Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 2/2019
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
ACCERTAMENTO
Utili provenienti da paradisi fiscali distribuiti da una società “figlia” con sede in UE:
Con risposta ad interpello l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla distribuzione di utili in ambito UE tramite società intermedie e società con sede in paesi a fiscalità privilegiata ed ha fornito il principio di diritto n. 20 del 31/12/2018 secondo cui “Il regime di imposizione integrale dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 3, del TUIR trova applicazione anche nei confronti degli utili distribuiti da una società “figlia”, ai sensi della c.d. Direttiva madre-figlia n. 90/435/CE, ma “provenienti” da società partecipate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, quando la fattispecie considerata ricade nell'ambito applicativo dell'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4 della citata direttiva. Ai fini della disapplicazione del citato articolo 89, comma 3, del TUIR, l'esame condotto dall'Amministrazione fiscale italiana non puì essere limitato all'applicazione di criteri generali predeterminati, ma dovrà essere effettuato caso per caso. L'analisi specifica si basa piuttosto che su semplici quantificazioni del carico fiscale subìto dagli utili percepiti dalla “madre” italiana, sulla circostanza che la partecipazione nel soggetto localizzato nel tax haven non sia detenuta tramite la società figlia allo scopo di evitare artificiosamente che i redditi siano tassati in maniera congrua. La circostanza che la società intermedia UE abbia ottenuto la disapplicazione della disciplina CFC di cui all'articolo 167, comma 8-bis, del TUIR, non essendo considerata una “costruzione di puro artificio”, non esclude che la medesima possa considerarsi un mero veicolo interposto per evitare l'imposizione integrale dei dividendi in capo alla controllante italiana”.
Notifica a mezzo pec:
La Corte di Cassazione ha affermato l'obbligo di ripetere le notificazione secondo le modalità generali allorquando la notifica via pec non vada a buon fine per colpa o causa del destinatario titolare dell'indirizzo pec (Cass. civ., sez. trib., 20/07/2018 n.19397). Si legge in motivazione che “l'esito negativo della notifica, sia pure chiaramente imputabile al destinatario per non aver reso possibile la ricezione di messaggi sulla propria casella di PEC, non consente di ritenere perfezionata tale notifica a mezzo PEC infatti, il D.L. n. 179 del 2012 e succ., art. 16 mod., nel prescrivere nei procedimenti civili l'obbligatorietà dell'effettuazione da parte della cancelleria delle comunicazioni e delle notificazioni “esclusivamente” presso l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri, sancisce al comma 6 che “le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario” (…) la disposizione normativa sopra richiamata di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 è riferibile, tuttavia, esclusivamente alle comunicazioni/notificazioni della cancelleria e non anche alle notifiche effettuate a mezzo PEC dagli Avvocati, il che impone, dunque, di provvedere a rinnovare la notifica dell'atto secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., anche nel caso in cui la notifica effettuata non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, atteso che la notifica si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC)”.
Effetto della notifica e scissione temporale:
In tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi (nella specie, avviso di accertamento), il principio della scissione soggettiva nel perfezionamento delle notificazioni trova applicazione solo ove l'Amministrazione finanziaria si avvalga di soggetti terzi per l'effettuazione della notifica, in quanto l'attività degli stessi esula dalla disponibilità del notificante, e non anche nell'ipotesi in cui esegua direttamente la notifica nei confronti del contribuente, ricorrendo la quale eventuali ritardi o omissioni rientrano nella responsabilità dell'Ufficio (Cass. civ., sez. trib., 06/06/2018 n. 14580).
TRIBUTI LOCALI
Contributi di bonifica:
La Corte Costituzionale ha delineato il perimetro di legittimità di legge regionale regolatrice del contributo di bonifica, ricordando che “il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono (…) il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale; esso perì consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributari”. Nel caso in specie “l'assoggettamento al contributo consortile è condizionato al solo dato spaziale dell'essere l'immobile ricompreso nel territorio del Consorzio (…) in tal modo perì risulta violato il piì volte citato principio (settoriale) del sistema tributario, che vuole invece che l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica. Il legislatore regionale non puì disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica … ove ciì facesse, si avrebbe, non piì un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale” (Corte Costituzionale, sent. n. 188 del 19/10/2018).
FISCALITÀ E CONTRATTI
Nullità locazione per canone in nero:
In tema di locazione immobiliare ad uso diverso da abitazione, è nullo il patto con cui le parti concordino un canone superiore a quello dichiarato e, trattandosi di nullità “vitiatur sed non vitiat”, è il solo patto di maggiorazione ad essere colpito da insanabile nullità a prescindere dall'avvenuta registrazione (Cass. civ., sez. III, 13/11/2018 n. 29016).
SUCCESSIONE EREDITARIA
Errore materiale dichiarazione di successione:
Con risposta ad interpello n. 92 del 2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la correzione della dichiarazione di successione per errori materiali che non incidono sulla determinazione della base imponibili puì essere effettuata anche dopo il decorso del termine annuale previsto per la presentazione della dichiarazione di successione.
PROFESSIONE
Responsabilità delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/01):
Il 6 luglio 2019 scade il termine per il recepimento della Direttiva 2017/1371 che impone agli Stati membri l'adozione di adeguate misure affinché venga estesa la responsabilità degli enti nel cui interesse e vantaggio sono state commesse delle frodi Iva. Quindi pare andarsi verso l'estensione del D.Lgs. 231/01 anche ai reati tributari o ad alcuni di essi.
Conferimento di studio professionale individuale in S.t.p.-srl:
Con risposta ad interpello n. 125 del 05/01/2018 l'Agenzia delle Entrate si sofferma sull'ipotesi del conferimento del proprio studio da parte del singolo professionista all'atto di costituire una Società tra professionisti in forma di S.r.l. e sulla probabile emersione di materia imponibile.
Trasformazione studio associato in S.t.p.:
Con risposta ad interpello n. 107 del 12/12/2018 l'Agenzia delle Entrate fornisce ragguagli sul trattamento fiscale ipotizzato dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'ipotesi in oggetto.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Ravvedimento operoso:
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall'Amministrazione finanziaria (Cass. civ., sez. trib., 13/09/2018 n. 22330).
DICHIARAZIONI
Trasferimento all'estero della residenza o della sede:
Si segnala che il D.Lgs. 142/18, in recepimento della diretta c.d. “antiabuso” n. 2016/1164/UE, ha modificato l'art. 166 D.P.R. 917/86 sulla exit tax.
Cessione credito da riqualificazione energetica:
La Risoluzione 84/E/2018 dell'Agenzia delle entrate fornisce ulteriori
chiarimenti in merito alla cessione del credito per detrazioni fiscali da interventi di riqualificazione energetica
degli edifici nonché di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
La ridetta risoluzione richiama le Circolare 11/E/18 e 17/E/18 ed i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate 8/6/17 e 28/8/18 che disciplinano l'ambito applicativo e le modalità attuative della
cessione di tale credito.
L'odierna Risoluzione evidenzia che non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere
alla cessione del credito; mentre è condizione di efficacia della cessione la comunicazione effettuata
all'Agenzia delle entrate da parte dell'amministratore del condominio o del condomino incaricato.
Ai fini dell'imposta di registro, all'atto di cessione del credito, tipicamente redatto in forma scritta,
si applica l'art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. 131/86 del 1986, riguardante gli atti per i quali non vi
è l'obbligo di richiedere la registrazione; lo stesso vale nel caso di adozione di atto pubblico o
scrittura privata autenticata.
RISCOSSIONE
Intervento in procedura di riscossione:
L'intervento dell'agente della riscossione nell'esecuzione forzata non è subordinato alla previa notifica della cartella di pagamento, atteso che, a mente dell' art. 499 c.p.c. , l'intervento nella espropriazione postula l'esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo (costituito, per i crediti fatti valere dall'agente della riscossione, dal ruolo) e non anche la notificazione di esso e l'intimazione del precetto (Cass. civ., sez. trib., 08/02/2018 n. 3021).
PENALE TRIBUTARIO
Omessi versamenti e concordato preventivo:
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non è configurabile il “fumus” del reato per l'omesso versamento del debito IVA scaduto, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso, prima della scadenza, al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell'imposta, in quanto in forza dell'art. 182-ter R.D. 267/1942, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 81, L. 232/16, anche per l'IVA è possibile un accordo nel concordato preventivo per un pagamento dilazionato o parziale (Cass. pen., sez. III, 08/06/2018 n. 39696).
Va esclusa la configurabilità del delitto di omesso versamento delle ritenute d'imposta dovute e certificate, in presenza di una transazione fiscale concordata ai sensi dell'art. 182-ter L. Fall., ove omologata prima della consumazione del reato coincidente con la data di scadenza prevista per il versamento omesso. Non è neppure configurabile il reato di omesso versamento IVA, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell'imposta (Cass. pen., sez. III, 08/10/2018 n. 44884).
Formula assolutoria:
Le condotte di elusione fiscale non integrano il reato di omessa dichiarazione. Tuttavia, in caso di compartecipazione a pratiche elusive, la formula assolutoria sarà “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, piuttosto che la piì ampia formula “perché il fatto non sussiste” elemento che incide sui paralleli giudizi civili o amministrativi, sul risarcimento del danno e su eventuali sanzioni di natura disciplinare. In via generale sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, al fine di ottenere la piì ampia formula liberatoria “perché il fatto non sussiste”, considerato che, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e piì favorevoli effetti che gli art. 652 e 653 c.p.p. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (Cass. pen., sez. III, 21/06/2018 n. 46213).
Causa di non punibilità:
Nei reati tributari, la causa di non punibilità ex art. 13, D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 158/2015, trova applicazione ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento di primo grado, se i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, risultano essere stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previsto dalle norme tributarie (Cass. pen., sez. III, 03/10/2018 n. 43639).
Indebita compensazione:
Integra il delitto di indebita compensazione con crediti inesistenti (art. 10-quater, comma 2, L. 74/2000), l'utilizzo di crediti Iva non risultanti dalle dichiarazioni o dalle denunce periodiche di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97 (Cass. pen., sez. III, 03/10/2018 n. 43627).
La decisione non pare in linea con i principi della giurisprudenza nazionale ed europea che riconoscono il diritto al credito Iva anche nell'ipotesi di omissione della dichiarazione ove sussistano i requisiti sostanziali del credito.
Tra l'altro, una vicenda similare è stata ricondotto alla meno grave fattispecie dell'indebita compensazione con crediti non spettanti ex art. 10-quater, comma 1, L. 74/2000 (Cass. pen., sez. III, 25/09/2018 n. 43627).