporata non esercita alcuna attività, non detiene alcuna partecipazione finanziaria e si limita a trasferire alla società incorporante solo perdite fiscali di importo elevato e di origine indeterminata, anche se tale operazione ha un effetto positivo in termini di economia di costi strutturali per tale gruppo. Spetta al giudice del rinvio verificare se, alla luce dell'insieme delle circostanze che caratterizzano la controversia di cui è investito, nell'ambito di detta controversia sussistano gli elementi costitutivi della presunzione di frode o di evasione fiscali ai sensi di detta disposizione (CGE, sent. 10/11/2011, causa C-126/10).

PROFESSIONE

Registrazione atti giudiziari:

Gli atti giudiziari a partire dal 23 luglio potranno essere pagati con l'F24 anziché con l'F23, i codici tributo possono essere reperiti nella Risoluzione 57/E/18.


Ecobonus e sismabonus:

Le regole contenute nella circolare 11/E/2018 per la cessione dell'ecobonus devono ritenersi valevoli anche per la cessione del sisma bonus (Circolare 17/E/18).


Pagamento stipendi:

L'indennità di trasferta vanno pagate con mezzi tracciabili (Nota 7369 del 10/09/2018 dell'Ispettorato nazionale del lavoro).

ACCERTAMENTO

Accertamento bancario:

Nell'ipotesi di accertamenti bancari lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all'attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente (per queste ragioni la sentenza di secondo grado è stata cassata laddove ha annullato l'avviso di accertamento limitandosi ad argomentare sulla base del fatto che gli elementi forniti dall'Ufficio in ordine alla attribuzione alla società dei movimenti in conto dei detti terzi avrebbero dovuto essere suffragati da ulteriori elementi, benché l'amministrazione finanziaria avesse fornito adeguata prova presuntiva della riconducibilità delle somme risultanti dai predetti conti bancari alla società verificata, posto che l'amministratore aveva la delega ad operare sui conti correnti intestati ai familiari e questi ultimi erano sforniti di propri redditi, in quanto il padre non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi e la nonna, che all'epoca dei fatti aveva 87 anni, non svolgeva alcuna attività, professionale o d'impresa, produttiva di reddito) (Cass. civ., sez. VI, 01/08/2018 n. 20408).

PROCESSO TRIBUTARIO

Giurisdizione:

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario - e non di quello tributario - le controversie in cui si discute della legittimità o meno di un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS emesso dall'INPS, giacché le controversie in questione sono ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previo del titolo, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo , il contributo, ex art. 24 D.Lgs. 43/99 innanzi al giudice del lavoro, una constatazione che la mera occasione che ha dato alla pretesa creditoria dell'INPS sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate (Cass. civ., Sez. Un., 23/07/2018,  n. 19523).

CONTRATTI E FISCALITÀ

Patto di famiglia:

La Direzione Regionale Entrate del Lazio, nella risposta all'interpello n. 913-6/2018 a un interpello di famiglia (art. 768-bis C.C.) ha ammesso la possibilità di fruire dell'esenzione da imposta di donazione, all'interno di un patto di famiglia ex art. 768-bis c.c., anche per le quote donate da un accomandante di società in accomandita semplice.

RISCOSSIONE

Società estinta:

In tema di società, la disciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, implica che ove la cancellazione riguardi le società di persone, essa - pur avendo natura dichiarativa - consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del citato decreto, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore. Ciò non impedisce, tuttavia, di procedere all'iscrizione a ruolo, a nome della società estinta, di tributi da essa non versati e di azionare il credito tributario nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori “ex lege” della società medesima (Cass. civ., sez. trib., 28/12/2017 n. 31037).

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ne bis in idem:

Con due importanti pronunce del 20 marzo 2018, la Grande Sezione della Corte UE è intervenuta nuovamente sul delicato problema delle limitazioni applicate al principio del ne bis in idem, in considerazione della corretta interpretazione dell'art. 50 della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea, letto alla luce dell'art. 4, del protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
La prima pronuncia (causa C-537/16) vedeva un cittadino italiano essere colpito da una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della normativa in materia di manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – come modificato dalla l. 18 aprile 2005, n. 62). La seconda pronuncia (cause riunite C-596/16 e 597/16) aveva ad oggetto due controversie che vedevano contrapposte la Consob e due cittadini italiani riguardo alla legittimità di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dalla l. 18 aprile 2005, n. 62 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti da''appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

PENALE TRIBUTARIO

Confisca:

La confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei reati tributari previsti dal decreto medesimo non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro, ma tale limite si riferisce ai soli casi di obbligo assunto in maniera formale, tra i quali rientra l'ipotesi di accordo, raggiunto con l'Agenzia delle Entrate, per il pagamento rateale del debito di imposta. Tale previsione, tuttavia, non preclude l'adozione del sequestro preventivo ad essa confisca finalizzato, relativamente agli importi non ancora corrisposti ovvero in presenza di un piano rateale di versamento, sia pure limitato agli importi non ancora corrisposti; difatti la funzione del vincolo cautelare è quella di garantire che l'adottata misura ablativa esplichi i propri effetti qualora il versamento promesso non si verifichi (Cass. pen., sez. III, 27/04/2018 n. 28745).


Causa di non punibilità:

La causa di non punibilità ex art. 13 D.Lgs. 74/2000, in relazione al pagamento degli importi dovuti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, è applicabile solo ai reati tributari e non è estendibile all'omesso versamento delle trattenute previdenziali e assistenziali (Cass. pen., sez. III, 21/06/2018 n. 39225).

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