Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 9/2019
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
CONTRATTUALISTICA
Imposta atti giudiziari:
In relazione ai contratti di finanziamento che beneficiano delle agevolazioni ai sensi degli articoli 15 e ss. D.P.R. 601/1973 (imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative), la loro enunciazione in un atto giudiziario non comporta l'applicazione dell'imposta di registro poiché tali atti hanno già scontato l'imposta e non possono essere assoggettati ad una nuova imposizione; ciò vale anche per la garanzia fideiussoria (Cass. civ., sez. trib., 4/7/2019 n.17938).
ACCERTAMENTO
Termini accertamento doganale:
In tema di accertamento doganale, la data dell'eseguita annotazione sulla bolletta da parte
dell'Amministrazione segna, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 374/1990, la definitività
dell'accertamento, con conseguente decorrenza dei termini decadenziali per la notificazione
dell'avviso di rettifica, di cui all'art. 11.
L'eventuale annotazione dell'intervenuta esecuzione di controlli doganali sulla merce, con
campionatura e spedizione per le analisi, non impedisce né sospende il perfezionamento della procedura
di accertamento, in quanto relativa ad attività preordinata ad eventuali revisioni e rettifiche aposteriori.
La pendenza di controversia doganale instaurata, ai sensi degli artt. 65 e ss. D.P.R. 43/1973, anteriormente o
successivamente all'intervenuta annotazione, è inidonea ad interferire con il relativo procedimento
di formazione impedendone il perfezionamento (Cass. civ., sez. trib., 15/5/2019 n. 12913).
DICHIARAZIONE ED AGEVOLAZIONI
Persone assoggettate a misure di prevenzione:
L'art. 80, comma 1, D.Lgs. 159/2011 prevede che “le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni ell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani”.
Crediti prescritti:
È stato licenziata la risposta ad interpello n. 197 del 18/06/2019 in merito
alla deduzione delle perdite su crediti a seguito della loro prescrizione.
Uno dei passaggi maggiormente controversi è quello che nega la deducibilità della perdita in
caso di inattività nella riscossione del credito, in quanto tale condotta sarebbe equiparabile ad una
liberalità a favore del debitore.
Lavori condominiali:
Con risposta ad interpello n. 213 del 27/6/2019 l'Agenzia delle Entrate
ha chiarito che, per quanto riguarda le spese condominiali, il condomino che paga tutte le spese per una parte
comune, in accordo con gli altri condomini, ha diritto alla detrazione sull'intero importo, anche se la
sua quota millesimale è inferiore.
Inoltre è anche possibile cedere l'intero importo detraibile ai fornitori nei casi stabiliti dalla legge.
Bonus edicole:
Dal 1 al 30.09 è possibile presentare richiesta telematica per il Bonus Edicole, che consiste in un credito di imposta per la cessione di determinati beni.
FISCALITÀ E DIRITTO FALLIMENTARE
Certificato debiti tributari:
In aderenza a quanto previsto dal Codice della crisi di impresa, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso il modello e le relative istruzioni per la richiesta e rilascio del “Certificato unico debiti tributari” risultanti da atti, da contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti (tutto reperibile su sito dell'A.E. al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Certificato+unico+debiti+tributari/che+cose+Certificato+unico+debiti+tributari/?page=schedeistanze).
PENALE TRIBUTARIO
Visto conformità mendace:
In caso di visto di conformità mendace o di infedele asseverazione dei dati del proprio cliente, il consulente fiscale può essere attinto dalle sanzioni amministrative previste dall'art. 39 D.Lgs. 241/97 ed anche dalle sanzioni potendo applicarsi il principio di specialità ex art. 15 c.p.c. e conseguentemente essergli contestato il reato di dichiarazione fraudolenta laddove l'apposizione del visto infedele può costituire un mezzo fraudolento atto ad ostacolare l'accertamento delle imposte. In proposito è irrilevante che il visto sia “leggero” o “pesante” (Cass. pen., sez. III, 8/5/2019 n. 19672).
Particolare tenuità del fatto:
Per il reato di omesso versamento iva – principio valido per la generalità dei reati tributari per i quali è prevista una soglia di punibilità – la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.c va verificata in base ad una valutazione complessiva che tanga conto dell'importo delle imposte non versate ma anche della non abitualità del comportamento, prendere in considerazione il numero delle volte in cui la condotta omissiva si è verificata (Cass. pen., sez. IV, 06/05/2019 n. 18804).
Il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali si perfeziona l'illecito con il superamento della soglia di 10.000 euro annui indipendentemente dal numero delle mensilità inevase (essendo anche una sola mensilità ad integrare il delitto se di valore superiore a tale importo); tuttavia, allorquando più mensilità concorrano a determinare lo sbarramento prefissato dal legislatore, ci si trova di fronte ad una pluralità di omissioni che possono integrare un comportamento abituale ostativo alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (Cass. pen., sez. IV, 03/06/2019 n. 24522).
Responsabilità del liquidatore:
Il liquidatore non risponde del reato di omesso versamento dell'IVA per il mero accadimento del mancato pagamento delle imposte per il periodo di liquidazione e per i periodi anteriori. La responsabilità scatta solo nel caso di distrazione di beni dall'attivo della società e di destinazione ad altri scopi; difatti va salvaguardata l'esigenza di non gravare chi assuma la carica di liquidatore di una società di responsabilità per omessi pagamenti dovuti all'insufficienza di risorse che spesso caratterizza la fase liquidatoria e rispetto ai quali nessuno specifico motivo di rimprovero può essere mosso all'agente (Cass. pen., sez. III, 29/04/2019 n. 17727).