Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 2/2020
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
ACCERTAMENTO FISCALE
Poteri di accesso della Guardia di Finanza:
La Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, non incombe nessun obbligo sui militari che procedono all'ispezione di munirsi di specifica autorizzazione scritta del comandante territoriale del corpo, cui, in base al principio gerarchico interno, è interamente riferibile l'intera attività del personale dipendente. Quindi non scatta alcuna sanzione di inutilizzabilità degli atti acquisiti dalla G.d.F. ai fini dell'accertamento (Cass. civ., sez. trib., 28/06/2019 n.17527).
CONTRATTUALISTICA
Imposizione indiretta nel Trust:
Con ampia motivazione la Corte di Cassazione ripercorre lo stato dell'arte della giurisprudenza formatasi sulla tassazione indiretta del trust, per giungere, o meglio confermare, le seguenti conclusioni:
- la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione;
- per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;
- nel trust un trasferimento così imponibile non è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo. Ove la figura del disponente e del trustee coincidono, in cui vi è anche la possibilità che il beneficiario finale si identifichi con il disponente stesso, manca il presupposto impositivo del reale arricchimento effettuato attraverso un effettivo trasferimento di beni e diritti; con tale tipo di trust, definito autodichiarato, il disponente provvederà a beneficiare i suoi discendenti o anche sé stesso, se ancora in vita al momento della scadenza. In tale ipotesi, un reale trasferimento è impossibile, perché del tutto contrario al programma negoziale.
Ne consegue che, solo quando è riscontrabile l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità è applicabile l'imposta di successione o donazione. Qualora dall'atto istitutivo del trust sia possibile individuare la chiara volontà di realizzare il trasferimento di beni in capo ai beneficiari e questi ultimi siano ben identificabili nel negozio, troverà applicazione dell'imposta in misura proporzionale. Diversamente il negozio sconta l'imposta di registro in misura fissa (Cass. civ., sez. trib., 12/09/2019 n. 22758).
PROFESSIONE
Cessazione della partita iva:
Con risposta ad Interpello n. 20 del 29/11/2019, l'Agenzia delle Entrate conferma l'orientamento di prassi per cui, in linea generale, la cessazione dell'attività professionale, con conseguente cessazione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Pertanto, il professionista che non svolge più l'attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti. Resta, peraltro, salva per il professionista la possibilità di anticipare la fatturazione delle prestazioni rese e, quindi, l'esigibilità dell'IVA rispetto al momento dell'effettivo incasso e poi chiudere la partita IVA.
Irap:
In tema d'IRAP, il professionista, qualora sia inserito in un'associazione professionale, sebbene eserciti anche una distinta e separata attività (nella specie, amministratore delegato), diversa da quella svolta in forma associata, al fine di sottrarsi all'applicazione del tributo è tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall'adesione alla detta associazione (Cass. civ., sez. trib., 02/10/2019 n.24549).
DICHIARAZIONE E AGEVOLAZIONI
Errata adozione del regime forfettario:
Nelle risposte agli Interpelli n. 499 e 500 del 26/11/2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni in merito alla fattispecie in cui il contribuente, ritenendo di rispondere alle condizioni del regime forfettario, ha emesso fatture senza Iva e senza ritenuta a titolo d'acconto, si avveda poi di non avere i requisiti di detto regime e debba procedere alla rettifica delle fatture emesse, specificando che l'illegittimità dell'opposizione del cliente a tale correzione.
FALLIMENTARE
Errato versamento Iva ad esigibilità differita nel fallimento:
Nell'ipotesi di IVA a debito, relativa ad operazioni ad esigibilità differita, cioè effettuate nel periodo anteriore al fallimento ed incassate nel corso della procedura, trattandosi di crediti concorsuali e non prededucibili, la curatela ha formulato istanza di interpello e chiesto se sia possibile recuperare l'iva concorsuale indebitamente versata in prededuzione mediante presentazione di dichiarazioni integrative a favore, per poi formulare istanza di rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha risposto sostenendo che il versamento non costituisce un errore fiscalmente rilevante, mancando altresì il presupposto fiscale dell'indebito versamento dell'IVA comunque esigibile; sicché l'istante non ha titolo per presentare alcuna dichiarazione integrativa e per presentare istanza di rimborso (Interpello n. 455 del 31/10/2019).
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Incertezza normativa:
La coesistenza di orientamenti giurisprudenziali discordanti è un indice di oggettiva incertezza normativa, idoneo ad escludere l'irrogazione della sanzione amministrativa, trattandosi di una situazione giuridica nella quale vi è l'impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica (Cass. civ., sez. trib., 19/04/2019 n. 11084).
DIRITTO TRIBUTARIO DELL'UNIONE EUROPEA
Accesso agli atti:
La Corte di Giustizia Europea, è intervenuta sul tema del disconoscimento del diritto alla detrazione Iva, statuendo che qualora l'Amministrazione finanziaria intenda fondare la propria decisione su elementi di prova ottenuti nell'ambito di procedimenti penali e di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori del soggetto passivo, il principio del rispetto dei diritti della difesa esige che quest'ultimo, durante il procedimento di cui è oggetto, possa avere accesso a tutti questi elementi e a quelli che possano essere utili alla sua difesa, a meno che vi sia un obiettivo interesse generale che giustifichi la restrizione di tale accesso. Il destinatario di una simile decisione deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata, in modo che l'autorità competente tenga conto di tutti gli elementi utili e il destinatario possa correggere un errore. Pertanto non soddisfa tale requisito una prassi dell'amministrazione finanziaria consistente nel precludere totalmente al soggetto passivo interessato l'accesso a tali elementi e, in particolare, ai documenti su cui si fondano le constatazioni effettuate, ai verbali redatti e alle decisioni adottate in esito a procedimenti amministrativi collegati, e nel comunicargli indirettamente, sotto forma di sintesi, solo una parte di tali elementi da essa selezionati secondo criteri che le sono propri e sui quali egli non può esercitare alcun controllo (CGUE, sent. 16/10/2019 causa C-189/18).
PENALE TRIBUTARIO
Omesso versamento delle ritenute previdenziali:
La condanna non può basarsi sul rilievo che il reato è fattispecie a dolo generico, debbono considerarsi, sulla base delle difese dell'imputato, gli elementi che incidono sull'elemento soggettivo, come gli inadempimenti dei suoi clienti (Cass. pen., 28/08/2019 n. 36278).
Omesso versamento delle ritenute previdenziali:
Il pagamento tardivo dei contributi, che costituisce causa di non punibilità ex art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/83, non può ritenersi impedita dalla procedura di concordato preventivo poiché il legale rappresentante della società che ha fatto domanda di concordato non è del tutto privato della gestione sociale e può attivare la procedura di autorizzazione per pagamento dei debiti. Inoltre, il legale rappresentante, imputato del reato de quo, può adempiere a nome e per conto della società e beneficiare della causa personale di non punibilità (Cass. pen., 17/07/2019 n. 31327).
Bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta di beni al fisco:
La condotta di distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta si perfeziona già nel momento del distacco del bene dal patrimonio della società in decozione; la configurabilità e punibilità del reato sono subordinate alla dichiarazione di fallimento. Laddove il sequestro riguardi anche il reato concorrente di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il profitto di tale illecito va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose (Cass. pen., 18/07/2019 n. 32018).
Omesso versamento Iva:
Ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA, l'entità dell'imposta da versare è quella che risulta dalla dichiarazione e non quella effettiva, poiché la presentazione della dichiarazione costituisce un presupposto necessario ai fini della consumazione di tale delitto. Non rileva che l'importo relativo all'IVA sia stato o meno incassato: l'emissione della fattura antecedente al pagamento del corrispettivo espone il contribuente all'obbligo di versare comunque la relativa imposta (Cass. pen., 01/08/2019 n. 35193).
Confisca e profitto:
Il profitto suscettibile di confisca anche per equivalente, nel reato di sottrazione fraudolenta di beni al fisco, coincide con la riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio, ossia nel valore dei beni idonei a costituire garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle somme evase (Cass. pen., 05/08/2019 n. 35576).
Dichiarazione fraudolenta con fatture false:
Nel reato di dichiarazione fraudolente mediante l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti è irrilevante la collusione tra l'utilizzatore e l'emittente la fattura. È sufficiente la consapevolezza dell'utilizzatore che il prestatore non ha provveduto alla fatturazione. L'assenza di collusione potrebbe essere rilevante in favore dell'acquirente finale, il quale potrebbe essere estraneo al disegno fraudolento (Cass. pen., 23/08/2019 n. 36359).
Sottrazione fraudolenta di beni al fisco:
L'alienazione è simulata quando il contratto non corrisponde in tutto o in parte alla volontà effettiva dei contraenti. Se invece il trasferimento del bene è effettivo, non vi è un atto simulato bensì un possibile atto fraudolento. La configurazione del reato di sottrazione fraudolenta di beni al fisco non si concretizza nella mera idoneità dell'atto ad ostacolare l'azione di recupero da parte dell'erario, dovendo ravvisarsi anche l'elemento ulteriore della natura simulatoria o fraudolenta (Cass. pen., 19/08/2019 n. 36217).
Modelli seriali di evasione:
La circostanza aggravante in parola, a livello soggettivo, coinvolge chiunque svolga attività di consulenza fiscale nell'esercizio della sua professione (commercialisti, avvocati, ecc.); dal punto di vista oggettivo, richiede il presupposto della "serialità" del comportamento, ad esempio iniziative elusive sistematiche, perché già sperimentate in casi analoghi e perché comunque riproducibili a beneficio di altri evasori. Il riferimento della norma alla commercializzazione include, oltre ai modelli di evasione elaborati personalmente, quelli elaborati da altre persone e forniti ai propri clienti (Cass. pen., 19/08/2019 n. 36212, nella quale è stata ravvisata la natura seriale nel compimento di cessioni e locazioni di aziende, riconducibili al medesimo gruppo familiare, in un lasso temporale non eccessivamente esteso di circa due anni).
Occultamento o distruzione di documenti contabili:
Il reato è configurabile non necessariamente nell'impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, che sussiste anche se a tale ricostruzione si possa pervenire in altro modo, poiché il bene giuridico protetto è l'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente. Il reato resta escluso, invece, quando i dati contabili possano essere accertati in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore (Cass. pen., 04/09/2019 n. 37054).
Competenza per territorio:
Nel reato di omessa dichiarazione da parte di un contribuente persona giuridica, la competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, che coincide di regola con la sede legale o con la sede effettiva dell'ente. Nel caso di società con domicilio fiscale all'estero, l'art. 18, comma 2, D.Lgs. 74/2000 radica la competenza nel luogo di accertamento del reato, norma che soccorre nei casi di esterovestizione, quando la società ha sede legale estera ma stabile organizzazione in Italia (Cass. pen., 05/09/2019 n. 37170).
Sottrazione fraudolenta e trust:
Il termine di prescrizione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte conseguente alla costituzione del trust simulato decorre dalla originaria costituzione e non dalla sostituzione del trustee per morte di quest'ultimo poiché tale avvenimento non comporta la costituzione di un nuovo organismo, tanto più quando l'atto costitutivo originario preveda la possibilità di sostituire il trustee in caso di morte (Cass. pen., 10/09/2019 n. 37469).
Sottrazione fraudolenta e atti societari:
Lo spostamento della sede sociale può costituire una condotta rilevante nel reato de quo quando esso sia il risultato finale di manovre elusive. Parimenti l'aumento di capitale sociale effettuato tramite l'unico cespite immobiliare in proprietà al contribuente (Cass. pen., 12/09/2019 n. 37657).