Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 12/2019

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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ACCERTAMENTO FISCALE

Indagini finanziarie:

È consentito inferire che siano riferibili alla società verificata le operazioni sui conti correnti intestati all'amministrazione o al socio, ma non anche che siano riferibili a questi soggetti le movimentazioni sui conti correnti intestati alla società (Cass. civ., sez. trib., 25/09/2019 n. 23859).

Compravendite on-line:

È stato ritenuto legittimo l'accertamento fiscale su di un contribuente, basato su plurime vendite effettuate sulla piattaforma on line di E-Bay, tenuto altresì conto che operazioni effettuate in modo sistematico e ripetitivo nel tempo può integrare un'attività di impresa con relativi obblighi dichiarativi e contabili (Cass. civ., sez. VI, 22/10/2019 n. 26987).

CONTRATTUALISTICA

Iva su contratto preliminare:

L'Iva sull'acconto del contratto preliminare è detraibile al momento del pagamento salvo che la parte non sia dall'inizio consapevole che il definitivo non verrà stipulato Ai fini della detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto di un bene immobile, la stipulazione del contratto preliminare di compravendita, accompagnata dal versamento anticipato del corrispettivo, è sufficiente a realizzare il presupposto dell'imposizione e quindi l'imposta è detraibile al momento del pagamento, a meno che non venga accertata la natura fittizia dell'operazione, in particolare quando la parte sia dall'inizio consapevole che il contratto definitivo non sarà stipulato (Cassazione civile sez. trib., 03/10/2019, n.24671).

PROFESSIONE

Antiriclaggio, nuove linee guida:

Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato due fondamentali documenti in materia di antiriciclaggio, ossia le “Regole tecniche in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio” e i “Criteri e metodologie per l'adeguata verifica semplificata”.

DICHIARAZIONE E AGEVOLAZIONI

Deduzione costi per spese legali:

In tema di reddito d'impresa, poiché, in virtù della regola della post numerazione, la prestazione professionale dell'avvocato ha carattere unitario e tale unitarietà deve essere rapportata ai singoli gradi nei quali si è svolto il giudizio, la relativa spesa deve essere imputata non all'esercizio in cui la prestazione è stata eseguita ma a quello nel quale è stata ultimata in ciascun grado di giudizio, con l'emanazione della pronuncia conclusiva (Cass. civ., sez. trib., 26/09/2019, n. 24003).

Compensazione credito derivante da dichiarazione omessa:

In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 D.P.R. 633/72, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati a operazioni imponibili. Se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna grava, sull'amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili, l'onere della relativa contestazione e della consequenziale prova. Diversamente, se il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall'ordinamento interno, è onere dello stesso, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni. Se il credito può essere utilizzato non sono dovute le sanzioni da omesso versamento ex art. 13 D.Lgs. 471/97. Se il credito esiste non hanno ragione di esistere sanzioni e interessi. Gli interessi sul debito tributario, in ipotesi di compensazione con un credito del contribuente, sono dovuti solo fino al momento della nascita di quest'ultimo credito (Cass. civ., sez. trib., 09/10/2019, n. 25288).

Tuttavia, è opportuno segnalare che le limitazioni alle compensazioni introdotte nel recente Collegato fiscale potrebbero erodere l'operatività del superiore principio (v. Circolare 11/2019).

FALLIMENTARE

Indici crisi di impresa:

Il CNDCEC ha pubblicato, in data 27 ottobre 2019, il documento riassuntivo degli indici per la verifica dell'esistenza della crisi di impresa, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi e dell'Insolvenza dell'Impresa); il documento dovrà essere approvato dal MISE.
La metodologia proposta dal documento prevede le seguenti fasi:

  1. Verifica dello squilibrio patrimoniale attraverso la misurazione del patrimonio netto con frequenza trimestrale:
    • se patrimonio netto negativo → obbligo di segnalazione
    • se patrimonio netto positivo → fase 2
  2. Rapporto tra flussi attesi e impegni finanziari:
    • rapporto < 1 → obbligo di segnalazione
  3. In caso di inaffidabilità del budget di tesoreria, vengono proposti ulteriori indici con relative soglie da non superare.

TRIBUTI LOCALI

Imu e convivenza more uxorio:

La costituzione con sentenza del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli ed assegnatario della casa familiare comporta che, anche nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, il soggetto passivo diventi il genitore assegnatario, anche se quest'ultimo non fosse comproprietario, con conseguente liberazione del genitore proprietario ma non assegnatario dell'immobile. Pertanto, in tale evenienza, il genitore assegnatario è il soggetto passivo dell'imposta municipale unica, anche se non proprietario dell'immobile (Cass. civ., sez. trib., 30/04/2019, n.11416).

INPS

Contributi previdenziali nell'appalto:

L'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, sancisce il principio della responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro/appaltatore; la norma dispone che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
L'Ispettorato del lavoro ha licenziato la nota n. 9943/2019 con la quale, sulla scorta di quanto affermato in giurisprudenza (ex plurimis Cass. civ., sez. lav., 04/07/2019 n. 18004), ha chiarito che il committente, il quale abbia erogato gli stipendi ai lavoratori invece che all'appaltante, resta obbligato al versamento dei contributi INPS per dieci anni, secondo il termine di prescrizione ordinaria; mentre il termine decadenziale di due anni riguarda esclusivamente l'esercizio dell'azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi.

IRAP

Collaboratore familiare:

È stata cassata la sentenza di merito che aveva escluso il presupposto impositivo Irap, presumendo un apporto meramente esecutivo, quale quello di segretaria o affine, del collaboratore in un'impresa familiare, in presenza dell'effettivo e continuativo apporto fornito dalla moglie del contribuente, cui era attribuito (Cass. civ., sez. trib., 09/09/2019 n. 22469).
La decisione sembra discostarsi da quanto stabilito dalla nota sentenza Cass. civ., SS.UU. n. 9451 del 2016).

PROCESSO TRIBUTARIO

Termine impugnazione:

Il contribuente costituito in giudizio deve rispettare gli ordinari termini di impugnazione anche se la segreteria della Commissione non comunica la data dell'udienza e del deposito della sentenza. Il contribuente costituito in giudizio ha l'onere di verificare lo stato del procedimento, senza doversi affidare alle comunicazioni della cancelleria. Infatti, anche ove non vengano trasmesse dalla Commissione le notizie sulla fissazione dell'udienza di discussione e sull'avvenuto deposito della sentenza, i termini di impugnazione rimangono quelli stabiliti per legge, senza possibilità di ottenere una rimessione in termini per non aver avuto contezza dell'esito del giudizio (Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, n.25727).

PENALE TRIBUTARIO:

Divieto di restituzione anche in caso di annullamento del sequestro:

Il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, c.p.p. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, comma 2, c.p. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato. Dunque il divieto di restituzione di cui all'art. 324 c.p.p., comma 7, opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio; tale divieto riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2, ma non anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali, con l'eccezione del caso in cui tali previsioni richiamino l'art. 240 c.p., comma 2, o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (Cass. pen., SS. UU., 30/05/2019, n.40847).

Rapporti tra riciclaggio e autoriciclaggio:

Il soggetto che non abbia commesso o concorso nel delitto non colposo presupposto dell'attività di riciclaggio ma che fornisca un contributo causalmente rilevante alla condotta di autoriciclaggio, non risponderà di concorso in autoriciclaggio, ma del più grave reato di riciclaggio previsto dall'art. 648bis c.p.
Nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca va distinto il profitto dell'autoriciclatore rispetto al profitto del riciclatore. Pertanto, al riciclatore può essere sequestrato solo l'importo derivante da tale delitto e non anche di quello posto in essere da chi ha commesso l'autoriciclaggio, che potrebbe avere ad oggetto somme o beni superiori o trasferiti a soggetti giuridici differenti, né risulta giustificabile il sequestro a titolo di riciclaggio di qualsiasi somma dallo stesso movimentata (Cass. pen., sez. II, 20/5/2019 n. 22020).

Ne bis in idem:

Non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem, nel caso di sentenza di condanna per reati tributari commessi in qualità di amministratore di una società e di sanzione tributaria nei confronti della società. Poiché la sanzione amministrativa è disposta verso la persona giuridica, mancano i presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni nei confronti del medesimo soggetto persona fisica (Cass. pen., sez. II, 22/5/2019 n. 22458).

Confisca prima casa:

Il divieto in capo all'agente per la riscossione di espropriare la prima casa del debitore non si applica nel processo penale e non impedisce il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell'abitazione dell'indagato (Cass. 3011/17); tuttavia, in parziale riforma di tale orientamento, poiché si è statuito che “Tale decisione potrebbe anche essere oggetto di revisione critica da parte di questo collegio poiché (come è già stato evidenziato per il pignoramento del quinto delle retribuzioni anche per i sequestri preventivi) dovrebbe valere il limite dell'aggressione della prima casa di abitazione, altrimenti sarebbe aggirata in sede penale (peraltro per crediti fiscali) la disposizione posta a tutela del diritto costituzionale di abitazione. La ratio della norma non risulta, del resto, diversa dal pignoramento del solo quinto delle retribuzioni: “In tema di sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p., deve riconoscersi valore di regola generale dell'ordinamento processuale al divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti - nella residua misura dei quattro quinti del loro importo netto - nell'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dall'art. 2 Costituzione” (Cass. pen., sez. III, 23/5/2019 n. 22581 che poi, in concreto, non prende posizione nel “ricorso in oggetto poichè non è stata dimostrata, in fatto, la natura di prima casa dell'immobile in sequestro”).

Omesso versamento Iva:

Il reato di omesso versamento IVA è punito a titolo di dolo generico, sicché e ai fini dell'esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo. Nel caso in cui l'omesso versamento dal mancato incasso dell'IVA per causa dell'altrui inadempimento, occorre la rigorosa indicazione dei motivi che hanno indotto all'emissione delle fatture antecedentemente alla ricezione dei corrispettivi (Cass. pen., sez. II, 29/05/2019 n. 23796).

Omesso versamento ritenute previdenziali:

L'ammissione al pagamento rateale del debitore che non ha provveduto all'integrale versamento del dovuto non esclude l'esistenza del reato (Cass. pen., 11/06/2019 n. 25730).

Sgravio e misura cautelare:

Nei reati tributari è ammesso il sequestro preventivo anche se la Commissione tributaria ha annullato, con sentenza non definitiva, la pretesa fiscale. Tuttavia, il provvedimento di sgravio può giustificare l'annullamento della misura cautelare, poiché è atto pubblico fidefacente ed è costitutivo dell'effetto di estinzione del debito erariale.
Il mantenimento del sequestro non avrebbe giustificazioni in presenza di sgravio e la misura cautelare sarebbe illegittima poiché sarebbe finalizzata alla confisca di un profitto in realtà inesistente (Cass. pen., sez. II, 02/07/2019 n. 28575).

Mandato di arresto europeo:

La Corte di Cassazione detta interessanti indicazioni sui presupposti per l'esecuzione della domanda di consegna da parte di autorità giudiziaria straniera, soffermandosi anche sui reati tributari (Cass. pen., sez. fer., 02/08/2019 n. 35554).

Concorso del consulente fiscale:

In tema di reati tributari, per la configurabilità del concorso del consulente fiscale è necessario che il suo contributo sia concreto, consapevole, seriale e ripetitivo e che il professionista sia stato il consapevole e cosciente ispiratore della frode, anche se di questa ne abbia beneficiato il solo cliente (Cass. pen., sez. II, 15/02/2019 n. 36461).

Sequestro per equivalente previa verifica dell'impossibilità del sequestro diretto:

In tema di reati tributari, il pubblico ministero è legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per equivalente, invece che in quella diretta, solo all'esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato. Si è così esclusa la legittimità dell'emissione di un decreto di sequestro per equivalente in difetto di una verifica, sommaria e allo stato degli atti, dell'impossibilità di procedere al sequestro di somme di denaro, costituendo quest'ultimo un sequestro in forma diretta (Cass. pen., sez. III, 18/04/2019 n. 36428).

Indebita compensazione:

Non integra il reato di indebita compensazione porre in compensazione debiti tributari con crediti previdenziali; a conferma, gli articoli 13 e 13bis, D.Lgs. 74/2000, non sarebbero compatibili con gli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali (Cass. pen., sez. I, 10/05/2019 n. 38042).

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