Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 11/2019
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
COLLEGATO FISCALE
Decreto Legge n. 124 del 2019 (Collegato Finanziaria 2020):
Si propone una breve disamina del Collegato fiscale. La rubrica degli articoli è la medesima adottata nel testo di legge, mentre il corpo rappresenta una libera descrizione sintetica delle norme (non di tutte).
Art. 1 – Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione
L'art. 8, L. 212/00, consente l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del
contribuente originario. Il D.L. 124/19 stabilisce che il pagamento dell'accollante non può
avvenire tramite compensazione. La violazione comporta le sanzioni ordinarie per l'omesso versamento,
che colpiscono sia l'accollante, sia l'accollato. Il recupero avviene entro un termine di decadenza
particolarmente ampio, ossia entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo alla presentazione della
delega di pagamento; sull'importo compensato da recuperare e relativi interessi rispondono in solido
accollato e accollante.
Sarà emesso provvedimento del Direttore dell'A.E. per l'attuazione della norma.
Art. 2 – Cessazione partita IVA e inibizione compensazione
Ai contribuenti cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA è esclusa la
facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti, anche quando questi ultimi non siano maturati
con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA cessata d'imperio.
Previsione similare vale per i soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie ai quali sia stato
notificato provvedimento di esclusione della partita IVA.
L'eventuale compensazione comporta lo scarto automatico dell'F24.
Art. 3 – Contrasto alle indebite compensazioni
In particolare viene previsto che la compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui viene subordinata
alla previa presentazione, almeno 10 giorni prima, della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il
credito da compensare. L'eventuale scarto dell'F24 comporta l'irrogazione di apposita
sanzione di 1.000 euro e l'iscrizione a ruolo delle somme, salva la facoltà del contribuente di
presentare chiarimenti entro i successivi trenta giorni.
L'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL definiranno la procedura di cooperazione
rafforzata per contrastare le indebite compensazioni.
Art. 4 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge
per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera
I committenti di contratti di appalto o subappalto tornano ad essere responsabili del versamento delle ritenute
applicate, nel corso della durata del contratto, dall'appaltatrice, affidataria o subappaltatrice nei
confronti dei lavoratori impiegati nell'opera o nel servizio. Viene quindi previsto che l'appaltatrice,
affidataria o subappaltatrice versi al committente le somme almeno cinque giorni prima della scadenza del
versamento su un conto corrente o postale dedicato; il committente, a sua volta, provvederà al
versamento senza possibilità di utilizzare le somme in compensazione con proprie posizioni creditorie,
dando poi comunicazione all'appaltatore.
Al fine di consentire al committente di verificare la correttezza degli importi a lui bonificati, l'appaltatore,
affidatario o subappaltatore comunica tramite pec una serie di informazioni dettagliate.
DECRETO SISMA
Decreto Legge n. 123 del 2019:
Col nuovo Decreto Sisma si prevedono in particolare:
- la riduzione del 60% degli importi da restituire in relazione alla c.d. “busta paga pesante” quindi il taglio degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali che erano stati sospesi dall'agosto del 2016 a tutto il 2017 e che dovranno più essere restituiti non in misura integrale bensì limitatamente al 40%;
- per la ricostruzione privata, una procedura accelerata per l'avvio dei lavori basata sulla certificazione redatta dai professionisti. Il controllo non verrà realizzato più a monte sul 100 % dei richiedenti, come avviene oggi, ma solo a campione sul 20 %. Restano fermi controlli a campione a valle già oggi previsti dalla legge;
- misure per agevolare l'approvazione dei progetti per la ricostruzione, regolando le modalità e le procedure per la copertura delle anticipazioni ai tecnici e ai professionisti del 50% dei loro onorari alla presentazione del progetto, con la previsione che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia;
- per la ricostruzione degli edifici pubblici, l'attribuzione della priorità agli edifici scolastici che, se siti nel centro storico, dovranno essere ricostruiti nel luogo nel quale si trovavano, salvo impedimenti oggettivi; in ogni caso, la destinazione d'uso dell'area in cui sorgevano non potrà essere modificata;
- per favorire lo smaltimento delle macerie, l'obbligo di aggiornamento da parte delle Regioni del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019, al fine di individuare nuovi siti di stoccaggio temporaneo; in caso di inadempienza, l'aggiornamento sarà realizzato dal Commissario straordinario.
- misure anti-spopolamento volte a incentivare gli imprenditori a non abbandonare i territori, come l'estensione al territorio dei Comuni del Cratere della misura prevista a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata “Resto al Sud” e interventi finanziari a favore delle imprese agricole del territorio.