Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 9/2018

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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ACCERTAMENTO

Notifica mezzo pec:

Costituisce onere di chi eserciti l'attività d'impresa, normativamente obbligato a munirsi di un indirizzo PEC, assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a persone esperte del ramo. Pertanto, neppure eventuali errori o omissioni informative del professionista delegato per l'incombente esimerebbero l'imprenditore dall'onere di vigilanza e controllo, e non potrebbero essere invocati dal destinatario della notifica a mezzo PEC quale causa di mancata conoscenza della notifica ad esso non imputabile (Cass. civ., sez. I,  21/06/2018 n. 16365).

CONTRATTUALISTICA

Vendita immobiliare:

È consentita la vendita immobiliare ripartita del solo terreno da parte del proprietario, sottoposta ad imposta di registro, e del fabbricato da parte dell'impresa costruttrice, sottoposta ad Iva; infatti, in tema di imposta di registro, con riguardo alla vendita di un suolo, la presunzione prevista dalla disposizione di cui all'art. 24, comma 1, D.P.R. 131/86, circa il trasferimento delle accessioni all'acquirente dell'immobile (salvo che siano state escluse espressamente dalla vendita), coinvolge altresì il trasferimento del fabbricato costruito sul suolo, qualora non si dimostri, con atto munito di data certa mediante la registrazione, che esso appartiene ad un terzo o è stato ceduto, all'acquirente, da un terzo. La presunzione in questione puì essere altresì vinta attraverso la prova che il bene accessorio (il fabbricato) è stato realizzato dopo il trasferimento del bene principale (il suolo), ma, in questo caso, occorre, per l'appunto, produrre la prova di una tale circostanza; prova che puì essere fornita con qualsiasi mezzo (Cass. civ., sez. trib., 17/07/2018 n. 19007).

SOCIETARIO

Terzo settore – associazioni sportive dilettantistiche:

È stata licenziata dall'Agenzia delle Entrate la Circolare 18/E/18 avente ad oggetto le “Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle Entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano”.La Circolare sembra di particolare importanza laddove ripercorre, lungo le sue 79 pagine, un'ampia serie di problematiche fiscali della ASD.

DICHIARAZIONE

Vendita oro e preziosi:

Il regime del margine ai fini Iva non si applica per i metalli preziosi o pietre preziose qualora non abbiano una funzionalità diversa da quella della materia che li compone oppure non siano piì in grado di compiere tale funzionalità.
“L'articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «beni d'occasione» non comprende beni usati contenenti metalli preziosi o pietre preziose, se tali beni non sono piì idonei a soddisfare la loro funzionalità iniziale e hanno conservato solo le funzionalità inerenti a tali metalli e a dette pietre, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare tenendo conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ogni singolo caso” (CGE, sent. 11/07/2018, causa C-154/17).

DIRITTO TRIBUTARIO DELL'UNIONE EUROPEA

Detrazione Iva:

Gli articoli 167, 168, 179, 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di effettività, di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, in deroga al termine di prescrizione di cinque anni sancito dal diritto nazionale per la rettifica delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA), esclude, in circostanze come quelle di cui a detto procedimento, che un soggetto passivo possa procedere a una siffatta rettifica per far valere il suo diritto a detrazione per il solo motivo che tale rettifica riguarda un periodo già sottoposto a verifica fiscale (CGE, sent. 26/04/2018, causa C-81/17).

FALLIMENTARE

Transazione fiscale:

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 16/E/2018 in merito al trattamento dei crediti tributari e contributivi nell'ambito del concordato preventivo (transazione fiscale). L'ultimo paragrafo della Circolare si sofferma brevemente anche sulle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento.

PROFESSIONE

Antiriciclaggio e studio associato:

L'associazione professionale puì essere responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Trib. Milano, GIP, decreto 23/08/2018 in relazione all'avvocato componente di uno studio associato accusato di riciclaggio ex art. 648bis c.p.


Autoriciclaggio:

La causa di non punibilità prevista nel comma 4 dell'articolo 648-ter.1 del Cp (“fuori dei casi di cui ai commi precedenti”), va intesa e interpretata nel senso fatto palese del significato proprio delle suddette parole e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti. Di conseguenza, l'agente puì andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta a ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (tesi restrittiva Cass. pen., sez. II, 07/06/2018 n. 30399 che abbraccia la tesi restrittiva).

PROCESSO TRIBUTARIO

Contributo unificato:

Il contributo unificato non raddoppia nel processo tributario di I° e II° grado (Cass. civ., sez. VI, 27/07/2018, n. 20018).
Si legge in motivazione: “il giudice tributario d'appello ha ritenuto tout court applicabile al processo tributario d'appello una norma, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la quale prevede che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma della comma 1 bis”. Si tratta, infatti, di norma avente carattere di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, la cui operatività deve intendersi circoscritta al processo civile, secondo l'esegesi della norma indirettamente avallata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 18, depositata il 2 febbraio 2018, e condivisa da questa Corte. Ciì diversamente da quanto dovuto per la soccombenza nel presente giudizio di legittimità, stante la natura di ordinario processo civile, disciplinato dalle norme del codice di rito, del giudizio di cassazione avente ad oggetto l'impugnazione di pronuncia resa da Commissione tributaria regionale, come ribadito da Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053”.

INPS

Artigiani di fatto:

Con il messaggio n. 1138/2018 l'Inps ha fornito istruzioni sull'iscrizione contributiva degli artigiani di fatto nella relativa gestione, specificando che l'autonomo potere di iscrizione da parte degli ispettori non puì prescindere dai requisiti di legge. Pertanto, nel caso di soci di Srl, non è possibile la loro iscrizione d'ufficio all'Inps, gestione artigiani, in mancanza di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane da parte della società.

PENALE TRIBUTARIO

Dichiarazione fraudolenta:

In tema di reati tributari, laddove nella stessa dichiarazione annuale siano indicate differenti tipologie di elementi passivi fittizi, sulla base dell'annotazione di fatture per operazioni inesistenti e dell'impiego di altri documenti diversamente rappresentativi di una falsa realtà contabile, i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici concorrono, in quanto la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 3 D.Lgs. 74/2000 ha la funzione di connotare tale fattispecie dell'ulteriore elemento differenziale dato dalla necessità che i mezzi fraudolenti siano diversi da documenti attestanti operazioni inesistenti, non potendo determinare l'assorbimento di tale reato in quello previsto dall'articolo 2 dello stesso decreto (Cass. pen., 25/05/2018, n. 23616).


Confisca:

Il pagamento integrale degli importi richiesti dall'Amministrazione finanziaria con riguardo a tutte le annualità in contestazione, è considerato come elemento necessariamente ostativo alla possibilità di procedere alla confisca di quello che è ritenuto essere il profitto del reato e, per l'effetto, al sequestro finalizzato alla confisca medesima (Cass. pen., sez. III, 09/05/2018 n. 32213).

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