Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 11/2020
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
LEGISLAZIONE DI EMERGENZA COVID
Decreto Legge n. 137 del 2020 (c.d. Decreto ristori):
Qui di seguito una breve disamina di alcune delle misure adottate nel decreto in epigrafe:
Art. 1 – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive:
Trattasi di un contributo a fondo perduto per questi soggetti che alla data del 25/10/2020 hanno la partita Iva
attiva e che svolgono come attività prevalente una di quelle interessate dalle limitazioni. Il contributo
non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25/10/2020.
Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore a due terzi del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendosi riferimento alla data
di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a
partire da gennaio 2019.
Il contributo non spetta in ogni caso in cui la partita Iva sia cessata alla data di presentazione dell'istanza.
Il contributo viene erogato nella misura massima non superiore a 150.000 euro.
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Sono previste delle percentuali per calcolare il contributo che viene riconosciuto nella misura minima di
1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti.
Artt. 3, 5, 6, 7 – Misure a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, degli operatori turistici e della cultura, dell'export e delle fiere internazionali, delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacultura.
Art. 4 – Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa:
La norma ha effetto fino al 31/12/2020.
Art. 8 – Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda:
Per le imprese operanti nei settori colpiti dalle restrizioni con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre,
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo di imposta precedente.
Art. 9 – Cancellazione della seconda rata IMU:
Concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui esercitano le attività colpite dalle misure restrittive,
a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Art. 10 – Proroga del termine per la presentazione del modello 770:
Slittamento al 10/12/2020.
Art. 12 – Varie misure tra cui l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
Art. 13 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive:
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 16/03/2021 in unica soluzione oppure in massimo quattro rate
mensili di pari importo dove il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza
dal beneficio della rateazione.
Art. 14 – Nuove misure in materia di reddito di emergenza:
Viene riconosciuta la medesima quota già prevista in precedenza per i mesi di novembre e dicembre 2020.
Art. 17 – Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi.
Art. 27 – Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario:
Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, ove sussistano divieti, limiti o
impossibilità di circolazione su tutto o in parte del t.n. ovvero altre situazioni di pericolo, lo svolgimento
delle udienze pubbliche o camerali e delle camere di consiglio avviene con collegamento da remoto, autorizzato
dal Presidente della Commissione tributaria, da comunicarsi almeno cinque giorni prima. I decreti possono
stabilire che lo svolgimento da remoto sia solo parziale.
In alternativa, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base
degli atti salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con apposita istanza da notificare alle
altre parti costituite e da depositare almeno due giorni prima della data fissata per la trattazione. I difensori sono
comunque considerati presenti a tutti gli effetti.
Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere con collegamento da remoto, si procede
con trattazione scritta con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il
deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni per memorie di replica.
Si noti che tale ultima misura sembra ben poco incisiva nel garantire l'effettività del diritto di difesa, rispetto all'oralità del processo, in quanto già il codice di procedura del processo tributario prevede la facoltà della parte di depositare memorie illustrative fino a dieci giorni liberi prima ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 546/92; si aggiunge solo la facoltà della controparte di replicare nel termine cinque giorni, prevista dalla medesima norma solo nel caso di trattazione in pubblica udienza.
Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini, la controversia è rinviata a nuovo ruolo.
In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti
presso la sede dell'ufficio.
I componenti dei collegi giudicanti, se dimoranti o residenti in luoghi diversi da quelli della Commissione di
appartenenza, su richiesta e previa comunicazione al Presidente, sono esonerati dalla partecipazione alle
udienze o alle camere di consiglio.
ACCERTAMENTO
Cancellazione della società per trasferimento all'estero:
In tema di avviso di accertamento, la cancellazione dal registro delle imprese di una società a seguito del trasferimento della sua sede sociale all'estero non determina alcun effetto estintivo ex art. 2945 c.c., sicché nell'ambito dei rapporti fiscali rimangono fermi sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie che la capacità della persona giuridica contribuente (Cass. civ., sez. trib., 06/08/2020 n. 16774).
Accertamento nelle società di persone:
La Corte Costituzionale dichiara legittima la tassazione per trasparenza nei confronti del socio di società
di persone che non abbia percepito il maggior reddito. Si legge in motivazione che “L'imputazione
reddituale "per trasparenza" delle società di persone, anche avuto riguardo al caso di soci non amministratori
(e, in particolare, anche nel caso dell'accomandante), si riconnette quindi alla disciplina civilistica
che attribuisce ad essi puntuali poteri di controllo.
Tale aspetto concorre così a giustificare - dal punto di vista fiscale - la diretta imputazione del risultato
economico prodotto dalla società al socio indipendentemente dalla sua percezione dell'utile.
Infatti, anche a prescindere dall'approvazione del rendiconto e dalla previsione statutaria di eventuali
riserve di utili (o dalla decisione unanime dei soci in tal senso), il socio già si trova in una relazione
con il reddito societario prodotto che appare idonea a integrare la peculiare nozione di ≪possesso≫, indicato
quale presupposto dell'IRPEF dall'art. 1 del TUIR e che costituisce l'indice di capacità
contributiva assunto dal legislatore. Constatato quindi che il legislatore non ha adottato una nozione generale e
unitaria di reddito (preferendo individuare fattispecie imponibili nell'ambito delle singole categorie) e ha
volutamente utilizzato, con specifico riferimento all'imposta sul reddito, il termine ≪possesso≫
nell'art. 1 del TUIR in un senso atecnico, se ne deve concludere che quest'ultimo non coincide
né con la nozione civilistica, né con quella della materiale disponibilità del reddito.
L'esercizio del diritto di difesa potrà, peraltro, pienamente esplicarsi contestando nel merito
l'accertamento del reddito societario (in questi termini, ordinanza n. 5 del 1998) o la propria qualità
di socio, senza che ciò precluda l'accertamento, ad altri fini, della ≪responsabilità
degli amministratori per il danno derivante ai soci≫ (ordinanza n. 53 del 2001)”
(Corte Costituzionale, sent. 17/09/2020 n.201).
RISCOSSIONE
Sospensione riscossione:
A seguito del D.L. 129/2020, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha aggiornato le FAQ relative alla sospensione delle attività di riscossione che, in linea di massima salvo qualche eccezione, si protrarrà fino al 31/12/2020.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Accesso agli atti:
L'Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento del 04/08/2020 n. 280693/2020 contenente “Disposizioni in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato”.
DICHIARAZIONE E AGEVOLAZIONI
Bonifico per detrazioni fiscali:
La Corte Costituzionale ha affermato il diritto del contribuente ad esercitare la detrazione fiscale per interventi di recupero edilizio nonostante la causale del bonifico bancario fosse incompleta (Cass. civ., sez. trib., 30/09/2020 n. 20786).
Agevolazione prima casa:
Per usufruire dell'agevolazione “prima casa” è necessaria apposita dichiarazione nell'atto, eventualmente attraverso una dichiarazione integrativa o modificativa, con cui essa venga invocata, non essendo sufficiente la situazione di fatto che rispecchia le condizioni previste dalla legge (Cass. civ., sez. trib., 24/09/2020 n. 20132).
Bonus affitti coronavirus:
La Risoluzione n. 68/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate riconosce all'associazione sportiva dilettantistica iscritta al Coni il bonus affitto previsto dall'art. 28 del c.d. Decreto rilancio sui canoni corrisposti in forza di contratto di sublocazione, al ricorrere delle altre condizioni stabilite dalla legge.
TERZO SETTORE
Forma degli adeguamenti statutari:
La Nota n. 10980 del 22/10/2020 licenziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che gli adeguamenti statutari di Associazioni non riconosciute costituite con Atto Pubblico non necessitano di atto pubblico e possono essere approvate anche tramite scrittura privata salvo che l'utilizzo della forma forte sia prescritta dallo statuto stesso per le sue modifiche.
PENALE TRIBUTARIO
Estensioni ipotesi responsabilità ex L. 231/01:
Il D.Lgs. 75/2020, nel recepire la Direttiva 2017/1371/UE (c.d. Direttiva Pif, relativa alla lotta contro le frodi
che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea), prevede che, in relazione ai delitti fiscali previsti
dal D.Lgs. 74/2000, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere
l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo
4 D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; per il delitto di omessa dichiarazione previsto
dall'articolo 5 D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; per il delitto di indebita
compensazione previsto dall'articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
Inoltre, in deroga alla regola generale di irrilevanza del tentativo per i reati dichiarativi sancita dall'articolo
6 D.Lgs. 74/2000, è stato aggiunto il comma 1-bis, il quale prevede che: “Salvo che il fatto integri
il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a
commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro
dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non
inferiore a dieci milioni di euro”.
Scriminante omesso versamento a seguito di concordato preventivo:
In tema di reati tributari, la procedura di concordato preventivo scrimina il reato di omesso versamento di ritenute, riguardante gli obblighi scaduti tra la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato, sia esso "in bianco" che con deposito del piano, e l'adozione del relativo decreto, solo ove sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato, o comunque non autorizzato, come invece richiesto dall'interessato, il pagamento dei suddetti debiti, essendo in tal caso configurabile la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità di cui all'art. 51 c.p. (Fattispecie di sequestro in cui la Corte ha specificato che, in mancanza di dette condizioni, il mero decreto di ammissione al concordato non vale a scriminare "retroattivamente" gli omessi versamenti relativi a debiti scaduti anteriormente) (Cass. pen., sez. III, 20/02/2020 n. 13628).
Sequestro e pegno irregolare:
Non può essere disposto il sequestro sulle somme sottoposte a pegno irregolare in quanto la proprietà si trasferisce al creditore garantito (Cass. pen., sez. III, 11/05/2020 n. 14243).
Indebita compensazione:
La soglia di rilevanza penale del reato di indebita compensazione, pari a cinquantamila euro annui, va riferita all'ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite, e non alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione. Il reato coinvolge tutti i tributi, sia erariali che locali (Cass. pen., sez. III, 13/05/2020 n. 14763).
Destinazione somme sequestrate a condono fiscale:
Il denaro sequestrato all'indagato per vari reati tra cui di natura tributaria non può essere destinato dall'autorità giudiziaria alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 D.L. 119/2018 (Cass. pen., sez. III, 13/05/2020 n. 14738).
Delega potere presentazione dichiarazione:
L'obbligo annuale di presentazione della dichiarazione fiscale non può essere oggetto di delega di funzioni perché non integra un'attività duratura e continuativa attribuita alla gestione e al controllo di altro soggetto che agisce sotto la superiore vigilanza dell'imprenditore (circostanza che avviene, ad esempio, in materia di sicurezza sul lavoro), ma, al contrario, integra un adempimento unico e specifico che resta, pertanto, in capo al solo titolare dell'obbligo e dunque al rappresentante legale della società. Il contribuente è onerato dal controllare l'operato del commercialista e, ove necessario, provvedere in tal senso (Cass. pen., sez. III, 15/05/2020 n. 15224).