Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 7/2018
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
ACCERTAMENTO
Stabile organizzazione:
In tema di IVA, per la definizione di “stabile organizzazione” occorre tener conto del concetto di “centro di attività stabile”, di cui all'art. 9, co 1, Direttiva n. 77/388/CEE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per la quale è necessario che tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità ed una struttura idonea a rendere possibile lo svolgimento autonomo delle relative operazioni, mentre la stessa non sussiste ove un'istallazione fissa sia utilizzata al solo fine di effettuare, per conto dell'impresa, attività di carattere preparatorio o ausiliario, come, ad esempio, l'assunzione del personale o l'acquisto dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa (Cass. civ., sez. trib., 18/05/2018 n. 12237).
Stabile organizzazione
L'art. 162, comma 2, D.P.R. 817/86, alla lettera f-bis) – inserita con la Legge di stabilità 2018 –
potrebbe avere introdotto un concetto di stabile organizzazione di tipo digitale laddove parla di
“significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare
risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”.
Tuttavia bisognerà anche verificare la portata interpretativa della disposizione in parola in relazione alla
Convenzione OCSE che sembra più radicato ad un concetto di stabile organizzazione di tipo materiale.
Esterovestizione:
Per riconoscere fenomeni di esterovestizione societaria, che coinvolgono società residenti in altri Stati appartenenti all'Unione Europea, è necessario che l'Agenzia delle Entrate richieda informazioni allo Stato estero e nell'ambito della verifica assumono rilevanza probatoria i certificati di residenza fiscale rilasciati dall'Autorità dello Stato membro di stabilimento (C.T.P. Milano sent. 6814/14/2017).
Società non operative:
La società ritenuta non operativa può portare in detrazione l'imposta assolta, anche se non abbia presentato l'interpello disapplicativo, salvo che i costi siano fittizi e sia perciò configurabile una fattispecie fraudolenta o comunque effettivamente elusiva, potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui alla L. n. 794 del 1994, art. 30, comma 4 -bis e di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis ma anche in sede processuale (Cass. civ., sez. VI, 02/05/2018 n. 10453).
Transfer price:
È stato licenziato il Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza del 14/05/2018 contenente le “Linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi” in materia di prezzi di trasferimento, finalizzato, tra i veri, a garantire la compatibilità del nostro ordinamento col modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni.
FISCALITÀ E CONTRATTI
Imposta di registro e Iva:
La Corte di Giustizia ha affermato la sottoponibilità ad imposta di registro in misura proporzionale di un contratto ivato, stabilendo che “L'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad un'imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, anche quando detti contratti siano parimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto” (CGE ord. 12/07/2017, causa C-549/16).
I.N.P.S.
Indennità di trasferta:
La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., 20/06/2018, n. 16263) accoglie
l'opposizione alla cartella di pagamento avente ad oggetto la contribuzione pretesa dall'Inps
sul 50% delle somme erogate in busta paga sotto la voce “trasferta” e ribadisce l'orientamento di cui
alla sentenza delle Sezioni Unite n. 27093/2017.
Pertanto, in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, l'espressione
“anche se corrisposta con carattere di continuità” di cui agli artt. 11 L. 467/84 e 51,
comma 6, Tuir, deve essere intesa, nel senso che l'eventuale continuatività della corresponsione
del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale)
meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni.
Inoltre l'art. 7-quinquies D.L. 193/16 – che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di interpretazione
autentica del citato art. 51, con la quale ha stabilito (comma 1) che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista
dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la
mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di
un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione
al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e
diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuite senza
distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta,
aggiungendo che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto
il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51 – risulta conforme
ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni
giuridiche, oltre che all'art. 117 Cost., comma 1, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e
di quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito
alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente
alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di
oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di
legittimità, le Pubbliche Amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito.
DICHIARAZIONE ED AGEVOLAZIONI
Detrazione IVA per ristrutturazione immobili di proprietà di terzi:
Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se - per cause estranee al contribuente - la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi (Cass. civ., Sez. Un., 11/05/2018 n. 11533).
Crowdfunding:
Con Legge di Bilancio 2018 è stato dato un quadro normativo al regime fiscale sui proventi derivanti dall'attività di crowdfunding nella forma peer to peer lending tramite la nuova lettera d- bis), inserita nell'art. 44, comma 1, Tuir, che li riconduce ai redditi di capitale.
Premi assicurativi cariche societarie:
La C.T.R. Lombardia sent. n. 615/01/2018 ha affermato che sono deducibili, dal reddito d'impresa, i premi per polizze di responsabilità civile stipulate a favore di amministratori, sindaci e dirigenti, poiché tali premi coprono il rischio di perdite patrimoniali della società causate da richieste di risarcimento avanzato da terzi, per comportamenti loro imputabili. Sono deducibili anche i premi per polizze infortuni e spese mediche, previo assoggettamento a tassazione quali fringe benefit. Sono indeducibili, invece, i premi per polizze vita (key-man) per il caso morte dell'amministratore, che non sono mai inerenti all'attività d'impresa.
FISCALITÀ E DIRITTO SOCIETARIO
Fusione:
In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla fusione di società per incorporazione, ai sensi dell'art. 17 del d.p.r. n. 598 del 1973 , la società risultante dalla fusione o incorporante non può portare in diminuzione del proprio reddito le perdite delle società che partecipano alla fusione per la parte del loro ammontare che eccede il rispettivo patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale di cui all' art. 2502 c.c. , salvo che l'incorporazione sia avvenuta con atto di fusione anteriore al 1° gennaio 1988 tra società che alla data dell'atto risultano controllate dalla società incorporante da almeno due anni o alla data della loro costituzione, ai sensi dell' art. 2359, n.1 e 3, c.c. o fra società che risultano controllate, per il periodo indicato, da una medesima società o da un medesimo ente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di una condotta elusiva da parte di una società che aveva riportato le perdite della società incorporata a seguito di atto di fusione avvenuto nel 1986 risultando quest'ultima controllata dalla società incorporante) (Cass. civ., sez. trib., 11/05/2018 n. 11436).
PROFESSIONE
Trattamento pensionistico avvocato e accertamento fiscale:
Ai fini della determinazione dell'entità del trattamento di pensione di vecchiaia erogato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense rileva il reddito professionale dichiarato ai fini fiscali e non già il reddito concordato a seguito dell'accertamento con adesione con il fisco, ai sensi del d.lg. n. 218/1997. Deve essere considerato infatti il reddito professionale effettivo e non quello fittizio poiché, in caso contrario, la base pensionabile finirebbe per essere rapportata a quanto non effettivamente ricavato dal lavoro ed il quantum sarebbe comunque rimesso alla volontà del soggetto, in contrasto con il principio di indisponibilità vigente in materia previdenziale (Cass. civ., sez. lav., 07/03/2018 n. 5380).
Librerie, credito di imposta:
Il comunicato 24 aprile 2018 del MEF informa che è stato firmato il decreto attuativo relativo al credito d'imposta per le librerie, introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (commi 319-321). Esso prevede un limite di spesa di 4.000.000 euro per il 2018 e 5.000.000 euro dal 2019; tale credito è rivolto agli esercenti commerciali che operano nel settore dei libri e precisamente che hanno i seguenti codici ATECO: - 47.61.00 – commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati; - 47.79.10 – commercio al dettaglio di libri di seconda mano. Il credito è riconosciuto nella misura massima di: - 20.000 euro per le librerie indipendenti, ossia che non fanno parte di gruppi editoriali dall'esercente direttamente gestiti; - 10.000 euro per le altre librerie.
Erogazioni liberali per restauro e ristrutturazione:
È stato pubblicato il D.P.C.M. 23.04.2018 contenente le disposizioni applicative del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 363 a 366, L. 205/2017 per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici.
RISCOSSIONE
Opposizione all'esecuzione:
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell' art. 57, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall' art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all' art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 , sono ammesse le opposizioni regolate dall' art. 615 del codice di procedura civile Una limitazione alla tutela giurisdizionale del contribuente contrasta infatti con gli articoli 24 e 113 della Costituzione e non è giustificabile nemmeno in considerazione delle peculiarità dei crediti tributari oggetto della procedura (Corte Costituzionale 31 maggio 2018 n. 114).
PENALE TRIBUTARIO
Prescrizione, incostituzionalità sentenza Taricco:
Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell' art. 2 della legge
2 agosto 2008, n. 130 che dubitano della legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui,
imponendo di applicare l' art. 325 TFUE , come interpretato dalla sentenza della Grande sezione della
Corte di giustizia 8 settembre 2015, in causa C -105/14, Taricco, comporta che in taluni casi venga omessa
l'applicazione degli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, del codice penale , nei confronti
dei reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) che costituiscono frode in danno degli interessi finanziari dell'Unione.
Infatti i giudici non sono tenuti ad applicare la 'regola Taricco' sul calcolo della prescrizione,
stabilita dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza dell'8 settembre 2015 per i reati in materia di Iva;
pertanto, anche per questi reati, rimangono applicabili gli artt 160, ultimo comma, e 161 del codice penale
(Corte Costituzionale 31 maggio 2018 n. 115).
Sottrazione fraudolenta:
Per l'integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non basta che l'atto sia pregiudizievole al fisco ma anche la modalità ingannevole e fraudolenta che rappresenti un quid pluris volto a configurare l'ingannevolezza; infatti la garanzia patrimoniale del creditore è già assistita sul piano civilistico dalla speciale azione di cui all'art. 2901 cod. civ. ovverosia dall'actio revocatoria, pertanto il concetto di frode evocato dalla norma penale presuppone una specifica modalità attraverso la quale viene tale lesione effettuata, ovverosia l'inganno atto a configurare una situazione di apparenza diversa da quella della realtà sottostante, costituita dalla riduzione del patrimonio del debitore, così da mettere a repentaglio l'azione di recupero per l'Erario, o comunque da renderla più difficoltosa (Cass. pen., sez. III, 06/03/2018 n. 10161).
Pene accessorie:
La durata delle pene accessorie temporanee previste dall' art. 12, D.Lgs 10 marzo 2000 n. 74, conseguenti alla condanna per reati tributari, deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta, compreso l'aumento per la continuazione (Cass. pen., sez. III, 23/01/2018 n. 8041).