Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 6/2018

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

Torna alle Circolari


ACCERTAMENTO

Acquiescenza parziale:

In materia tributaria, l'istituto dell'acquiescenza di cui all' art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 può operare, in virtù della “ratio” deflattiva ad esso sottesa, anche in relazione ad addebiti dotati di autonoma rilevanza, ancorché ricompresi in un unico avviso di accertamento, in quanto tale scelta discrezionale dell'Ufficio non può precludere al contribuente la possibilità di agire dinanzi al giudice tributario per contestarne alcuni ed, al contempo, di accedere, per altri, al detto istituto di carattere premiale (Cassazione civile sez. trib.  11 maggio 2018 n. 11497).

I.N.P.S.

Società di godimento immobiliare:

Il messaggio Inps del 7 giugno 2017 n. 2345 pare avere recepito il principio giurisprudenziale secondo cui la società di persone che svolge un'attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (sul punto Cass. civ.n .18149 del 2017); tuttavia il medesimo messaggio precisa che, in caso di inesistenza del presupposto della natura commerciale della società, i funzionari dell'Istituto invieranno la documentazione raccolta in fase di verifica all'Agenzia delle Entrate al fine di valutare la corretta applicazione del regime fiscale delle società al soggetto giuridico che dagli accertamenti risulti in realtà svolgere un'attività connessa al mero godimento del bene immobile.

SOCIETARIO

Trasferimento quote:

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, con la risposta all'interpello ordinario n. 913- 6/2018, proposto da una società immobiliare, ha affermato che in caso di trasferimento di quote di una Sas con patto di famiglia (ex art. 768-bis C.C.) l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni compete non solo per gli accomandatari, ma anche per le quote dei soci accomandanti.

PROFESSIONE

Società tra avvocati:

L'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'art. 1, c. 141 della legge 4 agosto 2017, n. 124, disciplina l'esercizio della professione forense in forma societaria e la società tra avvocati genera reddito di impresa.

In proposito la Circolare 35/E/2018 precisa che “le società tra avvocati sono costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del codice civile. Pertanto, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto. Conseguentemente si ritiene che, in assenza di una esplicita norma, l'esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d'impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un'attività professionale.
Detta interpretazione è confermata anche dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze che, a seguito di una richiesta di parere formulata dalla scrivente, ha fornito risposta con nota del 19 dicembre 2017 n. 43619 in cui ha evidenziato che per tali società, in mancanza di deroghe espresse nella disposizione “sembra difficile valorizzare l'elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell'elemento soggettivo dello schermo societario”.
La società tra avvocati di cui al citato art. 4-bis si discosta, infatti, dalla precedente società tra avvocati disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, in quanto, tale ultimo decreto individuava un nuovo modello societario assoggettato ad una autonoma disciplina i cui aspetti di maggior rilievo riguardavano l'oggetto dell'attività, gli obblighi di registrazione, il regime di responsabilità ed i rapporti con i clienti, e dove, come precisato con la risoluzione 28 maggio 2003, n. 118/E, il rinvio alle disposizioni che regolano le società in nome collettivo, operava ai soli fini civilistici, in quanto consentiva di determinare le regole di funzionamento del modello organizzativo, mentre ai fini fiscali, per ragioni di coerenza del sistema impositivo, occorreva dare risalto al reale contenuto professionale dell'attività svolta.
In relazione a quanto precede si ritiene, quindi, che anche sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applichino le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa”.

TRIBUTI LOCALI

Regolamento comunale:

La potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali in materia di tributi propri consente di introdurre, nel sistema normativo, elementi specifici mutuati dalla realtà dei territori, al fine di meglio adattare la disciplina statale a quella locale, ed in tale prospettiva è stato riconosciuto ai comuni, in materia di ICI, con D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, di avvalesi della potestà regolamentare in materia di gestione delle entrate tributarie, ad eccezione di ciò che attiene alla determinazione della fattispecie imponibile, all'identificazione dei soggetti passivi ed alla fissazione dell'aliquota massima; dunque, il Comune può regolamentare in modo autonomo le previsioni applicative dei propri tributi dovendo esclusivamente operare nel rispetto dei limiti dettati dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 1, ed in particolare del principio che sancisce il necessario rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti; in tale prospettiva, la fissazione, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, dei valori delle aree fabbricabili non può avere altro effetto che quello di una autolimitazione del potere di accertamento ICI, atteso che il comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento comunale; ciò non di meno rimane ferma la regola, stabilita dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, ed infatti il contribuente può dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento, il comune può ritenerlo congruo, in quanto concretamente corrispondente al valore di mercato, come può accertare un valore maggiore, ed in tal caso l'accertamento deve essere motivato facendo riferimento ai valori di mercato (Cassazione civile   sez. trib.   02 marzo 2018   n. 4969).

PENALE TRIBUTARIO

Prescrizione:

La Corte di Cassazione afferma ulteriori limiti alla sentenza Taricco (08/09/2015 C-105-14) precisando che la prescrizione non può essere disapplicata per gli illeciti commessi prima dell'8 settembre 2015 (Cass. pen., sez. IV, 20/03/2018 n. 17401).

Si legge in motivazione che “la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 24 depositata il 26 gennaio 2017, ha disposto di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, le seguenti questioni di interpretazione dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo Trattato:
“ - se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;”
“ - se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;”
“ - se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione Europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro
”.
In estrema sintesi, la Consulta, con l'ordinanza di che trattasi, ha prospettato alla Corte di Lussemburgo il possibile contrasto tra l'interpretazione dell'art. 325 TFUE, fornita dalla prima sentenza Taricco, e il principio di legalità penale: principio che interessa, nel diritto italiano, anche la disciplina della prescrizione (avente carattere sostanziale) ed al quale il Giudice delle leggi, com'è stato autorevolmente osservato, ha riconosciuto "un valore prevalente sulla disapplicazione delle norme del codice penale prospettata dalla prima sentenza" emessa dalla CGUE nel caso Taricco (testualmente l'ordinanza della Corte Costituzionale lo qualifica come "principio supremo dell'ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva").
6. Investita della questione, la Corte di giustizia ha pronunziato la sua decisione con sentenza in data 5 dicembre 2017: in tale pronunzia, pur ribadendo la propria precedente interpretazione dell'art. 325 TFUE, la Corte di Lussemburgo ha riconosciuto che il contrasto fra quest'ultima norma del Trattato e il diritto interno non può condurre alla disapplicazione della norma di diritto interno laddove essa "comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene", nei suoi aspetti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale. Un principio, questo, al quale la CGUE mostra di riconoscere piena cittadinanza anche nel diritto dell'Unione, sia con riferimento ai reati, sia con riferimento alle pene, sulla base dell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri; e di cui viene altresì accettata l'estensione all'istituto della prescrizione, in assenza di una disciplina di tale istituto nel diritto dell'Unione (un vuoto, questo, recentemente colmato con l'adozione della direttiva n. 2017/1371 del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale).
All'esito di un articolato percorso argomentativo, dunque, la Corte di giustizia, pur confermando la propria interpretazione dell'art. 325 TFUE recepita nella prima sentenza Taricco, ha precisato che quanto in essa affermato non si applica ai reati commessi anteriormente alla sua emanazione.
Conseguentemente, in nome del principio di irretroattività, la prima sentenza Taricco non spiega più efficacia rispetto a tutti i reati commessi entro (OMISSIS), riguardo ai quali non può più essere prospettata la disapplicazione della disciplina nazionale in materia di prescrizione: disciplina che deve pertanto essere applicata a detti reati pur se in contrasto con il diritto Europeo
”.

Sottrazione fraudolenta e intercettazioni del professionista:

La Cassazione interviene su una vicenda di ingenti somme di danaro portate all'estero dal contribuente, su consiglio del commercialista, al fine di preservarle dall'azione esecutiva erariale ed astrattamente integrante il reato di sottrazione fraudolenta di beni al fisco; il precedente è interessante anche perché si sofferma sull'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche relative alle conversazioni intercorse tra il contribuente imputato e il suo consulente in relazione alle limitazioni poste dall'art. 200 c.p.p. (Cass. pen., sez. III, 25/10/2017 n. 14007).

Torna alle Circolari