Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 11/2018
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Pace fiscale:
È stato licenziato il D.L. 119/18, che reca una serie di disposizioni, ad ampia latitudine, per la definizione a condizioni agevolate delle pendenze attuali o potenziali con il Fisco. In estrema sintesi, il quadro complessivo dell'ambita pace fiscale è il seguente:
Art. 1 – Processi verbali di constatazione:
- vanno versate solamente le imposte, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi.
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il condono riguarda:
- Irpef e in generale imposte sui redditi e addizionali;
- Iva;
- contributi previdenziali;
- ritenute;
- imposte sostitutive;
- Irap;
- Ivafe (imposta sugli investimenti esteri);
- Ivie (imposta sugli immobili esteri);
- risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a, decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26/05/2014 (la cui sanatoria necessità perì del pagamento anche degli interessi di mora ex art. 114, par. 1, Reg. UE 952/13).
- il processo verbale di constatazione deve essere consegnato entro il 24/10/2018.
- al 24/10/2018 non deve essere stato ancora notificato un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio ex art. 5, D.Lgs. 218/97.
- va presentata una apposita dichiarazione, entro il 31 maggio 2019.
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il pagamento delle imposte va effettuato:
- entro il 31/05/2019 in unica soluzione;
- oppure in massimo 20 rate trimestrali di pari importo con la prima rata sempre entro il 31/05/2019.
Art. 2 – Avvisi di accertamento ed altri atti impositivi:
- si pagano le sole imposte, senza interessi, sanzioni ed eventuali accessori.
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l'oggetto della previsione sono:
- avvisi di accertamento;
- avvisi di rettifica e di liquidazione;
- atti di recupero;
- inviti al contraddittorio ex art. 5, co. 1, lett. c) e 11, co. 1, lett. b-bis), D.Lgs. 218/97 (quelli con indicazione dei maggiori importi dovuti);
- accertamenti con adesione.
- sono incluse anche le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a, decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26/05/2014, per le quali perì dovranno essere pagati anche gli interessi di mora ex art. 114, par. 1, Reg. UE 952/13.
- sono invece esclusi gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater D.L. 167/90.
- l'atto che si intende condonare deve essere stato notificato entro il 24/10/2018, devono essere ancora aperti i termini per l'impugnativa ma non deve essere stato impugnato.
- se si tratta di un invito, deve essere stato notificato entro il 24/10/2018. Nel caso di accertamento con adesione, deve essere stato sottoscritto entro il 24/10/2018.
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il pagamento delle imposte va effettuato:
- entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. (24 ottobre 2018);
- oppure, se piì ampio, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto
- in unica soluzione entro i termini stabiliti;
- in forma rateale in massimo venti rate trimestrali
Art. 3 – Rottamazione ter:
- riguarda le iscrizioni a ruolo effettuate tra l'1/1/2000 ed il 31/12/2017.
- sono incluse le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
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non si pagano le porzioni di debito relative a:
- sanzioni amministrative;
- interessi di mora;
- sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali;
- aggio di riscossione calcolato sui suddetti importi;
- per le violazioni al CdS non si paga la maggiorazione.
dal momento della presentazione della domanda, per le iscrizioni a ruolo oggetto di rottamazione-ter:
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi (salvi quelli precedenti);
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell'art. 28-ter (compensazioni) e 48-bis (pagamenti p.a.) D.P.R. 633/72.
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sono esclusi dal condono:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte di conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni diverse da quelle per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi contributivi e premi dovuti agli enti previdenziali.
- il debitore deve indicare eventuali giudizi pendenti ed assume l'impegno di rinunciarvi; i giudizi pendenti vengono sospesi.
- va presentata apposita dichiarazione di voler aderire alla rottamazione entro il 30/04/2019
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il pagamento degli importi dovuti va effettuato:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
- in massimo dieci con scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con un interesse del 2% annuo
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il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate:
- impedisce la produzione degli effetti della rottamazione;
- i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sul debito complessivo;
- l'attività di recupero riprende per il residuo;
- il pagamento del residuo non potrà essere rateizzato.
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vi sono alcune disposizioni di raccordo con le precedenti rottamazioni, in particolare:
- per ammettere coloro che erano decaduti dalla rottamazione semel ed in parte dalla rottamazione bis;
- per posticipare le scadenza in arrivo della rottamazione bis;
- per allungare i termini di pagamento della rottamazione bis.
Art. 4 – Stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro:
- sono automaticamente annullati i debiti che, al 24/10/2018, sono minori o uguali a 1.000 euro per ciascun carico iscritto a ruolo dal 1/1/2000 al 31/12/2010;
- sono esclusi i debiti non rottamabili e le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a, decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26/05/2014.
- sono inclusi anche i carichi oggetto di dichiarazione di rottamazione.
- non sono dovute le spese di riscossione.
- le somme già versate al 24/10/18 rimangono definitivamente acquisite, mentre gli importi versati successivamente vengono imputate agli altri debiti o, in assenza, rimborsati.
Art. 5 – Rottamazione delle risorse proprie dell'UE:
- i carichi debbono essere iscritti a ruolo tra l'1/1/2000 ed il 31/12/2017.
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sono rottamabili le iscrizioni a ruolo relative alle le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea
previste dall'art. 2, par. 1, lett. a, decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26/05/2014:
- oltre alle imposte vanno versati gli interessi di mora previsti dall'art. 114, par. 1, Reg. UE 952/2013 a decorrere dal 1/5/2016 fino al 31/7/2019;
- dal 1/8/2019 decorrono gli interessi al 2% annuo.
- è rottamabile l'IVA riscossa all'importazione.
- il pagamento dell'unica o prima rata va effettuato entro il 30/09/2019; la rateazione prevede venti rate (due all'anno).
Art. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie:
- sono coinvolti i contenziosi appartenenti alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi.
- sono inclusi anche i tributi locali se l'ente territoriale vi aderisce entro il 31/03/2019.
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si paga:
- l'interezza delle sole imposte se la controversia pende in primo grado o in caso di sentenza sfavorevole al contribuente, al netto di sanzioni e interessi;
- il 50% delle sole imposte se il contribuente ha ottenuto sentenza favorevole in I°;
- il 20% delle sole imposte se il contribuente è risultato vittorioso in II°;
- per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo si versa il 15% dell'importo in caso di soccombenza dell'A.E. nell'ultima sentenza o il 40% dell'importo negli altri casi.
- il giudizio deve essere pendente in ogni stato e grado del giudizio compresso quello di Cassazione e anche a seguito di rinvio, nel momento in cui viene presentata la domanda ed il ricorso notificato entro il 24/10/2018.
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sono escluse le controversie concernenti, anche solo in parte:
- risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a, decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26/05/2014;
- imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- recupero aiuti di Stato.
- si deve far pervenire una domanda entro il 31/05/2019.
- si deve pagare l'intero importo o la prima rata (se il debito è superiore a 1.000 euro) entro il 31/05/2019.
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le controversie definibili:
- non sono sospese salvo apposita richiesta del contribuente al giudice;
- la sospensione opera sino al 10/06/2019;
- se entro tale data il contribuente deposita la domanda di definizione unitamente al pagamento della prima o unica rata, il processo subisce un'ulteriore sospensione fino al 31/12/2020;
- se entro il 31/12/2020 non viene presentata dalla parte interessata istanza di trattazione, il processo si estingue a spese compensate.
- se la definizione è stata chiesta in pendenza del termine di impugnazione, la pronuncia puì essere impugnata unitamente al diniego alla definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo oppure dalla controparte nello stesso termine.
Art. 7 – Regolarizzazione della Società ed Associazioni sportive dilettantistiche:
- la disposizione è dedicata alle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI le quali possono avvalersi degli strumenti di cui sopra con alcune modifiche.
- la dichiarazione integrativa speciale osserva il limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.
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la definizione agevolata degli atti impositivi ex art. 2 prevede il pagamento:
- del 50% delle maggiori imposte accertate;
- dell'interezza dell'eventuale Iva;
- del 5% delle sanzioni;
- del 5% degli interessi.
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la definizione delle liti fiscali ex art. 6 avviene versando:
- il 40% delle sole imposte e il 5% di sanzioni e interessi accertati se il giudizio pende in primo grado;
- il 10% delle sole imposte il 5% di sanzioni e interessi accertati se l'ultima o unica sentenza è stata favorevole al contribuente;
- il 50% delle sole imposte e il 10% di sanzioni e interessi accertati se l'ultima o unica sentenza è stata favorevole all'A.F.
- se l'ammontare di ciascuna imposta Ires o Irap, accertata o contestata nel singolo anno di imposta, supera i 30.000 euro, è possibile unicamente avvalersi della definizione degli atti impositivi o delle liti pendenti secondo le regole ordinarie che il D.L. 119/18 prevede per la generalità dei contribuenti.
Art. 8 – Definizione agevolata dell'imposta di consumo:
- trattasi dell'imposta ex art. 62-quater D.Lgs. 504/95.
- maturata fino al 31/12/2018;
- va versato il 5% degli importi dovuti, al netto di interessi e sanzioni.
- non deve essere intervenuta sentenza passata in giudicato
- va presentata apposita dichiarazione con autoliquidazione delle imposte, eventualmente corredata dai prospetti riepilogativi, entro il 30/04/2019 p entro 60 giorni dalla pubblicazione del modello per l'istanza
Art. 9 – Dichiarazione integrativa speciale:
- trattasi dell'unica disposizione che ha carattere di condono in senso stretto.
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con la dichiarazione integrativa speciale si correggono errori ed omissioni e si integrano le precedenti
dichiarazioni presentate fino al 31/12/2017 relativamente a:
- imposte sui redditi;
- addizionali;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- ritenute;
- contributi previdenziali;
- Irap;
- Iva.
- sul maggiore imponibile dichiarato si applica un'imposta sostitutiva pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi, addizionali, contributi e Irap. Ai fini Iva si applica un'aliquota media.
- l'imposta sostitutiva vale anche ai fini previdenziali.
- non si applicano sanzioni, interessi ed oneri accessori.
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la dichiarazione integrativa speciale non è esperibile:
- se il contribuente ha omesso le dichiarazione per gli anni 2013-2016 pur essendone obbligato;
- se vi è formale conoscenza di attività di verifica o accertamento fiscale ovvero di procedimenti penali per violazione di norme tributarie;
- per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio nazionale ovvero per danaro contante o valori al portatore, provenienti dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 D.Lgs. 74/00
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sono previsti i seguenti limiti:
- integrazione di massimo 100.000 euro di imponibile annuo;
- 30% di quanto già dichiarato;
- nel caso di imponibile inferiore a 100.000 euro o di dichiarazione senza debito di imposta, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.
- la dichiarazione integrativa va presentata entro il 31/05/2019.
- il versamento di quanto dovuto avviene in unica soluzione entro il 31/07/2019 oppure in dieci rate semestrali a partire dal 30/09/2019