Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 3/2020

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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CONTRATTUALISTICA

Ritenute sugli appalti:

A seguito del sostanziale ripristino dell'obbligo di effettuare le ritenute in capo al committente, la Circolare 1/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate fornisce le prime istruzioni operative sulla nuova disciplina, individuando l'ambito oggetti e soggettivo, i divieti di compensazione, gli oneri di verifica del committente e l'eventuale sospensione del pagamento, le ipotesi di esonero nelle quali non è neppure necessario avvalersi del Documento unico di regolarità fiscale (sul tema v. Circolari n. 11/2019 e 1/2020).

PROFESSIONE

Regime forfettario:

Con Risoluzione 7/E/2020 l'Agenzia delle Entrate ritiene escluso dall'applicabilità del regime forfettario, a seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2020, i dipendenti e i pensionati titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro. Tale limitazione dovrebbe ritenersi in vigore a partire dal 01/01/2020, dovendosi escludere un contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente. Questi soggetti che si trovano a dover passare nel regime ordinario, sono soggetti agli obblighi della fatturazione elettronica.

DICHIARAZIONE E AGEVOLAZIONI

Bonus facciate:

La detrazione prevista dalla legge di Bilancio 2020 riguarda gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti; il beneficio è pari al 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020 e ripartite in 10 quote annuali di pari importo, senza limiti massimi di spesa. La Circolare 2/E/2020 dell'Agenzia delle entrate fornisce delucidazioni in merito all'operatività della detrazione.
Sotto il profilo oggettivo essa è applicabile a edifici esistenti o loro parti, unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, compresi i beni strumentali, purché ubicati nelle zone A o B previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968; gli interventi comprendono solo le strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi.
A livello soggettivo il beneficio comprende anche i contribuenti non residenti, nonché in generale:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Tale detrazione è sostanzialmente inibita ai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, quindi a coloro che sono titolari esclusivamente a redditi di impresa o professionali e che aderiscono al regime forfetario; diversamente se il contribuente forfettario possiede altri redditi, il bonus potrà essere portato in detrazione dall'imposta derivante da queste altre fonti.

FALLIMENTARE

Falcidia dell'Iva:

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, l. 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: “all'imposta sul valore aggiunto”, nella parte in cui nega al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell'IVA, a pena di inammissibilità del relativo ricorso. Considerato il parallelismo che corre tra l'accordo di composizione della crisi da indebitamento e il concordato preventivo disciplinato dalla  legge fallimentare rispetto alla generale falcidiabilità dei crediti privilegiati e tra questi anche dei crediti di natura tributaria, il diverso trattamento dell'IVA previsto dalla norma censurata crea un immediato ed ingiustificato disallineamento tra le procedure in discorso (Corte Cost., sent. n. 245 del 29/11/2019).

TERZO SETTORE

Erogazioni liberali in natura:

Il 30/01/2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro del 28/11/2019 avente ad oggetto le erogazioni liberali in natura in favore degli Enti del Terzo Settore.
Tali erogazioni debbono essere utilizzate dai predetti enti per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Sino al momento in cui non entrerà a pieno regime la riforma, possono essere destinatari delle erogazioni anche le ONLUS, nonché le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte inscritte negli appositi registri.
Il Decreto detta poi i criteri per stabilire l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura. Viene poi indicata la documentazione da predisporre e conservare.

SOCIETARIO

Passaggio generazionale:

La risposta ad Interpello n. 341 del 2019 si è soffermato su un complesso caso passaggio generazionale dell'azienda, attraverso la costituzione di una nuova società e una serie di atti societari con la società iniziale, rispetto ai quali l'Agenzia delle Entrate ha ravvisato un'ipotesi di abuso del diritto finalizzato a sterilizzare la tassazione altrimenti legata al recesso dei soci di prima generazione.

PENALE TRIBUTARIO

Indebita compensazione:

Il reato di indebita compensazione ex art. 10-quater. D.Lgs. 74/2000, riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non i contributi previdenziali e assistenziali, sul lato del debito che viene illegittimamente compensato, mentre il reato può venire in rilievo quanto i contributi vengono utilizzati come posta attiva messa in compensazione per ridurre artificiosamente il debito erariale (Cass. pen., 13/09/2019 n. 38042).


Danno di speciale tenuità:

La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219 comma 3 del RD 267/42, deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni a sua tutela. L'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la precisa dimostrazione del danno e quindi la mancanza delle scritture non consente di presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le ridotte dimensioni dell'impresa rendano plausibile un danno particolarmente tenue (Cass. pen., 24/09/2019 n. 39051).


Determinazione imposta evasa:

Per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, il giudice, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, deve tenere conto delle diverse finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che non può tenere conto dei costi non contabilizzati, a meno che non vi sia comunque la certezza o il ragionevole dubbio della loro esistenza. I componenti negativi non possono, cioè, essere puramente e semplicemente presunti (Cass. pen., 02/10/2019 n. 40412).


Omesso versamento ritenute:

Nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non sono necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, essendo sufficiente anche la spedizione di raccomandata con ricevuta di ritorno che si sia perfezionata per compiuta giacenza, salvo il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza. Inoltre, la contestazione dell'accertamento della violazione prescinde dall'iscrizione a ruolo delle somme, in quanto quest'ultima attiene al successivo procedimento di riscossione e non può assumere, perciò, rilevanza a fini penali (Cass. pen., 07/10/2019 n. 41056).


Possibile struttura mista del sequestro preventivo:

Nei reati tributari è legittimo il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che presenti una struttura “mista” cioè preveda in via principale il vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente (Cass. pen., 10/10/2019 n. 41626).


Occultamento scritture contabili e patteggiamento:

Il patteggiamento nel reato di occultamento o distruzione di scritture contabili non è condizionato all'estinzione integrale del debito o al ravvedimento operoso.
Infatti, tale fattispecie di reato non è ancorata all'esistenza di un profitto o di un danno erariale quantificabili, né prevede un meccanismo automatico di irrogazione di sanzione amministrativa. Ciò a meno che risulti che sia eventualmente maturato uno specifico debito erariale che avrebbe potuto essere estinto dal contribuente/imputato con gli istituti previsti dal sistema tributario (Cass. pen., 08/10/2019 n. 41133).


Omesso versamento Iva:

Il reato non è escluso se l'omesso versamento dell'IVA è dipeso dal mancato incasso dell'imposta a causa dell'altrui inadempimento, salvo che non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (Cass. pen., 16/10/2019 n. 42534).

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