Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 5/2019

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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ACCERTAMENTO

Colpa del consulente:

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di professionista incaricato dal contribuente, quest'ultimo è tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dell'incarico, a meno che non dimostri che l'intermediario abbia mascherato fraudolentemente il proprio inadempimento. L'onere di provare la mancanza di colpa dalla quale deriva l'esonero dal pagamento di sanzioni grava in ogni caso sul contribuente, il quale è parimenti tenuto a dimostrare di avere fornito al professionista la provvista per il pagamento dei tributi (Cass. trib., sez. VI, 11/01/2019 n. 581).

CONTRATTUALISTICA

Riparto oneri tributari locazione:

La clausola di un contratto di locazione (nella specie, ad uso diverso), che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati ed al contratto, manlevando conseguentemente il locatore, non è affetta da nullità per contrasto con l'art. 53 Cost. – configurabile quando l'imposta non venga corrisposta al fisco dal percettore del reddito ma da un soggetto diverso, obbligatosi a pagarla in vece e conto del primo – qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo complessivamente dovuto dal conduttore e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge (Cass. civ., SS. UU., 08/03/2019, n.6882).

PROFESSIONE

Nuovo regime dei forfettari – flat tax:

La Circolare n. 9/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito un'interpretazione elastica in merito alle cause ostative al regime forfettario.
In primo luogo, la partecipazione in società di persone può essere ceduta entro il 31/12/2019 consentendo di aderire al regime agevolativo già nel corrente anno 2019. La partecipazione in società semplici non è di per sé di ostacolo al regime forfettario.
Inoltre, per quanto concerne l'altra causa ostativa in capo al contribuente la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, è comunque consentito l'accesso al regime forfettario se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza; in tal caso, non può verificarsi alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l'assetto negoziale antecedente la modifica normativa, in quanto la causa ostativa in parola risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che nell'ipotesi ora descritta non sono ravvisabili.


Operazioni in contanti:

Con provvedimento 28/03/2019 l'UIF ha stabilito nuove Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive che entreranno in vigore a partire dal mese di Aprile 2019: ogni movimentazione di importo pari o superiore a 10.000 euro di denaro contante eseguita dal medesimo cliente nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente, pari o superiori a 1.000 euro, dovrà essere oggetto di comunicazione.

RISCOSSIONE

Responsabilità solidale ex art. 60-bis D.P.R. 633/72

Ai fini dell'applicazione della solidarietà passiva nella obbligazione tributaria per l'Iva non versata tra cedente e cessionario ex art. 60 bis d.p.r. 633/1972 occorrono quattro condizioni: 1) che la cessione si riferisca a determinati beni da individuare con decreto ministeriale; 2) che la cessione dei beni sia effettuata ad un prezzo inferiore al loro valore normale; 3) che il cessionario sia soggetto passivo Iva; 4) che il cedente non abbia versato l'imposta relativa alla cessione effettuata. Ove il cedente non versi l'imposta relativa a cessioni di autovetture effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento, senza che sia necessaria nei suoi confronti alcuna attività accertativa, ferma la possibilità, per lo stesso, di impugnare la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti (Cass. pen., sez. trib., 29/03/2019 n. 8857).

DICHIARAZIONE E AGEVOLAZIONI

Iva su maggiorazioni per morosità:

Secondo la risposta ad Interpello n. 74/2019 dell'Agenzia delle Entrate, nel presupposto che l'importo complessivo delle somme recuperate dal soggetto moroso comprendano gli interessi moratori e le spese per il recupero crediti, tali importi hanno natura risarcitori e debbono considerarsi escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell'articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.

PENALE TRIBUTARIO

Omesso versamento ritenute previdenziali:

Il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/83) è un reato omissivo istantaneo e si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, ossia nel giorno 16 del mese successivo; è irrilevante che la data per adempiere sia entro tre mesi dalla contestazione della violazione, ciò determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità.
Il datore di lavoro, anche se delega ad altri il versamento, rimane responsabile dell'omissione in quanto obbligato a vigilare sull'adempimento altrui ed è tenuto ad adempiere alla diffida di pagamento, secondo la fattispecie del pagamento del terzo ex art. 1180 c.c., anche se nel frattempo ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa, dal momento che il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità (Cass. pen., sez. III, 14/01/2019 n. 1511).


Dichiarazione fraudolenta:

Ai fini della realizzazione del reato di dichiarazione fraudolenta tramite fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è necessario che l'agente si avvalga effettivamente della documentazione falsa, che deve essere preesistente rispetto alla dichiarazione (Cass. pen., sez. III, 08/01/2019 n. 379).


Esigenze cautelari, pericolo reiterazione reato:

Ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice è chiamato a valutare in via prognostica l'attualità del pericolo di reiterazione del reato e, quindi, la possibilità di una ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed esterne. Lo svolgimento di un'attività professionale non può essere valutato in sé come indice di rischio per la recidiva e, quindi, non può essere utilizzato come presupposto per applicare o per confermare una misura cautelare personale (nel caso di specie, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con il divieto di esercitare la professione per 12 mesi nei confronti di un commercialista, accusato di aver commesso in concorso con un amministratore di fatto di una società alcuni reati in materia tributaria) (Cass. pen., sez. III, 08/01/2019 n. 406).


Sequestro preventivo per equivalente:

Il sequestro preventivo per equivalente, disposto nei confronti di persona sottoposta ad indagini per il reato di frode fiscale, non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicchè il giudice è tenuto a valutare l'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto così come avviene in sede di confisca. Nei reati tributari, il profitto oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale corrisponde, in altri termini, all'imposta evasa, indipendentemente dalle concrete modalità della sua mancata corresponsione da parte del contribuente all'amministrazione finanziaria ed è, dunque, indifferente se tale imposta sia stata in concreto non pagata o portata a credito dal contribuente stesso; infatti l'evasione dell'imposta non costituisce uno degli elementi costitutivi, ma semplicemente l'oggetto del dolo specifico del reato, che si consuma, in un momento precedente all'evasione stessa, con l'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi (Cass. pen., sez. III, 15/01/2019 n. 1657).


Concorso di persone:

I reati dichiarativi in materia tributaria possono essere commessi da coloro che, a causa dell'avverarsi del fatto genetico del rapporto obbligatorio tributario, diventano titolari della situazione giuridica che ne caratterizza il lato passivo; ciò, tuttavia, non equivale a sostenere l'inapplicabilità delle norme generali in tema di concorso di persone nel reato, nemmeno se il reato in questione fosse qualificabile come “proprio” (ma tale comunque non è).
Quindi è configurabile il concorso di persone di colui che – pur non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta (es. amministratore occulto) – abbia, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia.
La responsabilità può essere ravvisabile sotto il piano morale dell'istigazione o dell'accordo ed eventualmente materiale, mediante la predisposizione del documento da far sottoscrivere all'amministratore di diritto; in questi casi l'amministratore di fatto è direttamente responsabile del reato ponendosi piuttosto il problema del concorso dell'amministratore di diritto. Un orientamento ritiene infatti che il prestanome non risponde dei delitti in materia tributaria quando è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società; tuttavia si è pure precisato che nei delitti tributari, in particolar modo di quelli caratterizzati dal dolo specifico di evasione, risponde anche il mero amministratore di diritto, a titolo di concorso con l'amministratore di fatto, per omesso impedimento dell'evento ex articoli 40, comma 2, c.p. e 2392 c.c., a condizione, tuttavia, che il prestanome abbia agito col fine specifico di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, ovvero di consentire l'evasione fiscale di terzi, non essendo tuttavia necessario che il dolo specifico di evasione sia condiviso e fatto proprio anche dall'amministratore di diritto, purché il prestanome sia consapevole di accedere all'altrui proposito illecito che la propria condotta omissiva rende attuabile o comunque agevola, qualunque sia il motivo della sua decisione (Cass. pen., sez. III, 17/01/2019 n. 2039).


Patteggiamento:

L'occultamento o la distruzione delle scritture contabili oggetto di imputazione è un reato non necessariamente ancorato all'esistenza di un profitto o di un danno erariale quantificabili, né prevede un meccanismo automatico di irrogazione di una sanzione amministrativa, per cui rispetto a tale fattispecie il preventivo accertamento dell'estinzione integrale del debito o del ravvedimento operoso risulta inesigibile in relazione al patteggiamento, a meno che non si verifichi che nei confronti dell'imputato sia eventualmente maturato uno specifico debito erariale che avrebbe potuto essere estinto dal contribuente con gli istituti all'uopo previsti dal sistema tributario (Cass. pen., sez. III, 12/03/2019 n. 10800).


Confisca e prescrizione del debito tributario:

La confisca penale ha una sua precisa ed autonoma configurazione ed è indissolubilmente connessa al profitto del reato tributario e, solo indirettamente alla pretesa fiscale, per il cui soddisfacimento è predisposta la leva penale, essendo indifferente che l'obbligazione tributaria sia estinta, ovviamente per cause diverse dall'esatto adempimento (ossia per cause diverse dal versamento dell'imposta evasa), perché solo quest'ultima circostanza impedisce la duplicazione coattiva del prelievo, sul presupposto che quest'ultimo, in presenza di un esatto pagamento del tributo, sarebbe privo di una causa realmente giustificativa in quanto la restituzione all'erario del profitto del reato fa venir meno lo scopo principale perseguito con la confisca, escludendo la temuta duplicazione sanzionatoria. Pertanto, la “prescrizione tributaria”, così come non incide sulla configurabilità del reato tributario, non incide neppure sulla determinazione del profitto confiscabile, la cui quantificazione è parametrata al profitto del reato che non cessa di essere tale se la pretesa tributaria, in tutto o in parte, si prescrive (Cass. pen., sez. III, 29/01/2019 n. 4236).

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