Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 8/2018
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
ACCERTAMENTO
Studi di settore:
“Se il contribuente puì legittimamente sottrarsi al contraddittorio endoprocedimentale, assumendosene le conseguenze, perché in tal caso l'Ufficio puì motivare l'accertamento) sulla sola base dell'applicazione degli “standards”, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, non è vera l'ipotesi contraria, nel senso che deve ritenersi illegittimo l'avviso di accertamento standardizzato emesso sulla base del solo scostamento quando al contraddittorio si è ingiustificatamente “sottratto” l'Ufficio (…) né l'attività dell'amministrazione finanziaria puì dirsi che si esaurisca con il mero invio dell'invito al contribuente, non solo perché è il contraddittorio a legittimare l'avviso di accertamento standardizzato e non la regolarità dell'invito per espletarlo, ma anche perché, da un lato, non potrebbero escludersi comportamenti elusivi di tale imprescindibile attività istruttoria e, dall'altro, si porrebbero a carico del contribuente oneri al medesimo non incombenti, come quello di attivarsi affinché abbia luogo il confronto con l'ufficio finanziario o di depositare memorie scritte per illustrare le proprie difese (…) la possibilità per il contribuente di produrre, in sede di accertamento con adesione o anche in giudizio, la documentazione che ritenesse utile al fine di giustificare lo scostamento, non è idonea a sanare l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso sulla base degli studi di settore senza il preventivo espletamento del contraddittorio” (Cass. civ., sez. VI, 04/06/2018 n. 14159).
Responsabilità degli eredi:
Il chiamato all'eredità che vi abbia rinunciato non risponde dei debiti del de cuius, in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell' art. 521 c.c., senza che assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del de cuius che potrà far valere contro la cartella di pagamento (Cass. civ., sez. trib., 30/05/2018 n. 13639).
Contraddittorio amministrativo:
In tema di accertamento fiscale, l'invito da parte dell'Amministrazione finanziaria a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa; tale inutilizzabilità consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito, non è soggetta alla eccezione di parte e puì essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (Cass. civ., sez. VI, 19/06/2018 n. 16106).
Tutela della privacy:
La tutela della privacy non puì impedire alla Pubblica Amministrazione di determinare i redditi del contribuente sulla base delle spese sostenute. I diritti di cui all' art. 7 cod. privacy concernono il trattamento illegittimo di dati specificamente individuati e non genericamente il trattamento di tutti i dati riguardanti un interessato e indistintamente indicati traducendosi altrimenti l'iniziativa in una non consentita opposizione da parte del contribuente all'azione di accertamento dell'Amministrazione finanziaria fondata su disposizioni di legge (Cass. civ., sez. I, 04/07/2018 n. 17485).
Operazioni inesistenti:
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l'onere di provare la fittizietà dei componenti positivi che, ai sensi dell'art. 8, ove direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi (Cass. civ., sez. trib., 12/07/2018 n. 18390).
FISCALITÀ E CONTRATTI
Acquisto e vendita di bitcoin:
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il parere reso a fronte dell'interpello n.956-39/2018, nel quale si esaminano i riflessi fiscali legati al possesso e movimentazione dei bitcoin da parte di persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa.
Ivi si legge che “è stato adottato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, in vigore dal
4 luglio 2017. L'articolo 1 del suddetto decreto legislativo ha sostituito, tra l'altro, l'articolo
1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 introducendo la nozione di valuta virtuale (…)
Chi pone in essere questi contratti non compra, materialmente, bitcoin ma sottoscrive un contratto finanziario
derivato denominato CFD.
Sul punto, si precisa che l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(Testo Unico della Finanza – TUF) individua tra i contratti finanziari per differenza, i contratti di acquisto e
vendita di valuta, estranei a 5 transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni
di rinnovo automatico (c.d. “roll-over”).
Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative alle valute virtuali, come precisato
nella citata risoluzione n. 72/E del 2016, non si puì prescindere da quanto affermato dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.
Pertanto, in ossequio al predetto orientamento giurisprudenziale, in via di prassi è stato chiarito che
l'attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale ed
abituale, costituisce un'attività rilevante oltre agli effetti dell'Iva anche dell'Ires
e dell'Irap, soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione
previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Alla luce di quanto precede si ritiene che, ai fini delle imposte sul reddito, delle persone fisiche che
detengono bitcoin (o altre valute virtuali) al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni
di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto
valute tradizionali. Conseguentemente, le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine a redditi
imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta
derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di
euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta, ai sensi dell'articolo 67,
comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 (TUIR), e del comma 1-ter del medesimo articolo.
Per cessione a pronti si intende una transazione in cui si ha lo scambio immediato di una valuta contro una
valuta differente. Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di
riferimento all'inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell'anno in cui si
verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165) (…) Tenuto conto che manca un
prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l'euro
all'inizio del periodo di imposta, il contribuente puì utilizzare il rapporto di cambio al 1°
gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove
effettua la maggior parte delle operazioni (…)
Poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad
oggetto valute tradizionali nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio, si ritiene che anche le
valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW, indicando alla
colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 – “Altre attività estere di natura
finanziaria”. Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento
deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.
Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o
alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d'anno.
Da ultimo, si precisa che le valute virtuali non sono seggette all'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE, istituita dall'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni), in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria” (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E)”.
INPS
Società tra professionisti:
Con la circolare n. 77/2018, l'Inps ha riassunto la disciplina delle società tra professionisti, evidenziando che la loro costituzione è possibile per l'esercizio di attività professionali regolamentate da ordini. Inoltre, l'Inps annuncia l'avvio al censimento di tali società, dettando le relative regole.
Atteso che i professionisti appartenenti agli Ordini sono di regola assoggettati alle rispettive forme previdenziali, non è ben chiaro lo scopo di tale censimento.
IVA
Regole procedurali detrazione Iva:
Gli articoli 167, 168, 179, 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa
al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del
Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché i principi di effettività, di neutralità fiscale e di
proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come
quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, in deroga al termine di prescrizione di cinque anni sancito
dal diritto nazionale per la rettifica delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA),
esclude, in circostanze come quelle di cui a detto procedimento, che un soggetto passivo possa procedere
a una siffatta rettifica per far valere il suo diritto a detrazione per il solo motivo che tale rettifica riguarda un
periodo già sottoposto a verifica fiscale.
Pertanto, un regime di controllo fiscale che non consente a un contribuente di rettificare la sua dichiarazione
relativa all'IVA, mentre prevede una siffatta rettifica qualora essa sia effettuata in esecuzione di un atto
di un organo tributario nonché una possibilità per gli organi tributari che dispongono di nuove
informazioni di effettuare un riesame, non mira a tutelare diritti dei contribuenti e non appare diretto
all'applicazione del principio di certezza del diritto. In realtà, un regime di tal genere, corredato
di dette eccezioni, opera principalmente ai fini dell'efficacia dei controlli fiscali e del funzionamento
dell'amministrazione nazionale. (CGE sent. 26/04/2018, causa C-81/17)
PENALE TRIBUTARIO
Passaggio di cariche:
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture è ascrivibile al rappresentante legale della società alla data di presentazione della dichiarazione, a nulla rilevando che le false fatturazioni siano state contabilizzate allorché l'amministratore della società era un altro soggetto; era, infatti, nella specie, correttamente da ritenere illogico che lo stesso, nel succedere nella carica, non si fosse informato della situazione economica della società e non si fosse reso conto che le fatture in questione seppur già registrate in contabilità si riferissero a operazioni inesistenti (Cass. pen., 14/03/2018 n. 11570).
Bancarotta:
Ai fini della configurabilità del reato di cui all' art. 223, comma secondo, n. 2, L.F. , costituiscono “operazioni dolose” alle quali far risalire la causazione del fallimento anche quelle che, pur senza essere direttamente ed immediatamente produttive di danno, siano perì tali da creare i presupposti di un prevedibile dissesto, come, in particolare, puì verificarsi nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, essendo ragionevolmente prospettabile che da una tale condotta derivi l'accertamento dell'illecito e la conseguente esposizione debitoria della società nei confronti del fisco (Cass. pen., sez. V, 07/12/2017 n. 11956).
Responsabilità amministrativa degli enti: diritto di difesa nella 231:
È nullo il rinvio a giudizio nullo dell'ente ai fini del D.Lgs. 231/01 se non preceduto dall'invito a rendere l'interrogatorio (Cass. pen, sez. IV, 04/05/2018 n. 31641, cassa Corte di Appello di Ancona).
TRIBUTI LOCALI
Tassa sui rifiuti:
La tariffa di cui all'art. 238 D.Lgs. 152/2006 (“Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”, poi denominata “Tariffa Integrata Ambientale” - c.d. TIA2) come interpretata dall' art. 14, comma 33, D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010, ha natura privatistica ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, co. II e III, D.P.R. 633/1972 (Cass. civ., sez. III, 21/06/2018 n. 16332).
DIRITTO TRIBUTARIO DELL'UNIONE EUROPEA
Disconoscimento detrazione Iva:
Gli articoli da 167 a 169 e 179, l'articolo 213, paragrafo 1, l'articolo 214, paragrafo 1, e l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente all'amministrazione fiscale di negare ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto qualora venga dimostrato che, a causa degli inadempimenti contestati a quest'ultimo, l'amministrazione fiscale non ha potuto disporre delle informazioni necessarie per accertare che siano soddisfatti i requisiti sostanziali che danno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte da detto soggetto passivo o che quest'ultimo abbia agito in modo fraudolento per poter beneficiare di tale diritto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (CGE, sent. 07/03/2018, causa C-159/17).
PROFESSIONE
Contributo unificato Onlus:
Le Onlus debbono farsi carico del contributo unificato nelle cause introitate.
“È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 45, 53, 97 e 113, commi 1 e 2,
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27-bis, Tariffa di cui al D.P.R. 642/1972,
nella parte in cui non è presente alla ONLUS l'esenzione dal pagamento del contributo unificato,
ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 115/2002, atteso che, per un verso, detta agevolazione e correla alla meritevolezza,
l'azione svolta e non alla mera qualità soggettiva dell'istituto, per un altro, la sottoposizione
al contributo, per quanto riguarda l'acquisto di categorie di prodotti per la gestione di imprese rispetto a terzi,
in detta prospettiva, anche il principio di equivalenza sancito dalla giurisprudenza unionale”
(Cass. civ., sez. VI, 05/06/2018 n. 14332).
SOCIETARIO
Scissione parziale:
Vanno dichiarate infondate le questioni di legittimità costituzionale dell' art. 173, comma 13, TUIR, nella parte in cui prevede, in caso di scissione parziale di una società, la responsabilità solidale e illimitata della società beneficiaria per i debiti tributari riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto, e dell' art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, nella parte in cui prevede, in caso di scissione parziale, che ciascuna società beneficiaria è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto (Corte Costituzionale 26 aprile 2018 n. 90).
Cessione quota sociale e omesso pagamento del prezzo:
In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento della conclusione del contratto di compravendita, stante l'efficacia traslativa del consenso e, pertanto, non assumono rilevanza le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, quali l'omessa percezione del prezzo, la sua eventuale rateizzazione oppure l'estinzione dell'obbligazione successivamente intervenuta (Cass. civ., sez. VI, 07/06/2018 n. 14848).
Ritiro azioni e trasferimento beni societari:
L'art. 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento, da parte di una società per azioni ad uno dei suoi azionisti, della proprietà di beni immobili, effettuato a titolo di corrispettivo per il riacquisto da parte di tale società per azioni, nell'ambito di un meccanismo di ritiro di azioni previsto dalla legislazione nazionale, delle azioni detenute nel suo capitale sociale da tale azionista, costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all'imposta sul valore aggiunto purché detti beni immobili siano destinati all'attività economica di questa stessa società per azioni (CGE, sent. 13/06/2018, causa C-421/17).