Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 7/2019
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
RISCOSSIONE
Riapertura termini rottamazione:
La Legge di conversione n. 58/2019 del Decreto Legge n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha riaperto i termini per presentare le domande di rottamazione ter e di saldo e stralcio sino al 31/07/2019.
DICHIARAZIONE
Doppia imposizione internazionale:
In tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente, utilizzata ai fini della applicazione della minore imposta dalla Convenzione Italia-Svizzera, ratificata in Italia con L. 943/78, va applicata nel senso di determinare il potenziale assoggettamento ad imposizione fiscale in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo subìto, essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540 (Cassazione civile sez. trib., 17/04/2019, n.10706).
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Amministratore di persona giuridica:
In materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale
dell'autore della violazione; in deroga a tale principio, l'art. 7 D.L. 269/03 ha stabilito che le
sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità
giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
Tuttavia l'applicazione di tale norma di eccezione presuppone che la persona fisica, autrice della
violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata,
dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che
la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione
ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità
giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore;
viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità
giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica
quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale
vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l'applicazione del ridetto art. 7 e deve essere ripristinata la
regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito.
Conferma tale conclusione l'art. 11 D.Lgs. 472/97 che prevede la responsabilità solidale delle
società senza personalità giuridica per le sanzioni amministrative irrogate a carico della persona
fisica autrice della violazione, alla condizione che la violazione sia stata commessa nell'interesse della
società rappresentata o amministrata; ciò significa, a contrariis, che qualora la persona fisica
autrice della violazione non abbia agito nell'interesse della società, ma abbia perseguito un
interesse proprio o comunque diverso da quello sociale, non sussiste la responsabilità solidale per le
sanzioni amministrative della società priva di personalità giuridica, ed allo stesso modo non
sussiste la responsabilità esclusiva della società dotata di personalità giuridica, ma
deve trovare applicazione la regola generale che sancisce la responsabilità personale dell'autore
della violazione commessa nell'interesse esclusivamente proprio
(Cass. civ., sez. trib., 09/05/2019 n.12335).
CONTRATTUALISTICA
Cessione d'azienda:
Secondo la risposta ad Interpello n. 92/2019, la cessione d'azienda con clausola di riserva della proprietà determina una plusvalenza che non può essere oggetto di r ettifica a seguito dell'inadempimento da parte del cessionario per mancato pagamento integrale del prezzo pattuito. Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa per sterilizzare la plusvalenza poiché l'art. 109 D.P.R. 917/86 afferma l'irrilevanza delle clausole di riserva della proprietà; il credito residuo andrà stornato dal valore normale dell'azienda. Tuttavia si riavvierà da capo l'ammortamento sul valore normale dell'azienda.
TRIBUTI LOCALI
Bollo auto, gerarchia delle leggi:
La Corte Costituzionale, sentenza n. 122/2019, ha ribadito che le Regioni non possono stabilire criteri e requisiti ulteriori e più stringenti di quelli derivanti dalla legislazione statale per l'esenzione dalla tassa automobilistica, mentre possono introdurre ulteriori ipotesi di esenzione, allo scopo di soddisfare specifiche esigenze.
DIRITTO TRIBUTARIO DELL'UNIONE EUROPEA
Sanzioni Iva:
La Corte di Giustizia (CGE sent. 8/5/2019, causa C-712/17) ha statuito che i principi di proporzionalità e di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale in cui vendite fittizie di energia elettrica effettuate in modo circolare tra gli stessi operatori e per gli stessi importi non hanno causato perdite di gettito fiscale, ostano a una norma di diritto nazionale in forza della quale la detrazione illegale dell'IVA è punita con una sanzione pari all'importo della detrazione effettuata.
PENALE TRIBUTARIO
Dichiarazione fraudolenta, legittimità costituzionale:
La Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Palermo
relativamente all'art. 2 D.Lgs. 74/2000, sulla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, nella parte in cui non prevede soglie di punibilità diversamente
dall'art. 3, che disciplina la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
Ad avviso del rimettente, la disparità di trattamento fra le due fattispecie risultava arbitraria e
contrastante con l'art. 3 della Costituzione laddove le due figure criminose erano del tutto omogenee,
per struttura e oggettività giuridica.
Nel respingere la questione, la Corte Costituzionale ricorda che la configurazione delle fattispecie criminose e
la determinazione della pena per ciascuna di esse costituiscono materia affidata alla discrezionalità
del legislatore. Gli apprezzamenti in ordine alla “meritevolezza” e al “bisogno di pena”
- dunque, sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa - sono,
infatti, per loro natura, tipicamente politici (sentenza n. 394 del 2006). Le scelte legislative in materia sono
pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella
manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando ci si trovi a fronte di diversità
di disciplina tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione.
Ma nel caso in esame, di là dai profili di omogeneità effettivamente esistenti, resta, peraltro,
il fatto che, tramite la norma censurata, il legislatore ha inteso “isolare”, nell'ambito
dell'ampia gamma dei mezzi fraudolenti utilizzabili a supporto di una dichiarazione mendace, uno
specifico artificio, al quale viene annesso, sulla base dell'esperienza, uno spiccato coefficiente di
“insidiosità” per gli interessi dell'erario. Tale strategia legislativa non può
essere, d'altro canto, considerata manifestamente irragionevole o arbitraria, tenuto conto del particolare
ruolo che la fattura e i documenti ad essa equiparati sul piano probatorio dalla normativa fiscale assolvono nel
quadro dell'adempimento degli obblighi del contribuente, nonché della capacità di
sviamento dell'attività accertativa degli uffici finanziari che l'artificio in questione
possiede (Corte Costituzionale, sentenza n. 95 del 2019).
Confisca denaro 1:
Nei reati tributari, ai fini della confisca diretta delle somme sequestrate sul conto corrente bancario
dell'imputato, la natura fungibile del denaro non è sufficiente per qualificare come
“profitto” del reato l'oggetto del sequestro, essendo necessario anche provare che la
disponibilità delle somme, successivamente sequestrate, costituisca un risparmio di spesa conseguito
con il mancato versamento dell'imposta.
Pertanto può essere oggetto di confisca c.d. diretta il saldo positivo del conto corrente nella
disponibilità dell'imputato alla scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione
fiscale fino alla concorrenza dell'esborso che sarebbe stato necessario per il pagamento dell'imposta,
in quanto queste somme costituiscono il profitto del reato di omesso versamento, rappresentando il
“risparmio di spesa” conseguito grazie al mancato pagamento dell'imposta. Il denaro
versato successivamente a detto termine, che fosse stato sequestrato, non può essere ritenuto
“profitto” del reato, ma rappresenta un'unità di misura equivalente al debito fiscale
scaduto e non onorato, confiscabile se ricorrono i presupposti per la confisca per equivalente
(Cass. pen., sez. III, 11/02/2019 n. 6348)
Confisca denaro 2:
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è illegittima l'apprensione diretta delle somme di denaro entrate nel patrimonio del reo in base ad un titolo lecito, ovvero in relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, che non risultino allo stesso collegate, neppure indirettamente. (Cass. pen., sez. III, 11/02/2019 n. 6816)
Responsabilità del prestanome:
La consapevole accettazione della carica di amministratore di diritto impone al medesimo il dovere di esercitare
i dovuti controlli all'atto della sottoscrizione di dichiarazione fiscale che si avvale della documentazione
fiscale fittizia.
La condotta materialmente ascritta al legale rappresentante della società, che ha effettivamente
presentato la dichiarazione fiscale fraudolenta avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti non è
esclusa dalla partecipazione di coloro che, pur non rivestendo cariche nella società, abbiano, in
qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore
della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia.
Il legale rappresentante di una società risponde dei reati tributari anche per violazione del semplice
dovere di vigilanza, ove non dimostri di essere soltanto un “uomo di paglia” (o “testa di
legno”) e di non aver scientemente accettato detta situazione.
La carica di legale rappresentante comporta l'assunzione di una posizione di garanzia, di vigilanza e
controllo rispetto agli obblighi tributari contro illeciti del reale gestore e gli impone pure di impedire la
commissione dei reati, eventualmente commessi dal reale gestore, attraverso un'attenta vigilanza;
ove tali obblighi non siano rispettati scatta la responsabilità penale a titolo di dolo generico, per la
consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo
eventuale, per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino.
Inoltre, l'amministratore di diritto che firma la dichiarazione fraudolenta è sempre responsabile
del reato tributario, anche se non è materialmente in possesso della smart card per la firma digitale del
modello (Cass. pen., sez. III, 12/02/2019 n. 6726).
Occultamento di scritture contabili:
Trattandosi di reato permanente, che come tale si protrae sin tanto che è nella possibilità dell'agente realizzare la condotta che faccia cessare lo stato di perdurante illiceità penale, esso cessa nel momento in cui, adottato l'atto di accertamento fiscale, l'eventuale condotta positiva dell'agente, il quale solo allora consegnasse agli organi verificatori la documentazione precedentemente occultata, non sarebbe più idonea a rimuovere gli effetti definitivi già prodottisi dell'illecito (Cass. pen., sez. III, 18.2.2019 n. 7260).