Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 1/2019

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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LEGGE DI STABILITÀ 2019

Legge n. 145 del 2018 (Finanziaria):

Senza pretesa di completezza ed esaustività di analisi si segnalano le seguenti previsioni:

  • variazioni aliquote Iva per alcuni prodotti e servizi e clausola di salvaguardia aumenti Iva (commi 1-4);
  • estensione del regime forfettario c.d. flat tax (commi 17-22):
    • esenzione da Iva;
    • compensi e ricavi non assoggettati a ritenuta d'acconto;
    • deduzione forfettaria dei costi (per avvocati pari al 22% dei ricavi);
    • ulteriore deduzione per oneri previdenziali;
    • imposta sostitutiva con aliquota fissa 15% sul reddito;
    • condizioni di accesso e permanenza, in particolare:
      • ricavi nell'anno precedente non superiori a 65.000 euro;
      • a partire dal 2020 ricavi non superiori a 100.000 euro;
    • condizioni ostative, in particolare:
      • partecipazione a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero controllo di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
      • attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
  • estensione del regime c.d. flat tax fino a 100.000 euro (commi 17-22):
    • a regime dal 01/01/2020;
    • esenzione da Iva;
    • compensi e ricavi non assoggettati a ritenuta d'acconto;
    • determinazione del reddito secondo le modalità ordinarie (costi effettivi e non forfettari);
    • imposta sostitutiva con aliquota fissa 20% sul reddito;
    • condizioni di accesso e permanenza, in particolare:
      • nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro;
    • condizioni ostative, in parte ricalcano la flat tax fino a 65.000 euro
  • incremento dal 20% al 40% della quota di deducibilità dell'Imu relativa ad immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo (comma 12);
  • lezioni private e ripetizioni, tassazione e onere comunicazione (commi 13-16);
  • modificazioni di varia natura al Testo unico imposte dirette tra cui incremento detrazione per acquisto di cani guida e tassazione agevolata degli utili reinvestiti (commi 23-34);
  • introduzione dell'imposta sui servizi digitali c.d. web tax (commi 35-50);
  • abrogazione dell'Ires dimezzata per enti III settore, ampliamento attività non commerciali (commi 51-52, 82);
  • fatturazione elettronica e tessera sanitaria per operatori sanitari (commi 53 e 54);
  • fatturazione nei contratti di sponsorizzazione (comma 56);
  • cedolare secca per immobili commerciali (comma 59);
  • iperammortamento al 170% (commi 60-65, 229);
  • estromissione di immobili strumentali (comma 66);
  • detrazioni fiscali e crediti di imposta per interventi di efficienza energetica, edilizi, acquisto mobili ed elettrodomestici e bonus verde (commi 67-68);
  • credito di imposta ricerca e sviluppo, riciclaggio materie plastiche, formazione 4.0 (commi 70-81);
  • canone Rai messo a regime (commi 89 e 90);
  • credito di imposta per rimozione amianto (commi 156-161);
  • definizione agevolata dei ruoli per contribuenti in difficoltà economica (commi 184-198) le cui previsioni possono essere sintetizzate come segue:
    • i debitori persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica possono estinguere i debiti:
      • iscritti a ruolo tra il 1/1/2000 e il 31/12/2017;
      • diversi da quelli di cui all'art. 4 D.L. 119/18 (stralcio cartelle fino a 1.000 euro);
      • derivanti dall'omesso versamento di tributi, interessi e sanzioni su importi dichiarati o contestati tramite controllo formale,
      • oppure dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
    • tramite il pagamento:
      • del capitale e degli interessi iscritti a ruolo
      • nella misura del 16% qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
      • nella misura del 20%, qualora l'ISEE risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
      • nella misura del 35%, qualora l'ISEE risulti superiore a euro 12.500 e comunque non superiore ad euro 20.000;
      • delle spese di procedura, aggio di riscossione e notifica della cartella.
    • in ogni caso versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta la procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/12 i quali possono estinguere i debiti versando:
      • il 10% delle somme di cui alla lettera a);
      • e le somme di cui alla lettera b).
    • il debitore manifesta la volontà di procedere alla definizione:
      • con apposito modulo;
      • entro il 30/04/2019;
      • nel quale attesta la presenza dei requisiti soggettivi e indica i debiti che intende pagare.
    • il versamento delle somme:
      • puì essere effettuato in unica soluzione entro il 30/11/2019;
      • ratealmente:
        • 35% entro il 30/11/2019;
        • 20% entro il 31/03/2020;
        • 15% entro il 31/07/2020;
        • 15% entro il 31/03/2021;
        • 15% entro il 31/07/2021;
        con interessi annui al 2% a partire dal 01/12/2019.
    • entro il 31/10/2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione agevolata e gli importi delle singole rate oppure comunica la mancanza dei requisiti.
    • se si tratta di debiti non passibili di estinzione agevolata ma che sono definibili tramite rottamazione ex art. 3 D.L. 119/18, tali debiti sono automaticamente inclusi in questa procedura e viene comunicato l'ammontare da pagare già ripartito in diciassette rate (30% al 30/11/2019, restante 70% ripartito in due rate annuali scadenti il 31/07 e il 30/11 di ciascun anno a partire dal 2020) con interessi al 2% annuo a partire dal 01/12/2019.
    • sono definibili anche i debiti oggetto di precedenti dichiarazioni di rottamazione non ancora perfezionatesi, ma i versamenti effettuati sono definitivamente acquisiti all'erario ma sono computati nelle somme da versare.
    • nell'ambito dei controlli sulla effettività dello stato di difficoltà economica, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni, a fornire documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione oppure nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, i debiti non si estinguono e gli importi, ove già sgravati, vengono nuovamente affidati all'agente della riscossione.
    • si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'art 3 D.L. 119/18.
  • piano di tutela al made in Italy, misure fiscali e societarie di agevolazione degli investimenti privati ed ai settori economici piì avanzati, modifica ai PIR, investimenti in Start-up innovative (commi 201-231);
  • utilizzo del contante da parte di soggetti stranieri (comma 245);
  • “reddito di cittadinanza” (commi 255, 258);
  • “quota 100” pensioni (comma 256);
  • taglio alle c.d. pensioni d'oro (commi 261-268);
  • aliquota ridotta per pensionati, titolari di trattamento pensionistico da soggetti esteri, che trasferiscono dall'estero la propria residenza in piccoli Comuni del mezzogiorno (comma 273-274);
  • misure per il sostegno alla maternità e paternità (commi 485-488):
    • astensione dal lavoro;
    • carta della famiglia;
    • bonus asilo;
  • istituzione del Fondo indennizzo risparmiatori (comma 493-507);
  • modifiche al sistema di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti (commi 593-596);
  • sport bonus per interventi di privati di restauro, manutenzione e realizzazione di impianti sportivi pubblici (commi 621-628);
  • concessione gratuita almeno ventennale di terreni demaniali a nuclei familiari con almeno tre figli (comma 654);
  • concessioni demanio marittimo (commi 675-686);
  • previsioni fiscali per la raccolta e vendita di tartufi, funghi e altri prodotti selvatici non legnosi (commi 692-699);
  • previsioni fiscali per l'agricoltura (commi 700-705);
  • agevolazioni per assunzioni di giovani meritevoli (commi 706-713);
  • zona franca urbana per il sisma del centro Italia per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2019  (comma 759);
  • modifiche alle notificazioni mezzo posta ex L. 890/82 (comma 813);
  • rivalutazione beni di impresa e partecipazioni (commi 940-950);
  • proroga dei termini di sospensione e riscossione nei territori del centro Italia colpiti dal sisma, inclusa la c.d. busta paga pesante terremotati (comma 991, 993-995, 997-998);
  • incentivi auto ed altre previsioni su autotrasporto (commi 1031-1050, 1057-1064);
  • giochi d'azzardo (commi 1051-1052, 1095-1099);
  • rivalutazione di terreni e partecipazioni (commi 1053-1054);
  • abrogazione del regime opzionale IRI (comma 1055);
  • abrogazione dell'ACE (comma 1080);
  • attribuzione carattere di norma di interpretazione autentica all'art. 1, comma 87, lett. a), L. 205/17 in relazione all'art. 20, comma 1, D.P.R. 131/86 in tema di accertamenti di maggior valore per l'imposta di registro e di interpretazione degli atti;
  • estensione della riduzione dell'IMU al 50% per gli immobili concessi in comodato a parenti stretti anche al coniuge superstite in presenza di figli minori (comma 1092);
  • disposizioni su spettacoli pubblici e biglietto nominativo (comma 1100).

COLLEGATO FISCALE

Il D.L. 118/19 è stato convertito con modificazioni con L. 136/18.

Nel D.L. 118/19 troviamo:

  • la pace fiscale (v. Circolare tributaria n. 11/2018) che viene interamente ripercorso tenendo conto delle diverse innovazioni e abrogazioni avvenute in sede di conversione;
  • ulteriori disposizioni, alcune delle quali saranno qui di seguito rapidamente descritte.

A. Pace fiscale:

Art. 1 – Processi verbali di constatazione (parzialmente modificato):

  • vanno versate solamente le imposte, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi.
  • il condono riguarda:
    • Irpef e in generale imposte sui redditi e addizionali;
    • Iva;
    • contributi previdenziali;
    • ritenute;
    • imposte sostitutive;
    • Irap;
    • Ivafe (imposta sugli investimenti esteri);
    • Ivie (imposta sugli immobili esteri);
    • risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a, decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26/05/2014 (la cui sanatoria necessità perì del pagamento anche degli interessi di mora ex art. 114, par. 1, Reg. UE 952/13).
  • il processo verbale di constatazione deve essere consegnato entro il 24/10/2018.
  • al 24/10/2018 non deve essere stato ancora notificato un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio ex art. 5, D.Lgs. 218/97.
  • va presentata una apposita dichiarazione, entro il 31 maggio 2019.
  • il pagamento delle imposte va effettuato:
    • entro il 31/05/2019 in unica soluzione;
    • oppure in massimo 20 rate trimestrali di pari importo con la prima rata sempre entro il 31/05/2019;
    • le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre (novità);
    • sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata (novità).

Art. 2 – Avvisi di accertamento ed altri atti impositivi (sostanzialmente invariato):

  • si pagano le sole imposte, senza interessi, sanzioni ed eventuali accessori.
  • l'oggetto della previsione sono:
    • avvisi di accertamento;
    • avvisi di rettifica e di liquidazione;
    • atti di recupero;
    • inviti al contraddittorio ex art. 5, co. 1, lett. c) e 11, co. 1, lett. b-bis), D.Lgs. 218/97 (quelli con indicazione dei maggiori importi dovuti);
    • accertamenti con adesione.
  • sono incluse anche le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a, decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26/05/2014, per le quali perì dovranno essere pagati anche gli interessi di mora ex art. 114, par. 1, Reg. UE 952/13.
  • sono invece esclusi gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater D.L. 167/90.
  • l'atto che si intende condonare deve essere stato notificato entro il 24/10/2018, devono essere ancora aperti i termini per l'impugnativa ma non deve essere stato impugnato.
  • se si tratta di un invito, deve essere stato notificato entro il 24/10/2018. Nel caso di accertamento con adesione, deve essere stato sottoscritto entro il 24/10/2018.
  • il pagamento delle imposte va effettuato:
    • entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. (24 ottobre 2018);
    • oppure, se piì ampio, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto
    • in unica soluzione entro i termini stabiliti;
    • in forma rateale in massimo venti rate trimestrali.

Art. 3 – Rottamazione-ter (parzialmente modificato):

  • riguarda le iscrizioni a ruolo effettuate tra l'1/1/2000 ed il 31/12/2017.
  • sono incluse le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
  • non si pagano le porzioni di debito relative a:
    • sanzioni amministrative;
    • interessi di mora;
    • sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali;
    • aggio di riscossione calcolato sui suddetti importi;
    • per le violazioni al CdS non si paga la maggiorazione.
  • dal momento della presentazione della domanda, per le iscrizioni a ruolo oggetto di rottamazione-ter:
    • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi (salvi quelli precedenti);
    • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
    • non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
    • il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell'art. 28-ter (compensazioni) e 48-bis (pagamenti p.a.) D.P.R. 633/72.
    • Col pagamento della prima o unica rata le procedure esecutive precedentemente già avviate e sospese si estinguono, salvo si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
  • sono esclusi dal condono: le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte di conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi contributivi e premi dovuti agli enti previdenziali.
  • il debitore deve indicare eventuali giudizi pendenti ed assume l'impegno di rinunciarvi; i giudizi pendenti vengono sospesi.
  • va presentata apposita dichiarazione di voler aderire alla rottamazione entro il 30/04/2019
  • il pagamento degli importi dovuti va effettuato: in unica soluzione entro il 31 luglio 2019; nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020, con tasso al 2% (modificato in sede di conversione);
  • il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate impedisce la produzione degli effetti della rottamazione. In tal caso, limitatamente ai debiti per i quali la definizione agevolata non ha prodotto effetti (parzialmente modificato): i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sul debito complessivo; l'attività di recupero riprende per il residuo; il pagamento del residuo non potrà essere rateizzato.
  • il versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni non comporta l'inefficacia della definizione e non sono dovuti interessi (novità);
  • con la presentazione della dichiarazione di rottamazione viene rilasciato il DURC (novità);
  • vi sono alcune disposizioni di raccordo con le precedenti rottamazioni, in particolare:
    • per ammettere coloro che erano decaduti dalla rottamazione semel ed in parte dalla rottamazione bis;
    • per posticipare le scadenza in arrivo della rottamazione bis;
    • per allungare i termini di pagamento della rottamazione bis.

Art. 4 – Stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro (invariato):

  • sono automaticamente annullati i debiti che, al 24/10/2018, sono minori o uguali a 1.000 euro per ciascun carico iscritto a ruolo dal 1/1/2000 al 31/12/2010;
  • sono esclusi i debiti non rottamabili e le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a, decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26/05/2014.
  • sono inclusi anche i carichi oggetto di dichiarazione di rottamazione.
  • non sono dovute le spese di riscossione.
  • le somme già versate al 24/10/18 rimangono definitivamente acquisite, mentre gli importi versati successivamente vengono imputate agli altri debiti o, in assenza, rimborsati.

Art. 5 – Rottamazione delle risorse proprie dell'UE (sostanzialmente invariato):

  • i carichi debbono essere iscritti a ruolo tra l'1/1/2000 ed il 31/12/2017.
  • sono rottamabili le iscrizioni a ruolo relative alle le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a, decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26/05/2014:
    • oltre alle imposte vanno versati gli interessi di mora previsti dall'art. 114, par. 1, Reg. UE 952/2013 a decorrere dal 1/5/2016 fino al 31/7/2019;
    • dal 1/8/2019 decorrono gli interessi al 2% annuo.
  • è rottamabile l'IVA riscossa all'importazione.
  • il pagamento dell'unica o prima rata va effettuato entro il 30/09/2019; la rateazione prevede venti rate (due all'anno).

Art. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie (parzialmente modificato):

  • sono coinvolti i contenziosi appartenenti alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi.
  • sono inclusi anche i tributi locali se l'ente territoriale vi aderisce entro il 31/03/2019.
  • si paga:
    • l'interezza delle sole imposte per i ricorsi notificati entro il 24/10/2018 con controversia pendente in primo grado o in caso di sentenza sfavorevole al contribuente, al netto di sanzioni e interessi;
    • il 90% delle sole imposte, senza sanzioni e interessi, se alla data del 24/10/2018 il ricorso risulta già iscritto in primo grado (modificato in sede di conversione);
    • il 40% delle sole imposte se il contribuente ha ottenuto sentenza favorevole in I° (modificato in sede di conversione);
    • il 15% delle sole imposte se il contribuente è risultato vittorioso in II° (modificato in sede di conversione);
    • il 5% delle sole imposte per le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 24/10/2018, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi del giudizio (modificato in sede di conversione);
    • per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo si versa il 15% dell'importo in caso di soccombenza dell'A.E. nell'ultima sentenza o il 40% dell'importo negli altri casi;
    • in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata (modificato in sede di conversione).
  • il giudizio deve essere pendente in ogni stato e grado del giudizio compresso quello di Cassazione e anche a seguito di rinvio, nel momento in cui viene presentata la domanda ed il ricorso notificato entro il 24/10/2018.
  • sono escluse le controversie concernenti, anche solo in parte:
  • risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a, decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26/05/2014; imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; recupero aiuti di Stato.
  • si deve far pervenire una domanda entro il 31/05/2019.
  • si deve pagare l'intero importo o la prima rata (se il debito è superiore a 1.000 euro) entro il 31/05/2019.
  • le controversie definibili:
    • non sono sospese salvo apposita richiesta del contribuente al giudice;
    • la sospensione opera sino al 10/06/2019;
    • se entro tale data il contribuente deposita la domanda di definizione unitamente al pagamento della prima o unica rata, il processo subisce un'ulteriore sospensione fino al 31/12/2020;
    • se entro il 31/12/2020 non viene presentata dalla parte interessata istanza di trattazione, il processo si estingue a spese compensate.
  • se la definizione è stata chiesta in pendenza del termine di impugnazione, la pronuncia puì essere impugnata unitamente al diniego alla definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo oppure dalla controparte nello stesso termine.

Art. 7 – Regolarizzazione della Società ed Associazioni sportive dilettantistiche:

  • le società ed associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31/12/2017 risultavano iscritte nel registro del CONI possono avvalersi degli strumenti di cui sopra (modificato in sede di conversione).
  • la dichiarazione integrativa speciale osserva il limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo (disposizione abrogata).
  • la definizione agevolata degli atti impositivi ex art. 2 prevede il pagamento:
    • del 50% delle maggiori imposte accertate;
    • dell'interezza dell'eventuale Iva;
    • del 5% delle sanzioni;
    • del 5% degli interessi.
  • la definizione delle liti fiscali ex art. 6 avviene versando:
    • il 40% delle sole imposte e il 5% di sanzioni e interessi accertati se il giudizio pende in primo grado;
    • il 10% delle sole imposte e il 5% di sanzioni e interessi accertati se l'ultima o unica sentenza è stata favorevole al contribuente;
    • il 50% delle sole imposte e il 10% di sanzioni e interessi accertati se l'ultima o unica sentenza è stata favorevole all'A.F.
  • se l'ammontare di ciascuna imposta Ires o Irap, accertata o contestata nel singolo anno di imposta, supera i 30.000 euro, è possibile unicamente avvalersi della definizione degli atti impositivi o delle liti pendenti secondo le regole ordinarie che il D.L. 119/18 prevede per la generalità dei contribuenti.

Art. 8 – Definizione agevolata dell'imposta di consumo (sostanzialmente invariato):

  • trattasi dell'imposta ex art. 62-quater D.Lgs. 504/95;
  • maturata fino al 31/12/2018;
  • va versato il 5% degli importi dovuti, al netto di interessi e sanzioni;
  • non deve essere intervenuta sentenza passata in giudicato;
  • va presentata apposita dichiarazione con autoliquidazione delle imposte, eventualmente corredata dai prospetti riepilogativi, entro il 30/04/2019 o entro 60 giorni dalla pubblicazione del modello per l'istanza.

Art. 9 – Dichiarazione integrativa speciale (previsione abrogata e sostituta)

Art. 9 – Irregolarità formali (novità):

  • riguarda le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale;
  • che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24/10/2018;
  • possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni;
  • il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31/05/2019 e il 2/3/2020;
  • la regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni;
  • sono esclusi dalla regolarizzazione:
    • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-quater, D.L. 167/90;
    • l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
    • le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

B. Altre disposizioni:

Tra le varie si segnalano:

Art. 01 - Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti

Art. 9bis - Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità:

Le pesanti sanzioni previste per l'emissione dei vecchi assegni trasferibili è stata ammorbidita con l'inserimento, nell'art. 63 D.Lgs. 231/07, del comma 1-bis, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67”.
Tale disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10 - Disposizione di semplificazione per l'avvio della fattura elettronica.

La norma di rivolge in primo luogo alle associazioni sportive dilettantistiche.
Secondariamente ammorbidisce, verso tutti i contribuenti, il trattamento sanzionatorio per il primo semestre del 2019.

Art. 10bis -Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.

Nel 2019 gli operatori sanitari tenuto all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica in relazione ai dati che transitano nel suddetto Sistema.

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale.

La norma reca previsioni di varia natura tra cui:

  • comunicazioni, depositi e notifiche telematiche tra cui, in pratica, l'obbligatorietà dell'adozione del processo tributario telematico a partire dal 01/07/2019;
  • potere del difensore di attestare la conformità della copia informatica;
  • partecipazione a distanza nelle udienze.

Art. 16quater - Disposizioni in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari.

Attribuzione di maggiori poteri e snellimento delle procedure a favore della Guardia di Finanza.

Art. 16sexies - Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni.

Attribuzione di maggiori poteri e snellimento delle procedure a favore della Guardia di Finanza.

Art. 16septies - Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie.

Diventano attivabili anche dalla Guardia di Finanza i provvedimenti cautelari di ipoteca e di sequestro conservativo ex art. 22, D.Lgs. 472/97.

Art. 23quater - Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia.

Art. 24 - Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Vengono apportate alcune modifiche al Testo unico degli Enti Terzo Settore tra cui spicca la precisazione che si considerano non commerciali le attività in cui i ricavi superano l'ammontare dei costi di non oltre il 5% per non oltre due periodi di imposta consecutivi.

Art. 25novies - Istituzione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero.

A decorrere dal 1/1/19 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea da istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies, D.Lgs. 385/93, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito dall'art. 1, comma 1, lett. b) ed n), D.Lgs. 11/10.
L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10.
Nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, i trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea sono perfezionati esclusivamente su canali di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità dei flussi.

Art. 25decies - Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 5041.

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