Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 5/2020
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
LEGISLAZIONE DI URGENZA SULL'EMERGENZA CORONAVIRUS
Sintesi dei contenuti del Decreto Legge n. 23 dell'8/04/2020 (c.d. Decreto liquidità).
Ci si soffermerà, in particolare, sul supporto alla liquidità delle imprese, con una breve analisi di raccordo rispetto alle misure di sostegno già previste nel D.L. 18/2020.
Vi sarà anche una rapida disamina su alcune problematiche nella predisposizione dei bilanci.
Misure di accesso al credito per le imprese
Art. 1
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)
Vengono dettati specifici requisiti oggettivi (tipo di finanziamento), quantitativi (dimensionali su azienda e fatturato)
e qualitativi (influenza sull'economia domestica) che le imprese debbono rispettare e le banche verificare
in qualche modo.
L'art. 1 - che si affianca alle misure di sostegno al finanziamento previste dall'art. 13 D.L. 23/2020 e dall'art. 57 D.L. 18/2020 (v. infra) - prevede la partecipazione di SACE S.p.a. ed è una misura destinata alle imprese che superano i 499 dipendenti, nonché alle PMI che abbiano pienamente utilizzato il Fondo di garanzia. Per maggiori informazioni è possibile estrarre il disciplinare che SACE ha diffuso agli istituti di credito.
La garanzia varia dal 70 al 90% a seconda delle dimensioni dell'impresa.
La garanzia del SACE non è gratuita ancorché i costi siano estremamente ridotti.
In data 20/04/2020 SACE e l'Associazione Bancaria Italiana hanno definito congiuntamente le modalità operative e i termini di rilascio per i finanziamenti garantiti da SACE (“Garanzia Italia”) e controgarantiti dallo Stato. All'indirizzo https://www.sacesimest.it/garanziaitalia è a disposizione anche un simulatore, unitamente a tutte le informazioni.
In base alla Circolare ABI 09/04/2020 le PMI per accedere alla garanzia SACE devono prima avere esaurito il plafond del fondo ex art. 2, comma 100, L. 662/1996 istituito dal Mediocredito centrale.
Non possono accedere al Fondo né le imprese che al 29/02/2020 si trovano sofferenza (NPE non performing exposure), sia quelle che al 31/12/2019 sono in "difficoltà" tale da intendersi:
- S.r.l. costituite da almeno di tre anni le cui perdite eccedenti le riserve sono maggiori della metà del capitale sociale sottoscritto;
- S.n.c. e S.a.s. costituite da almeno tre anni le cui perdite sono maggiori della metà dei fondi propri;
- imprese in procedura concorsuale per insolvenza o che ne soddisfano le condizioni;
- imprese che negli ultimi due anni hanno avuto un rapporto tra debito e patrimonio netto superiore a 7,5 e un quoziente EDIBTA/interessi inferiore a 1
Si segnala il regime di privilegio del garante che si surroga al creditore principale, prioritario sugli altri crediti ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 123/1998, e dell'art. 8-bis, comma 3, D.L. 3/2015. Tale normativa potrebbe essere applicabile anche in favore di SACE.
Articolo 13
(Fondo centrale di garanzia PMI)
La norma prevede, tra gli altri, il famoso finanziamento fino a 25.000 euro (e comunque fino al 25% del fatturato dell'anno 2019) interamente garantito dallo Stato, con restituzione in 72 mesi, preammortamento in 24 mesi e tasso di interesse agevolato, per le imprese fino a 499 dipendenti.
Seppure il finanziamento possa essere erogato dall'Istituto bancario senza attendere l'esito dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo, un'istruttoria va comunque svolta, come dimostra l'articolato modulo di richiesta predisposto dal MISE da presentare alla banca o al confidi. Infatti, bisogna verificare innanzi tutto che il richiedente eserciti attività di impresa di lavoro autonomo e risponda ai requisiti della PMI; poi andrà appurato se l'ammontare dei ricavi/compensi è superiore a 100.000 o, se inferiore, è il quadruplo del finanziamento richiesto, acquisendo l'ultimo bilancio o l'ultima dichiarazione dei redditi, i cui dati comunque possono essere autocertificati dal richiedente. Inoltre, bisognerà verificare che l'interessato non abbia esposizioni classificate a sofferenza o non abbia, nei confronti dell'istituto, esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute o sconfinanti deteriorate, salvo che tale qualificazione non sia precedente al 31/01/2020.
La Banca d'Italia, con Raccomandazione del 10/04/2020 richiama gli Istituti a tenere conto del complesso degli ulteriori elementi informativi disponibili sul profilo di rischio del richiedente.
Tutto ciò, unitamente alla capienza limitata dei fondi disponibili, induce a ritenere che l'erogazione del finanziamento sarà tutt'altro che automatica.
Rimane ferma la possibilità di chiedere garanzie al 90% per finanziamenti alle PMI di importo superiore o garanzie all'80% per rinegoziazioni di finanziamenti già esistenti.
L'ammontare massimo garantito dal Fondo è di € 5.000.000 per ciascuna impresa; fino al 31/12/2020.
Va ricordato l'altro canale di finanziamento dettato dall'art. 57 D.L. 18/2020 (v. infra) che sarà veicolato tramite decreto attuativo del MEF e MISE; in linea di massima ci sarà una controgaranzia dell'80% a favore della Cassa depositi e prestiti su finziamenti che a sua volta quest'ultima garantisce nella misura dell'80%, di modo che il rischio sarà diviso per il 20% in capo all'istituto bancario, per il 16% alla Cassa depositi e prestiti e il 64% al Fondo ministeriale che controgarantisce.
La Circolare ABI del 24/04/2020 ha confermato l'interpretazione per cui il finanziamento fino al 25% del fatturato o fino a 25.000 con garanzia (lett. m) è incompatibile con un utilizzo immediato a chiusura di altre esposizioni già esistente; la singola banca, poi , potrà comunque consentire un utilizzo a rientro di altre esposizioni ma, senza poter richiedere le garanzie statali al 100%, bensì all'80% ex lett. e), In questo caso, tuttavia, il nuovo finanziamento dovrà essere incrementato di almeno il 10% dell'importo oggetto di rinegoziazione.
Diversamente la garanzia tramite SACE non potrà essere in nessun caso destinato a rifinanziamento neanche parziale (v. FAQ sito internet SACE - garanzia Italia)
Art. 56, D.L. 18/2020
Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese
[l'analisi viene anticipata in questa sede, dedicata al D.L. 23/2020, per coerenza espositiva rispetto all'unitarietà degli argomenti]
La norma è essenzialmente dedicata a salvaguardare i finanziamenti bancari già in essere. Attualmente le imprese possono beneficiare di due strade:
- il ridetto art. 56, D.L. 18/20;
- l'accordo tra ABI e rappresentanze delle imprese (Accordo per il credito 2019 come modificato dall'Addendum 06/03/2020).
L'art. 56 prevede:
-
Divieto di revoca degli affidamenti per linee a revoca fino al 30/09/2020 (scoperti di conto), linee autoliquidanti (anticipo fatture/Ri.Ba/export/contratti, linee di factoring):
- la misura riguarda l'affidamento totale concesso (sia parte utilizzata che parte non utilizzata) in essere al 29/02/2020;
- l'impresa deve inviare apposita comunicazione alla banca con la quale dichiara di volersi avvalere della misura e autocertifica di avere subìto in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19;
- le posizioni non devono essere classificate come “deteriorate”;
- il divieto cessa al 30/09/2020.
-
Proroga fino al 30/09/2020 per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/09/2020:
- la misura riguarda l'importo totale concesso fino al 30/09/2020;
- comunicazione e autocertificazione come sopra;
- la proroga deve essere effettuata alle medesime condizioni. Non è quindi possibile prevedere costi di istruttoria o modifiche dei tassi
-
Sospensione per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020:
- la misura riguarda l'importo delle rate o dei canoni di leasing che scadono dopo il 17/03/2020 fino al 30/09/2020;
- comunicazione e autocertificazione come sopra;
- il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente gli elementi accessori secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le imprese. Non è quindi possibile prevedere costi di istruttoria o modifiche dei tassi.
Lo strumento è destinato alle micro, piccole e medie imprese, incluse le cooperative ed imprese sociali, aventi sede in Italia le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.
Parrebbero escluse le rate di mutui, leasing e prestiti già scaduti alla data di entrata in vigore del provvedimento.
L'Addendum all'accordo ABI prevede che la nuova moratoria è stata estesa ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020, con possibilità di chiederne la sospensione o l'allungamento. Riguarda le PMI operanti in Italia appartenenti a tutti i settori, prive di posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Consente di ottenere:
- la sospensione del pagamento in linea capitale fino a 12 mesi di finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e di operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare;
- l'allungamento di mutui fino al 100% della durata residua;
- l'allungamento di finanziamenti a breve termine e di credito agrario, rispettivamente fino a 270 e 120 giorni.
Il termine per accedere all'accordo è il 31 dicembre 2020.
Potrebbero derivare maggiori interessi passivi in funzione dei maggiori oneri che la banca sostiene per l'operazione o del maggiore rischio di credito.
Art. 2
(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)
[si torna al D.L. 23/2020]
Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori.
Art. 4
(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)
Norma dedicata ai contratti bancari e finanziari.
Art. 5
(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)
Entrata in vigore posticipata al 01/09/2021.
Art. 6
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)
La norma prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quattro, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.
Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
La Relazione Illustrativa precisa che “la norma mira ad evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa - palesemente abnorme - tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità anche per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi a responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal Codice civile in termine di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell'emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale”.
La Relazione si riferisce alla perdita del capitale “verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020” mentre la norma parla di esercizi “chiusi entro la predetta data”. Nella seconda (e diversa) glossa sarebbero quasi certamente comprese le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare, quindi anche quelli chiusi prima del 31/12/2020.
Tuttavia, è bene precisare che gli eventi del 2020 ben possono impattare sul bilancio 2019 (es. per svalutazioni del magazzino e perdite su crediti) e qui le problematiche non vengono sufficientemente chiarite dalla norma.
Articolo 7
(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)
La norma dispone che, nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, co. 1, n. 1), c.c., può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'art. 106 D.L. 18/2020. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Tali disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Secondo una prima analisi la problematica della continuità sul bilancio dell'esercizio 2019 sarebbe superato se il requisito della continuità fosse soddisfatto nel bilancio dell'esercizio 2018. Tuttavia, la continuità aziendale andrebbe verificata sui 12 mesi che seguono l'esercizio per il quale si redige il bilancio e non sullo stesso periodo al quale si riferisce il bilancio, come sembrerebbe presupporre la norma.
Secondo il documento 20/04/2020 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti - L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali, prime indicazioni - si deve preliminarmente osservare che la norma, pur riferendosi direttamente alla «redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020», si applica, in virtù del richiamo fatto al comma 2, anche ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 non ancora approvati (…) Si pone il problema se vadano utilizzate, per l'accertamento della continuità, i risultati dell'esercizio antecedente il cui bilancio risulti già approvato, ossia quello chiuso al 31 dicembre 2018, oppure quelli risultanti da una situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre 2019 (…) con riferimento ai bilanci 2019 e 2020 … in assenza del presupposto di continuità aziendale:
- se legata agli effetti dell'emergenza del Covid-19, in linea con il decreto liquidità, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;
- se non legata agli effetti dell'emergenza del Covid-19, quindi già antecedente al 23 febbraio 2019, il bilancio è predisposto per mezzo dell'utilizzo dei principi “deformati”, e in base alle indicazioni contenute nell'OIC 11.
Assumono, quindi, rilevanza specifica le informazioni qualitative e quantitative, attraverso le quali va illustrato lo scenario (o gli scenari) di riferimento su «un prevedibile arco temporale futuro» che, a fronte dell'emergenza sanitaria in atto, deve necessariamente essere esteso. Inoltre, la tempestività e la portata delle informazioni presentate devono essere connotate da un adeguato livello di affidabilità e verificabilità.
Per i bilanci relativi all'esercizio 2019 - scrive la Fondazione - l'insorgere dell'emergenza sanitaria è un fatto manifestatosi successivamente al 31 dicembre 2019, così come non si sono avuti effetti economici rilevanti a essa riconducibili sino al mese di marzo del 2020. Per questa ragione, si ritiene di potere escludere, per il bilancio 2019, interventi sui valori di bilancio per tenere conto degli effetti economici, finanziari e patrimoniali per ragioni derivanti dall'emergenza manifestatasi nei primi mesi del 2020, considerata la loro non pertinenza sotto il profilo della competenza economica e tenuto conto, peraltro, delle significative incertezze gravanti sugli stessi. Tenuto conto che, per la gran parte delle imprese, l'evento è successivo alla chiusura dell'esercizio e che si tratta di un fenomeno avente caratteristiche del tutto peculiari, si suggerisce di inserire in un unico punto le due tipologie informative (fatti di rilievo ed evoluzione prevedibile), così da rendere l'informativa più strutturata ed efficace, rinviando se del caso dalla relazione sulla gestione alla nota integrativa.
Le disposizioni temporanee si applicano anche ai bilanci degli esercizi che si chiuderanno al 31 dicembre 2020. Nonostante il legislatore non ne faccia esplicita menzione, si può ragionevolmente ritenere, in linea con la ratio della norma, che il disposto sia applicabile - in attesa di chiarimenti ufficiali - ai bilanci consolidati oltre che ai bilanci infra annuali che si chiudono nel corso dell'anno solare 2020. L'esercizio 2020 è l'anno in cui gli effetti della crisi si manifesteranno in modo evidente. Premesso che le disposizioni di legge che potrebbero portare alla impossibilità di proseguire la gestione (si pensi agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e ter, 2484 n. 4, 254-duodecies del codice civile) sono state disattivate ex lege dall'art. 6 del decreto liquidità fino alla data del 31 dicembre 2020, si ritiene ancor più fondamentale, come approccio generale, salvaguardare la funzione informativa del bilancio, onde permettere a tale documento di mostrare le eventuali perdite subite e programmare in modo appropriato la gestione futura. Non appare, tuttavia, necessario “modificare” i principi o proporre soluzioni contabili ad hoc; piuttosto, è sufficiente attuare un percorso interpretativo per applicare i principi alla luce di un fenomeno peculiare. Gli aspetti da approfondire sono:
- il mantenimento delle previsioni normative in tema di informativa ai soci e l'ampliamento, secondo linee guida definite, della parte illustrativa degli effetti Covid-19, riprendendo anche quanto deciso in merito al bilancio 2019;
- l'identificazione dell'impatto della crisi sul reddito prodotto e su alcuni indicatori alternativi di performance, con particolare riguardo all'Ebitda, utilizzato in molti covenant
- il suggerimento alle imprese di modeste dimensioni di tenere sistemi di controllo interno della gestione della liquidità;
- la modalità di trattamento contabile e di illustrazione dell'eventuale risarcimento statale o delle eventuali agevolazioni ricevute.
Il tema della stima della perdita durevole di valore assume particolare rilievo, nella situazione attuale e prospettica, in quanto diviene e diverrà complesso determinare il valore recuperabile. In particolare, gli elementi di problematicità riguardano:
- la prospettiva di lungo termine, laddove occorre identificare l'orizzonte di riferimento, visto che l'evoluzione attuale influirà in modo determinante sul futuro;
- il valore d'uso, il quale si prospetta di stima complessa, vista la presunta aleatorietà dei flussi di cassa attesi;
- il fair value, poiché i valori di mercato potranno non essere affidabili.
In questo quadro, alcuni temi per i quali pare rendersi necessario un approfondimento sono:
- le modalità tramite cui identificare gli effetti economici e finanziari derivanti dal Covid-19;
- le modalità operative per lo svolgimento del test di impairment e, in particolare, le modalità di determinazione del valore terminale dell'attività esaminata;
- le condizioni per poter effettuare tale test;
- la ridefinizione del ruolo e della tipologia degli indicatori utilizzati per identificare i sintomi della svalutazione;
- l'identificazione dei valori maggiormente critici, quali le valutazioni a fair value, i crediti, il magazzino.
Ovviamente, la ponderazione nei processi di impairment di condizioni future che risentano, sia pure in via mediata ed indiretta, dell'emergenza sanitaria, rischia di reintrodurre, di fatto, valutazioni sulla continuità “congelate” dal legislatore, creando situazione di potenziale conflitto con le disposizioni normative.
Art. 8
(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)
Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497quinquies (postergazione).
Art. 9
(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)
Termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 prorogati di sei mesi.
Possibile istanza del debitore al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione.
Art. 10
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)
Tutti i ricorsi depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili, salvo su richiesta del pubblico ministero quando accompagnata da domanda di emissione dei provvedimenti ex art. 15, co. 8, R.D. 267/42.
Quando fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli artt. 10 (l'anno dalla cessazione attività) e 69-bis R.D. 267/42 (azioni revocatorie).
Art. 11
(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)
I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
Art. 12
(Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)
Per lavoratori autonomi. Accesso consentito per mutui in ammortamento da meno di un anno.
Art. 14
(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)
Tutela settori strategici
Art. 15
(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)
Art. 16
(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)
Art. 17
(Modifiche all' articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
Misure fiscali e contabili
Art. 18
(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)
Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:
- Iva;
- ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
- contributi previdenziali e assistenziali;
- dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Stessa sospensione vale per i contribuenti con ricavi superiori a 50 milioni se hanno subìto una flessione di almeno il 50%.
Sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.
Versamento in unica soluzione degli importi sospesi entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Art. 19
(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)
Articolo 20
(Metodo previsionale acconti giugno)
Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Valevole per gli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Art. 21
(Rimessione in termini per i versamenti)
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
Art. 22
(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)
Art. 23
(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)
Validità fino al 30 giugno 2020.
Art. 24
(Termini agevolazioni prima casa)
Sospensione nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 per adempiere agli oneri derivanti dall'agevolazione in parola.
Art. 25
(Assistenza fiscale a distanza)
Delega al CAF o al professionista abilitato anche in via telematica. Compresi dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni INPS.
Ciò implica che vi dovrà essere una futura collaborzione del contribuente per sanare la sottoscrizione.
Art. 26
(Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)
Art. 27
(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)
Art. 28
(Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n.124 del 2019)
Art. 29
(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)
Art. 30
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)
Art. 31
(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)
Art. 32
(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)
Art. 33
(Proroga organi e rendiconti)
Art. 34
(Divieto di cumulo pensioni e redditi)
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.
Nella Relazione illustrativa al decreto si precisa che sarebbero esclusi i titolari di trattamento pensionistico diretto, mentre sarebbero inclusi quelli titolari di pensione di reversibilità o indiretta.
Art. 35
(Pin Inps)
Termini processuali e procedimentali
Art. 36
(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)
Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all' 11 maggio 2020.
Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.
La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.
Art. 37
(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)
Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.
Materia di salute e lavoro
Art. 38
(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)
Art. 39
(Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)
Art. 40
(Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)
Art. 41
(Disposizioni in materia di lavoro)
Art. 42
(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)
Art. 43
(Disposizioni finanziarie)
Art. 44
(Entrata in vigore)
Dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (quindi dal 09/04/2020).
Decreto Legge Cura Italia convertito in Legge:
Qui di seguito una sintesi, non esaustiva, delle modifiche e integrazioni intervenute in sede di conversione del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2019 (v. Circolare 4/2020) in Legge n. 27 del 24/04/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/04/2020.
Titolo I - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
Articolo 2-septies
(Disposizioni urgenti in materia di volontariato)
1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata dello stato emergenziale, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La norma fa riferimento al Codice del Terzo Settore ed esattamente alla disposizione che dichiara l'incompatibilità del “volontario” con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria.
Articolo 4-ter
(Assistenza ad alunni e a persone con disabilità)
1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle attività previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 13
(Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)
1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.
Articolo 14
(Sorveglianza sanitaria)
1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica:
- agli operatori sanitari;
- agli operatori dei servizi pubblici essenziali;
- ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.
2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
Articolo 17-bis
(Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)
1. Fino al termine dello stato di emergenza …. per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero … nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale … i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile … e i soggetti attuatori … nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure … possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.
3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
4. Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente.
5. … i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire un'informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.
6. Al termine dello stato di emergenza … i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.
Articolo 17-quater
(Proroga di validità della tessera sanitaria)
1. La validità delle tessere sanitarie … con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la validità come tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l'azienda sanitaria locale di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).
Capo I - Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale
Art. 19
(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)
Vengono inseriti i commi 10-bis, 10-ter e 10-quater (domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi).
Articolo 19-bis
(Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine)
1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.
Art. 20
(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)
Inseriti i commi 7-bis e 7-ter, raccordando l'art. 20 con il 19.
Art. 22
(Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga)
Alcune modifiche al testo originario e inserimento di nuove disposizioni ai commi dall'8-bis all'8-quinques.
Articolo 22-bis
(Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o «come concausa» del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
Capo II - Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
Art. 24
(Estensione durata permessi retribuiti)
2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il beneficio non può essere cumulato con quanto previsto all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo periodo del presente comma si intende riferita anche al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.
Art. 35
(Disposizioni in materia di terzo settore)
Confermato il termine al 31/10/2020 per l'adeguamento degli Statuti e per l'approvazione dei bilanci.
Viene inoltre prevista l'autorizzazione a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020, con proroga a questa stessa data dei termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.
3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di un anno di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 [Disciplina dell'istituto del cinque per mille], che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione delle somme.
3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Articolo 44-bis
(Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2020)
Articolo 46
(Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)
Inserito l'inciso “fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto”.
Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
Art. 49
(Fondo centrale di garanzia PMI)
Articolo abrogato dal D.L. 23/2020.
Articolo 49-bis
(Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2020)
Art. 54
(Attuazione del Fondo solidarietà mutui prima casa, cd. Fondo Gasparrini)
Qualche modifica e integrazione.
Articolo 54-bis
(Fondo Simest)
Articolo 54-ter
(Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
Articolo 54-quater
(Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)
1. Per l'anno 2020, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Gli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.360.000 euro per l'anno 2020, sono a carico del Fondo di cui al medesimo articolo 14. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell'articolo 126.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1.
Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
Art. 61
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)
Viene parzialmente ridescritta la glossa della norma, accorpando inoltre quanto previsto dall'art. 8, D.L. 9/2020, che viene contestualmente abrogato.
Nella platea dei soggetti interessati dalla disposizione vengono inseriti “a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator”, “s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”. Questi soggetti potranno beneficiare di una sospensione retroattiva, a beneficio di eventuali versamenti non eseguiti.
Altra novità riguarda le società e associazioni sportive dilettantistiche, come pure professionistiche, per le quali la sospensione viene estesa all'Iva.
Articolo 61-bis
(Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020)
Articolo 62-bis
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato)
Art. 65 - Credito di imposta per botteghe e negozi
2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Art. 66
(Incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica)
Aggiunto il riferimento “alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti”.
Art. 71
(Menzione per la rinuncia alle sospensioni)
Viene specificato che “Con il medesimo decreto il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità”.
Articolo 71-bis
(Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale)
Titolo V - Ulteriori disposizioni
Capo I - Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19
Articolo 72
(Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà)
Inseriti i commi da 4-bis a 4-quater per l'assistenza ai cittadini italiani all'estero.
Articolo 72-bis
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)
1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2020.
2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi …
Articolo 72-ter
(Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)
1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia, a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento ...
Articolo 72-quater
(Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza da COVID-19)
Art. 78
(Misure in favore del settore agricolo e della pesca)
Vi sono importanti innesti.
Art. 83
(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, tributaria e militare)
Compaiono importanti modifiche e integrazioni.
Si segnalano:
- il comma 11-bis, ai sensi del quale “Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
- il comma 20-ter “Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.
Art. 84
(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)
Alcune modifiche.
Art. 85
(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)
Alcune modifiche
Art. 86
(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del Covid-19)
Articolo 86-bis
(Disposizioni in materia di immigrazione)
Art. 87
(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure Concorsuali)
Viene precisato che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
Vi sono ulteriori modifiche e integrazioni.
Articolo 87-bis
(Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico)
Articolo 88-bis
(Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)
Articolo 90-bis
(Carta della famiglia)
1. Per l'anno 2020, la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.
2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Articolo 92
(Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli)
Alcune modifiche e integrazioni.
Art. 103
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
Viene aggiunto che “Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”.
La norma vede l'inserimento di ulteriori commi.
Articolo 103-bis
(Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci)
Art. 106
(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)
Inserito il comma “8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.
Art. 108
(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)
Con il comma 1-bis si specifica che “Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza”.
Articolo 113-bis
(Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale)
Articolo 121-ter
(Conservazione della validità dell'anno scolastico 2019/2020)
PROVVEDIMENTI DI PRASSI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS
Si segnalano:
-
la Circolare 8/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate su:
- proroga e sospensione termini per versamenti e altri adempimenti;
- sospensione attività enti impositori, versamento carichi affidati all'agente della riscossione e termini procedimenti tributari;
- misure specifiche a sostegno delle imprese;
- misure specifiche a sostegno dei lavoratori;
- ed altre indicazioni sempre sul Decreto Legge n. 18/2020.
- la Circolare 10/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate sul rinvio delle udienze nel processo tributario e sulla sospensione dei termini processuali.
- il Decreto Ministeriale del 06/04/2020 per l'erogazione dell'indennità agli sportivi.
- la Risoluzione 18/E/2020 che si sofferma sul premio ai lavoratori che hanno proseguito lo svolgimento dell'attività lavorativa. Precisa l'Agenzia delle Entrate che il premio non spetta al lavoratore che non ha svolto l'attività lavorativa presso la sede di lavoro in quanto ha espletato la prestazione in telelavoro o smart working o è stato assente per qualche altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.). Per la determinazione dell'importo, in alternativa al criterio basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili (punto 4.1. Circolare 8) può essere utilizzato il rapporto tra giorni di presenza in sede effettivamente lavorati e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo ovvero in quelle diverse previste in deroga. Il premio spetta indipendentemente dal lavoro full time o part time. Viene anche presentato un interessante esempio nel caso di lavoratore part time presso due diversi datori di lavoro.