Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 4/2020
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
LEGISLAZIONE DI URGENZA SULL'EMERGENZA CORONAVIRUS
Decreto Legge Cura Italia:
Qui di seguito si propone un fugace riepilogo, senza pretesa di esaustività, delle disposizioni del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, licenziato per far fronte all'emergenza economica scaturita dal diffondersi del Covid-19, con alcune esplicazioni e riflessioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17/03/2020.
Titolo I – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
Art. 1 – Finanziamento aggiunti per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio Sanitario nazionale
Art. 2 – Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute
Art. 3 – Potenziamento delle reti di assistenza territoriale
Art. 4 – Disciplina delle aree sanitarie temporanee
Art. 5 – Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici
Art. 6 – Requisizioni in uso o in proprietà
Dove si prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre con decreto la
requisizione in uso o in proprietà, verso ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e
medico-chirurgici, beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria,
per assicurare le forniture alle aziende ospedaliere o per implementare il numero di posti letto.
La requisizione in uso ha una durata massima di sei mesi oppure fino al termine dello stato di emergenza; la
requisizione in uso può trasformarsi, a determinate condizioni, in requisizione in proprietà.
I beni mobili il cui uso determina la consumazione o l'alterazione sono requisibili solo in proprietà.
È prevista un'indennità di requisizione con determinati criteri di calcolo, con un meccanismo
di eventuale offerta anche non formale della somma al proprietario.
La norma prevede inoltre una seconda fattispecie di requisizione, disposta dal Prefetto, avente ad oggetto
strutture alberghiere o altre strutture analoghe per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario o in permanenza domiciliare.
Viene infine stabilito che, in caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere
sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione.
Art. 7 – Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari
Art. 8 – Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari
Art. 9 – Potenziamento delle strutture della Sanità militare
Art. 10 – Potenziamento risorse umane dell'Inail
Art. 11 – Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità
Art. 12 – Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario
Art. 13 – Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie
Art. 14 – Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
Art. 15 – Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e disposizioni di protezione individuale
Dove è prevista la facoltà di produrre, importare e immettere in commercio mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni tramite autocertificazione
nel quale il produttore, l'importatore o chi le immette in commercio ne attestano, sotto la loro esclusiva
responsabilità, le caratteristiche tecniche.
Art. 16 – Ulteriori misure di protezione a favore di lavoratori e della collettività
Relativamente ai lavoratori, i quali, nello svolgimento delle loro attività, sono oggettivamente
impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.
Art. 17 – Disposizioni urgenti di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici
Art. 18 – Rifinanziamento fondi
Titolo II – Misure a sostegno del lavoro
Capo I – Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale
Art. 19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
In sintesi, i datori di lavoro, anche con un solo dipendente, possono accedere alla cassa integrazione in deroga
in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, presentando domanda di trattamento
di integrazione salariale con causale “emergenza Covid-19”. Il periodo è compreso tra il 23/02/2020 e
agosto 2020, per una durata massima di nove settimane.
Non è contemplata la stipula dell'accordo sindacale ma solo l'obbligo di informazione,
consultazione sindacale e l'esame congiunto con le organizzazioni di rappresentanza, svolti anche in
via telematica, entro tre giorni dalla presentazione della domanda.
Viene riconosciuto un limite massimo di spesa di 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps
provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga che esso è stato raggiunto anche in
via prospettica, l'Istituto cessa di prendere in considerazione ulteriori domande.
Si segnala che la Circolare Inps n. 38/2020, già emessa con riferimento all'art. 13 D.L. 9/2020 su analogo provvedimento limitato alle zone rosse, può fornire lumi in merito alle modalità operative alle quali attenersi, tenuto però in considerazione che è venuto meno l'obbligo di accordo sindacale.
Art. 20 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
Tali aziende possono comunque chiedere la concessione della misura di cui all'art. 19 per un periodo
non superiore a nove settimane.
Art. 21 – Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
Tali datori di lavoro possono comunque chiedere la concessione della misura di cui all'art. 19 sempre
per un periodo non superiore a nove settimane.
Art. 22 – Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga
Le Regioni possono riconoscere ai datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le
tutele in materia di sospensione o riduzione di orario, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga,
per la durata della sospensione del rapporto di lavoro o comunque per un periodo non superiore a nove
settimane; ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa con relativi oneri accessori.
Sono esclusi dalla misura i datori di lavoro domestico.
Viene riconosciuto un limite di spesa massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020.
Capo II – Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
Art. 23 – Congedo e indennità per lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla gestione separata e lavoratori autonomi
In via generale è riconosciuto al genitore il diritto di astenersi dal lavoro nei primi 12 anni di vita del
figlio per un periodo massimo di 10 mesi, con salvaguardia di parte del reddito a determinate condizioni
(in particolare indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi fino al
sesto anno di vita del figlio).
La norma in parola, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, prevede il diritto ad un congedo speciale per
un periodo, anche frazionato, non superiore a 15 giorni, in favore del genitore con figli di età non
superiore a 12 anni (non vi sono limiti di età in caso di figli portatori di handicap). Il genitore si vede
riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione figurativa, calcolata con diversi criteri
a seconda che si tratti di dipendente nel settore privato, di iscritto alla gestione separata e di altro autonomo
iscritto all'Inps.
La fruizione del congedo speciale è alternativa tra i due genitori per un totale complessivo di quindici
giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario
di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa
o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Per i genitori dipendenti del settore privato con figli tra i 12 e 16 anni potrà essere esercitato il diritto
all'astensione dell'attività lavorativa, con divieto di licenziamento e diritto a conservare
il posto di lavoro, senza indennità o contribuzione figurativa.
Le superiori disposizioni si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.
In via alternativa al congedo speciale il genitore lavoratore può chiedere un bonus per i servizi di
baby-sitting, nella misura massima di 600 euro da accreditare sul libretto di famiglia. Tale bonus è
riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps subordinatamente alla comunicazione
da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Viene stabilito un limite di spesa massimo di 1.261,1 milioni per l'anno 2020.
Art. 24 – Estensione durata permessi retribuiti
Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ex art. 33 L. 104/92 è
incrementato da ulteriori dodici giornate complessivi, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Art. 25 – Congedo e indennità per lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per
l'acquisto di servizi di baby-sitting per dipendenti del settore sanitario pubblico o privato accreditato
In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore
pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e della relativa indennità come stabilita
dall'art. 23, salvo che l'altro genitore usufruisca già di analogo beneficio.
Per i medici, infermieri e tecnici sanitari il bonus per servizi di baby-sitting per figli minori fino a 12 anni di
età è stabilito nella misura massima di 1.000 euro; questa disposizione si applica anche al
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica.
Viene stabilito un limite di spesa massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 26 – Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del
periodo di comporto.
Art. 27 – Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23/02/2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa attivi alla medesima data e iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il
mese di marzo pari a 600 euro, previa domanda.
L'indennità è erogata dall'Inps e viene stabilito un limite di spesa di 203,4
milioni di euro per l'anno 2020.
Con messaggio n. 1288, l'Inps ha anticipato la prossima pubblicazione di una Circolare con le indicazioni operative; diversamente dalle iniziali anticipazioni, non sembra che l'accesso alla misura avverrà tramite un click-day.
Art. 28 – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago
Art. 29 – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Ai lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro, non titolari di pensione e di rapporto
di lavoro dipendente, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Viene stabilito un limite di spesa di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 30 – Indennità lavoratori del settore agricolo
È prevista un'indennità per il mese di marzo di 600 euro.
Viene stabilito un limite di spesa di 396 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 31 – Incumulabilità tra indennità
Le indennità previste dagli articoli 27, 28, 9, 30 e 38 non sono cumulabili e non sono riconosciute ai
percettori del reddito di cittadinanza.
Art. 32 – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola
Art. 33 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione Naspi e Dis-Coll
Art. 34 – Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
A decorrere dal 23/02/2020 e sino al 01/06/2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni
previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail è sospeso di diritto.
Per le medesime materie e per lo stesso periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
Art. 35 – Disposizioni in materia di terzo settore
Il termine per l'adeguamento degli Statuti di Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di
promozione sociale e Imprese sociali slitta al 31/10/2020.
Per le Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri,
slitta al 31/10/2020 anche il termine per l'approvazione dei bilanci, in deroga alle previsioni legislative,
statutarie o regolamentari,
Art. 36 – Disposizioni in materia di patronati
Viene assegnata ai patronati la facoltà di acquisire il mandato di patrocinio in via telematica, da
regolarizzare una volta terminata l'emergenza, e di ridurre l'orario di apertura al pubblico.
Art. 37 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziale e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria per lavoratori domestici
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti in scadenza tra il 23/02/2020 e il 31/05/2020; i pagamenti
andranno poi effettuati entro il 10/06/2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.
I termini di prescrizione sono sospesi tra il 23/02/2020 e il 30/06/2020 e riprendono a decorrere alla fine del
periodo di sospensione; ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo.
Art. 38 – Indennità lavoratori dello spettacolo
Art. 39 – Disposizioni in materia di lavoro agile
Art. 40 – Sospensione delle misure di condizionalità
Art. 41 – Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione
Art. 42 – Disposizioni Inail
A partire dal 23/02/2020 e sino al 01/06/2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di
prestazioni erogate dall'Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine di tale periodo
di sospensione.
Sono altresì sospesi i termini di prescrizione.
Art. 43 – Contributi alle imprese pe la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
Art. 44 – Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19
Per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro
rapporto di lavoro, è istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza volto a garantire una indennità
nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 45 – Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico
Art. 46 – Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
Viene stabilito che, per 60 giorni a decorrere dalla entrata in vigore del decreto legge, è preclusa la
possibilità di disporre licenziamenti per ragioni economiche, sia individuali, sia collettivi, per tutti i
datori di lavoro, compresi quelli con un numero di dipendenti inferiore a quindici.
Viene specificamente impedito l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. 223/91.
Vengono altresì sospese retroattivamente tutte le procedure di mobilità avviate dopo il 23/02/2020.
Art. 47 – Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare
Art. 48 – Prestazioni individuali domiciliari
Disposizione finalizzata a sopperire alla sospensione dei servizi educativi e scolastici, delle attività
sociosanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per disabili.
Titolo III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
Art. 49 – Fondo centrale di garanzia PMI
In particolare, ma non solo, vengono previste per la durata di 9 mesi, in deroga alle vigenti disposizioni del
Fondi di cui all'art. 2, comma 100, L. 662/96:
- la concessione della garanzia a titolo gratuito;
- l'importo massimo garantito per singola impresa fino a 5 milioni di euro;
- gli interventi di garanzia diretta con copertura all'80% e gli interventi di riassicurazione con copertura al 90%;
- garanzie del Fondo su operazioni di rinegoziazione del debito.
Art. 50 – Modifiche alla disciplina Fir
Art- 51 – Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB
Art. 52 – Attuazione dell'art. 2, punto 1, della direttiva UE 2019/2177 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione
Art. 53 – Misure per il credito all'esportazione
Art. 54 – Attuazione del Fondo solidarietà mutui prima casa, cd. Fondo Gasparrini
Per un periodo di 9 mesi, il Fondo di cui all'art. 2, commi 475-480, L. 244/07:
- ammette ai benefici i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% nel trimestre successivo al 21/02/2020 rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019;
- non richiede la presentazione dell'ISEE.
Art. 55 – Misure di sostegno finanziario alle imprese
Sostituzione dell'art. 44-bis del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019.
La norma consente alle società di cedere a titolo oneroso, entro il 31/12/2020, i crediti pecuniari
vantati nei confronti di debitori inadempienti – per inadempimento si intende il mancato pagamento protratto
per oltre novanta giorni dalla scadenza – e trasformare in credito di imposta le attività per imposte
anticipate riferite a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ex art. 84 Tuir
e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ex art. 1, comma 4,
D.L. 201/11 (eccedenza Ace) non ancora dedotto né fruito sotto forma di credito di imposta alla data della
cessione.
Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui all'art. 84, comma 1,
Tuir. Ai fini della trasformazione in credito di imposta, i componenti possono essere considerati per un
ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate
in credito di imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione avviene alla data di efficacia della
cessione dei crediti. A decorrere da tale data per il cedente:
- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 Tuir relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito di imposta ai sensi della presente disposizione;
- non sono deducibili, né fruibili tramite credito di imposta, le eccedenze del suddetto rendimento nozionale relativo alle attività per imposte anticipate trasformate in credito di imposta.
I crediti di imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati
senza limiti di importo in compensazione, possono essere ceduti o possono essere chiesti a rimborso.
Tali crediti vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa
né alla base imponibile Irap.
La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta è condizionata
all'esercizio, da parte della società cedente, all'opzione ex art. 11, D.L. 59/2016;
l'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio
in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti e l'opzione ha efficacia a partire
dall'esercizio successivo.
Nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività
per imposte anticipate trasformabili in crediti di imposta ai sensi della presente disposizione nonché i crediti
di imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.
La disposizione in parola non si applica:
- alle società per le quali sia accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17 D.L.gs. 180/15 o lo stato di insolvenza ex art. 5 R.D. 267/42 o ex art. 2 D.Lgs. 14/2019;
- alle cessioni di crediti tra società che sono legate da rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. e tra società controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto.
Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese
L'epidemia da Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave
turbamento dell'economica ai sensi dell'art. 107 del TFUE.
Le attività imprenditoriali possono avvalersi, dietro comunicazione corredata da dichiarazione con la
quale l'impresa autocertifica ex art. 47 D.P.R. 445/00 di avere subito una temporanea carenza di
liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19, delle seguenti
misure di sostegno finanziario:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/02/2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30/09/2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/09/2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30/09/2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/09/2020 è sospeso fino al 30/09/2020 e il piano di rimborso delle rate e dei canoni è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, con facoltà delle imprese di richiedere la sospensione solo del rimborso in conto capitale.
È prevista la garanzia della sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, L. 662/96,
avente natura sussidiaria e concessa a titolo gratuito. Sono poi previste specifiche previsioni per
l'escussione di tale garanzia.
La norma definisce l'ambito operativo soggettivo delle micro, piccole e medie imprese secondo la
definizione data dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.
Dunque, si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica; in particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.
Art. 57 – Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia
Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., anche nella forma di garanzie di prima perdita su
portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito
che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato
a causa della emergenza epidemiologica, operanti in settori individuati con d.m. e che non hanno accesso al
Fondo di cui all'art. 2, comma 100, L. 662/96, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino
a un massimo dell'80% dell'esposizione assunta.
Art. 58 – Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81
Fino al 31/12/2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'art. 2 D.L. 251/81, può
essere disposta una sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate
in scadenza nel corso dell'anno 2020.
Art. 59 – Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare
l'emergenza Covid-19
Sono previste garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello
Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti alla gestione dell'emergenza
sanitaria.
Titolo IV – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
Art. 60 – Rimessione in termini per i versamenti
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed
assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16/03/2020 sono prorogati
al 20/03/2020.
La Risoluzione n. 20/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che la proroga è
applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.
Art. 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria
Viene modificato l'art. 8 D.L. 9/2020 che ha introdotto la sospensione in oggetto. Per un verso la
sospensione delle ritenute alla fonte viene limitata a quelle stabilite dagli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/73;
inoltre la sospensione, operante fino al 30/04/2019, non riguarda più soltanto le imprese turistico
recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, bensì vengono estese anche ad
un'ampia platea di soggetti:
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono impianti sportivi, palestre, club per danza, fitness, culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, cinematografi, discoteche, sale da ballo, night club, sale da gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere, eventi anche di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo, e religioso;
- soggetti che organizzano attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici, riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime e aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri ivi compresi impianti di risalita sciistici;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri che esercitano in via principale od esclusiva una delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/17.
Per tali soggetti i termini per i versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.
I versamenti sospesi sono effettuati senza sanzioni e interessi in unica soluzione entro il 31/05/2020 oppure
mediante rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive
professionistiche e dilettantistiche beneficiano della sospensione fino al 31/05/2020 e versano gli importi entro
il 30/06/2020 oppure con rateazione di cinque rate mensili a partire da giugno 2020.
La Risoluzione n. 20/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate ha indicato i codici Ateco interessati dall'art. 61.
Art. 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute
alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo
compreso tra l'8/3/2020 e il 31/05/2020, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 D.L. 9/2020
sui termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.
Questa sospensione riguarda tutti i settori economici.
Per i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni con ricavi o compensi non superiori a
2 milioni di euro nel 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l'8/3/2020 e
il 31/03/2020 relativi a:
- ritenute alla fonte e trattenute relativi all'addizionale regionale e comunale che operano in qualità di sostituti di imposta;
- Iva (quindi Iva relativa a febbraio e saldo Iva relativo al 2019);
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria.
Anche questa sospensione riguarda tutti i settori economici.
La sospensione dei versamenti Iva si applica, a prescindere dal volume di affari o dai compensi, ai soggetti
esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno sede legale od operativa nella Province di
Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza; mentre per i soggetti nelle zone individuate nel DPCM 01/03/2020
rimangono ferme le disposizioni dell'art. 1 D.M. 24/02/2020.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31/05/2020 o
mediante rateazione in massimo cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020.
Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019, i ricavi o compensi percepiti
tra l'entrata in vigore del decreto legge e il 31/03/2020 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto
da parte del sostituti di imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono di tale opzione rilasciano
apposita dichiarazione dalla quale risulta e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute
d'acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateazione fino a
un massimo di cinque rate di pari importo a partire da maggio 2020, senza sanzioni e interessi.
Si segnala che la Circolare INPS n. 37/2020 ha precisato, in merito alla
sospensione del versamento dei contributi in scadenza fino al 30/04/2020 disposta dagli artt. 5 e 8
D.L. 9/2020 (limitatamente alle ex zone rosse e agli operatori turistici di tutto il t.n.), che la sospensione
riguardava anche la quota a carico dei lavoratori dipendenti e, tuttavia, se il datore di lavoro opera la trattenuta
è tenuto obbligatoriamente a versarla alla scadenza ordinaria. Poiché la glossa del D.L. Cura Italia
riprende la formulazione del D.L. 9/20, è normale attendersi che le medesime istruzioni saranno
replicate.
Potrebbe essere rimasta ferma la scadenza del 31/03/2020 per l'invio della certificazione unica.
Art. 63 – Premio ai lavoratori dipendenti
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente
dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio per il mese di marzo
2020, che non concorre alla formazione de reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro
svolti presso la sede di lavoro.
I sostituti di imposta riconoscono in via automatica l'incentivo in questione a partire dalla retribuzione
corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di
fine anno.
I sostituti di imposta, a loro volta, recuperano l'incentivo tramite compensazione delle imposte.
Art. 64 – Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Ai soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni è riconosciuto, per il periodo di
imposta 2020, un credito di imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti
e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate, fino a un massimo di 20.000 euro.
Viene previsto un limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 65 – Credito di imposta per botteghe e negozi
Viene riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura del 60%
dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nella
categoria catastale C/1, utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Art. 66 – Incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuato nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli
enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche,
di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione dall'imposta lorda
sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro.
Per le erogazioni effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa, si applica l'art. 27 L. 133/99 e le
erogazioni sono deducibili ai fini dell'Irap.
Per la valorizzazione delle erogazioni liberali in natura si applica il D.M. del 28/11/2019 (v. Circolare tributaria n. 3/2020).
Art. 67 – Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori
Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di
controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Sono altresì sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per fornire risposta alle istanze
di interpello, nonché per regolarizzare le istanze di interpello.
Sono sospesi i termini:
- di cui all'art. 7, comma 2, D.Lgs. 128/15 (regime di adempimento collaborativo);
- di cui all'art. 1-bis D.L. 50/17 (procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata);
- di cui agli articoli 31-ter e 31-quater D.P.R. 600/73 (accordi preventivi per imprese con attività internazionale e procedure internazionali contro le doppie imposizioni);
- di cui all'art. 1, comma 37-43, L. 190/14 (accordo per evitare doppie imposizioni);
- previsti per le attività di accesso all'Anagrafe tributaria nelle procedure esecutive, salvo indifferibilità ed urgenza.
Opera la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli uffici degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 159/15. Ciò significa in particolare l'allungamento di due anni dei termini di decadenza per notificare gli avvisi di accertamento che sarebbero scaduti al 31/12/2020.
Sussiste incertezza se la sospensione in parola si applichi anche ai procedimenti di accertamento con
adesione, non espressamente previsti e potendosi anzi ricavare argomentazioni nel senso della loro esclusione.
È bene porre attenzione al raccordo tra l'eventuale sospensione amministrativa e quella diversa
prevista per la notifica dei ricorsi tributari, laddove la prima (31/05/2020) è più lunga della
seconda (15/04/2020 v. infra art. 83).
Tuttavia, la Circolare n. 5/E/2020 del 20/03/2020 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sospensione
del termine per la proposizione del ricorso recata dal citato articolo 83, fra l'altro, rileva anche in relazione
al decorso del termine per la formulazione dell'istanza di accertamento con adesione; da qui si deduce
la cumulatività dei due termini.
Si noti che la sospensione non è espressamente prevista per gli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati o formali e neppure per la rateazione delle cartelle, salvo voler ritenere comunque applicabile l'art. 12 D.Lgs. 159/2015 sulla sospensione derivata degli adempimenti anche processuali allorquando venga disposta la sospensione dei termini di versamento dei relativi tributi e contributi. Certa, invece, la sospensione per tutti dal 16 al 20 marzo.
Le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate – Riscossioni con le FAQ sono che:
- nel periodo 8 marzo / 31 maggio non saranno notificate cartelle di pagamento;
- in questo periodo non sarà attivata alcuna procedura di riscossione e nemmeno cautelare;
- le procedure cautelari e di riscossione sono sospese, pertanto, a seguito di notifica di preavviso di fermo o di ipoteca, il provvedimento non sarà disposto sino allo spirare del termine di sospensione;
- i versamenti oggetto di sospensione andranno effettuati entro il 30 giugno;
- viene confermato che la sospensione riguarda anche le rateazioni in corso ma poi le rate arretrate andranno pagate tutte entro il 30 giugno;
- le richieste di rateazione possono essere presentate anche durante il periodo di sospensione e saranno prese in considerazione.
L'Agenzia delle Dogane, con nota 95986 del 19/03/2020, ha precisato di non ritenere applicabile la sospensione in parola alle proprie attività e dunque le attività di accertamento e rettifica proseguiranno.
Art. 68 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo
tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
nonché degli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito. I versamenti oggetto di sospensione vanno poi
effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e si applica la
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 12, D.Lgs. 159/15.
La predetta previsione si applica anche:
- agli atti di cui all'art. 9, commi 3bis - 3sexies, D.L. 16/2012 (Agenzia delle Dogane);
- alle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910 emesse dagli enti territoriali;
- agli atti di cui all'art. 1, comma 792, L. 160/19 (attività di accertamento e riscossione enti locali).
È differito al 31/05/2020 il termine di versamento del 28/02/2020 di cui all'art. 3, commi 2 lett. b)
e 23, e all'art. 5, comma 1, lett. d), D.L. 119/18 e di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. b), n. 2,
D.L. 34/19 (rottamazione). È differito al 31/05/2020 il termine di versamento del 31/03/2020 di cui
all'art. 1, comma 190, L. 145/18 (saldo e stralcio contribuenti in difficoltà economica).
Tale proroga deve ritenersi efficace anche per gli accertamenti su tributi locali.
Non pare che la sospensione dei termini per la notifica degli atti di recupero valga per l'Inps, per le Casse di previdenza professionale e per gli altri enti di previdenza, per i quali si applicherebbe solo la sospensione prevista dagli artt. 33 e 36 di durata pari a quella della sospensione dei versamenti.
La Circolare n. 5/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate precisa che per gli
Avvisi di accertamento esecutivi non vale il termine di sospensione fino al 31 maggio e quindi il pagamento
entro il 30 giugno, bensì trova applicazione indiretta la sospensione processuale fino al 15 aprile 2020.
Questa lettura potrebbe trovare applicazione anche per l'istituto dell'acquiescenza.
Art. 69 – Proroga dei versamenti nel settore dei giochi
Art. 70 – Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
Art. 71 – Menzione per la rinuncia alle sospensioni
Verranno previste forme di menzione per i contribuenti che, non avvalendosi delle sospensioni dei versamenti,
effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze.
Titolo V – Ulteriori disposizioni
Capo I – Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19
Art. 72 – Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese
È istituito il Fondo per la promozione integrata, finalizzato a:
- realizzare una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza;
- potenziare le attività di promozione del sistema Paese;
- cofinanziare iniziative di promozione dirette a mercati esteri;
- concedere cofinanziamenti a fondo perduto.
Art. 73 – Semplificazioni in materia di organi collegiali
Art. 74 – Misure per la funzionalità di Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno
Art. 75 – Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese
Art. 76 – Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza Covid-19
Art. 77 – Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
Art. 78 – Misure in favore del settore agricolo e della pesca
Art. 79 – Misure urgenti per il trasporto aereo
Art. 80 – Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo
Art. 81 – Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020
Il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo relativo alla riduzione del numero dei
parlamentari è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha
ammesso.
Art. 82 – Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche
Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19 e contenerne
gli effetti in materia di giustizia civile, tributaria e militare
Dal 09/03/2020 al 15/04/2020 le udienze di procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari
sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15/04/2020. Dal 09/03/2020 al 15/04/2020 è sospeso
il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Per quanto qui interessa, si intendono altresì sospesi per la stessa durata i termini per la notifica del
ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, nonché il termine di durata della mediazione.
Pur mancando previsioni specifiche di sospensione degli altri termini processuali nell'ambito del processo tributaria, che non sia quello di notifica del ricorso e della mediazione, l'ultimo comma dispone che le disposizioni dell'articolo in parola, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributario, sicché deve ritenersi che la sospensione valga anche per la costituzione in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 5/E/2020 del 20/03/2020, ha chiarito che la sospensione del
termine per l'impugnazione degli Avvisi di accertamento implica altresì la sospensione del
termine di pagamento degli importi intimati.
Inoltre la medesima Circolare conferma che il periodo di sospensione non viene preso inconsiderazione nel
decorso del termine di impugnazione e se la notifica dell'atto impositivo è avvenuta
all'interno di detto periodo, il termine di ricorso parte dal 16/04/2020.
Si ribadisce la mancanza di coordinamento espresso tra la sospensione dei termini processuali e quella dei termini amministrativi (v. supra art. 67).
Art. 84 – Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa
Art. 85 – Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti
in materia di giustizia contabile
Art. 86 – Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del Covid-19
Art. 87 – Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali
Art. 88 – Rimborso dei contratti di soggiorno e di risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti di spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
Le disposizioni dell'art. 28 D.L. 9/2020 (sul rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici) si applicano
anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della
prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 D.L. 6/2020.
I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, istanza di rimborso
al venditore, allegando il titolo di acquisto; segue entro trenta giorni, l'emissione di un voucher di pari
importo da utilizzare entro un anno.
Art. 89 – Fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo
Art. 90 – Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura
Art. 91 – Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici
Art. 92 – Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone
Art. 93 – Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
Art. 94 – Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo
Art. 95 – Sospensione versamenti canoni per il settore sportive
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni
sportive professionistiche e dilettantistiche sono sospesi fino al 31/05/2020 i termini di pagamento dei canoni
di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
I versamenti sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30/06/2020 oppure mediante
rateazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020.
Art. 96 – Indennità collaboratori sportivi
Art. 97 – Aumenti anticipazioni Fondo sviluppo e coesione
Art. 98 – Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa
Art. 99 – Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica
Art. 100 – Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca
Art. 101 – Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
Art. 102 – Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
Art. 103 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
Ai fini del computo dei termini ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data
del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima
data e quella del 15/04/2020.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in
scadenza tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020 conservano la loro validità fino al 15/06/2020.
L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso abitativo, è sospesa fino
al 30/06/2020.
Art. 104 – Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da
amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto è prorogata al 31/08/2020, salvo ai fini dell'espatrio.
Art. 105 – Ulteriori misure per il settore agricolo
Art. 106 – Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società
In deroga all'art. 2364, comma 2, e 2478-bis c.c. o alle disposizioni statutarie, l'assemblea
ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Con l'avviso di convocazione possono essere previste modalità di espressione del voto a
distanza, senza necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
Le società a responsabilità limitata, in deroga all'art. 2479, comma 4, c.c. e alle
disposizioni statutarie, possono consentire che la consultazione e il consenso venga espresso per iscritto.
Regole particolari sono previste per società per azioni, banche popolari, banche di credito cooperativo,
società cooperative e mutue assicuratrici.
Art. 107 – Differimento di termini amministrativo-contabili
Il termine per l'approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio per l'anno 2019 di enti e
organismi pubblici diversi dalle società, slitta al 31/06/2020 per gli enti destinatari degli obblighi di cui
al D.Lgs. 91/2011 e al 31/05/2020 per quelli indicati dal D.Lgs. 118/2011 (il termine ordinario cadrebbe al 30/04).
Ne consegue altresì lo slittamento del termine per la delibera del bilancio di previsione.
Viene prorogato al 30/09/2020 anche il termine per l'approvazione del rendiconto o del bilancio per gli
organi vigilanti.
Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari è differito al 30/06/2020.
Art. 108 – Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale
Art. 109 – Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza Covid-19
Art. 110 – Rinvio questionari Sose
Art. 111 – Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario
Art. 112 – Sospensione quota capitale mutui enti locali
Art. 113 – Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti
Art. 114 – Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni
Art. 115 – Straordinario polizia locale
Art. 116 – Termini riorganizzazione Ministeri
Art. 117 – Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Art. 118 – Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali
Art. 119 – Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio
Viene riconosciuto un contributo economico mensile di 600 euro per un massimo di tre mese e parametrato
all'effettivo periodo di sospensione. Tale contributo non concorre alla formazione del reddito.
Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non
è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente
decreto.
Art. 120 – Piattaforme per la didattica a distanza
Art. 121 – Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari
Art. 122 – Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologico
Art. 123 – Disposizioni in materia di detenzione domiciliare
Art. 124 – Licenze premio straordinario per i detenuti in regime di semilibertà
Art. 125 – Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni
Art. 126 – Disposizioni finanziarie
Art. 127 – Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17/03/2020).