Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 10/2019
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
DIRITTO TRIBUTARIO DELL'UNIONE EUROPEA
Brexit:
L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nota n. 126091 del 24/09/2019 con alcune linee guida. Citasi la nota in parola:
“Il permanere di un clima di incertezza circa l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea
senza un accordo di recesso (no-deal), rende sempre più attuale l'interesse degli operatori
economici ad acquisire informazioni per la corretta gestione degli scambi commerciali con i propri partner UK
in caso di hard BREXIT.
Con la nota prot. n. 290089 del 12 marzo 2019, questa Direzione aveva fornito indicazioni circa una serie di
documenti-guida relativi a problematiche di carattere doganale e fiscale connesse alla BREXIT che la
Commissione Europea aveva pubblicato sul proprio sito internet.
Si ritiene utile porre in evidenza che la “Nota di orientamento sul recesso del Regno Unito e questioni
connesse alle dogane in caso di mancato accordo” dell'11 marzo 2019 è ora disponibile
anche nella versione in lingua italiana sul sito della Commissione europea.
Al riguardo si segnalano altresì i due documenti2 che la integrano - per utilità di consultazione
allegati alla presente - i quali forniscono interessanti esempi pratici ai fini della corretta applicazione delle
disposizioni unionali in materia di transito e di esportazione agli scambi commerciali UE/UK che dovessero
verificarsi “a cavallo” della data di recesso del Regno Unito”.
La nota e le relative linee guida sono reperibili al seguente link:
PROFESSIONE
Imposta registro atti giudiziari:
In tema d'imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all'imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ma esercita un'azione di rimborso di quanto versato (Cass. civ., SS.UU., 10/07/2019 n. 18520).
FISCALITÀ E DIRITTO SOCIETARIO
Cessione plurime quote societarie:
La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione e di irrogazione sanzioni in
relazione all'imposta di registro su atto di cessione plurima di quote sociali, da liquidarsi con tassa
fissa plurima per ciascuna cessione contenuta in atto (e non con tassa fissa unitaria).
L'atto contenente plurime cessioni di quote sociali a favore di vari beneficiari non comporta una
relazione necessaria di dipendenza o derivazione causale, poiché non viene in rilievo un negozio
complesso, bensì negozi collegati, ognuno dei quali adeguatamente giustificato sotto il profilo
causale ed estraneo all'effetto modificativo del contratto sociale.
Dunque, la cessione plurima di quote sociali configura un'ipotesi di mero collegamento tra disposizioni
negoziali aventi causa autonoma, non già di atto complesso connotato da un'unica causa; il
che è reso evidente dal fatto che la connessione tra le varie disposizioni trova
nell'unitarietà dell'atto una contingente modalità attuativa frutto della
volontà delle parti, ma non un vincolo di necessità causale.
Né, osserva la Corte, varrebbe obiettare che l'atto plurimo sortirebbe comunque un effetto
unitario nella modificazione, con l'avvicendamento dei soci, dell'atto costitutivo della
società; va infatti considerato che tale modificazione non costituisce l'oggetto dell'atto,
operando a valle ed in conseguenza delle cessioni autonomamente e distintamente operate le quali, del resto,
non richiedono la partecipazione ed il consenso di tutti i soci (Cass. civ., sez. trib., 21/06/2019 n. 16707).
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Ordine di pagamento:
Non è soggetto a sanzioni il contribuente che paga in ritardo nonostante abbia disposto il bonifico con data e valuta anteriori alla scadenza del termine. Il bonifico bancario è un modo di pagamento previsto per il contribuente sicché le conseguenze del ritardo frapposto dalla banca non possono ricadere sul contribuente che ha dato ordine di pagamento entro il termine previsto (Cass. civ., sez. trib., 22/05/2019 n. 13759).
DICHIARAZIONI E AGEVOLAZIONI
Agevolazioni prima casa:
La Risoluzione 80/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate supera i contenuti della circolare 27/E/2012 in materia di decadenza dell'agevolazione “prima casa” nell'ipotesi di cessione dell'immobile a terzi, avvenuta nell'ambito di un accordo di separazione o divorzio entro il quinquennio dalla data di acquisto; il nuovo orientamento di prassi, infatti, esclude la decadenza dal beneficio in parola ove la cessione dell'immobile a terzi avvenga in aderenza a clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice e finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale.
Benefici riconnessi all'abitazione principale:
Se l'immobile compravenduto prima dello scadere dei cinque anni ha fatto registrare dei consumi delle utenze inferiori rispetto ad un'altra dimora di proprietà, elemento significativo che esso non costituiva l'abitazione principale del contribuente, vanno assolte le imposte sulla plusvalenza generata al momento della vendita (Cass. civ., sez. trib., 16/07/2019 n. 18963).
RISCOSSIONE
Opposizione terzo al pignoramento mobiliare:
Il terzo opponente può provare la titolarità dei beni sottoposti a pignoramento da parte dell'Erario unicamente a mezzo d'atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero sentenza passata in giudicato pronunziata su domanda proposta prima dell'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo; di fronte all'interrogativo del giudice remittente, che opinava l'eccesiva gravosità di tale regime probatorio rispetto a quello previsto per i procedimenti esecutivi ordinari, la Corte costituzionale ha respinto la questione di incostituzionalità per non essere stata adeguatamente motivata, fornendo comunque un importante spunto difensivo laddove ammette come prova sufficiente l'esibizione di fatture di acquisto, se sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente e inserite nei libri contabili autenticati (Corte Cost., 5/4/2019 n. 73).
PENALE TRIBUTARIO
Sottrazione fraudolenta:
Anche le operazioni di trasformazione societaria possono essere idonee, se valutate in relazione non soltanto al momento vengano poste in essere, ma anche in relazione alle vicende successive, a costituire quell'atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione (Cass. pen., sez. V, 20/02/2019 n. 7826).
Correlazione tra imputazione e sentenza:
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza allorquando l'imputazione iniziale sia di dichiarazione infedele e la condanna avvenga per dichiarazione fraudolenta, se è lo stesso imputato ad aver fornito elementi in ordine alla configurazione di una differente condotta delittuosa, difatti non è ravvisabile alcuna lesione al diritto di difesa, dal momento che l'interessato ha potuto interloquire su ogni aspetto della vicenda (Cass. pen., sez. III, 9/4/2019 n. 15500).
Omesso versamento:
In tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (Cass. pen., sez. III, 21/03/2019 n. 23796).
Presentazione di dichiarazione integrativa:
La presentazione della dichiarazione integrativa non elide la responsabilità del contribuente per il reato di dichiarazione infedele, infatti cui all'art. 4 d.lg. n. 74/2000. Le dichiarazioni prese in considerazione dalla norma sono solo la dichiarazione annuale in tema di imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche che i soggetti sono obbligati a presentare ai sensi degli artt. 1-6 d.P.R. n. 600/1973, e la dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto disciplinata dall'art. 8 d.P.R. n. 322/1998; inoltre non vi è dubbio, quanto al momento consumativo, che il delitto in esame integri un reato istantaneo che si intende perfezionato con la presentazione della dichiarazione annuale infedele, non rilevando ai fini della consumazione la circostanza dell'eventuale presentazione integrativa, poiché il dies a quo ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato dovrà intendersi decorrente dalla data della presentazione della prima dichiarazione (Cass. pen., sez. III, 08/04/2019 n. 23810).