Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 7/2020

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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ACCERTAMENTO FISCALE

Obbligo generalizzato contraddittorio preventivo:

È stata licenziata dall'Agenzia delle Entrate la Circolare n. 17/E/2020 sull'obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo come introdotto e regolamentato dall'art. 4-octies D.L. 34/2019 e disciplinato dall'art. 5-ter D.Lgs. 218/97, in vigore dal 1/7/2020.

CONTRATTUALISTICA

Indennità per riduzione del canone:

Con risposta ad Interpello n. 16 del 29/01/2019, l'Agenzia delle Entrate ha valutato il caso di contratto di locazione di immobile strumentale oggetto di disdetta del locatore poi stipulato ex novo con un canone ridotto e previsione di un indennizzo in favore del locatore per la riduzione. Secondo l'Agenzia delle Entrate tale indennizzo non può essere ripartito per competenza lungo tutta la durata della locazione sotto forma di risconto attivo, quale costo per il soggetto conduttore; trattandosi di un'obbligazione autonoma, non qualificabile come canone di locazione, l'importo andrebbe dedotto ai fini Irap e Ires nel periodo in cui sorge l'obbligazione di pagamento.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Diniego alla disapplicazione di norme antielusive:

Il contribuente ha la facoltà e non l'obbligo di impugnare il diniego dell'Agenzia alla disapplicazione delle norme antielusive; pertanto, la mancata impugnazione del rigetto riferito ad un periodo di imposta, non pregiudica la presentazione del ricorso contro un nuovo rigetto formulato per un anno successivo (con la conseguenza che la mancata impugnazione del rigetto per un periodo di imposta non pregiudica il ricorso avverso analoga istanza per un anno successivo (Cass. civ., sez. trib., 27/02/2020 n. 5334).

IVA

Variazioni derivanti da frodi commerciali:

La risposta ad Interpello n. 331 del 7/8/2019 fornisce risposte alla vittima di una frode commerciale per quanto concerne la variazione in diminuzione dell'Iva, i termini per provvedervi e le variazioni ai fini delle II.DD.

PROFESSIONE

Variazione limite uso contante:

Dal 1/7/2020 il limite all'utilizzo del contante si abbassa a 1.999,99 euro. Tale soglia varrà fino al 31/12/2021.
Ai sensi dell'art. 51 comma 1 D.Lgs. 231/07, il professionista deve comunicare alla Ragioneria territoriale dello Stato le violazioni che abbia constatato nello svolgimento della propria attività.

DICHIARAZIONE E AGEVOLAZIONI

Benefici prima casa e separazione consensuale davanti all'ufficiale di stato civile:

In linea generale, nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l'immobile acquistato con le agevolazioni in argomento e non si proceda all'acquisto entro l'anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall'agevolazione fruita.
Con risposta ad Interpello n. 80 del 27/02/2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che scatta la decadenza dall'agevolazione “prima casa” nel caso in cui i coniugi si separino consensualmente davanti all'ufficiale di stato civile e successivamente cedano a terzi l'immobile per cui hanno fruito delle suddette agevolazioni.
La risposta ricorda che la separazione consensuale di cui all'articolo 12 del d. l. n. 132 del 2014, ossia tramite un accordo di separazione davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, “non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”; ne consegue che eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerarti parte integrante della descritta procedura di separazione consensuale. Quindi, non può trovare applicazione la disposizione agevolativa di cui all'art. 19 che dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.


Agevolazione prima casa e sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.:

In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, le dichiarazioni prescritte dal d.P.R. n. 131 del 1986, tariffa prima, art. 1, nota II bis, possono essere rese, laddove difetti un atto pubblico di compravendita, - come nel caso di acquisto per effetto di sentenza costitutiva (art. 2932 c.c.), - nel momento della richiesta di registrazione della sentenza e nelle forme di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, art. 47, risultando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà idonea a garantirne la certezza, quanto al relativo contenuto, e la riferibilità soggettiva, quanto al loro autore (Cass. civ., sez. trib., 27/02/2020 n. 5349).


Regime forfettario per non residenti:

Con risposta ad Interpello n. 106 del 15/04/2020, l'Agenzia delle Entrate ricorda che non possono avvalersi del cd. regime forfetario i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. La ratio di tale esclusione risiede nel fatto che un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfettario, solo se risiede in un Paese dell'Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo (c.d. “SEE”, cioè Islanda, Norvegia e Liechtenstein), collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto. Nel caso affrontato dall'Agenzia delle Entrate, l'istante non era residente in UE né in un Paese aderente allo SEE e non avrebbe prodotto la maggior parte del suo reddito in Italia, quindi egli non soddisfaceva le condizioni per avvalersi del regime forfettario.


Regime forfettario, soglia redditi lavoro dipendente:

Con risposta ad Interpello n. 102 del 14/04/2020 si è chiarito che la soglia dei 30mila dei redditi di lavoro dipendente e assimilati tratti nell'anno precedente vale per gli emolumenti ordinari e non si considera il pagamento degli arretrati.

LEGISLAZIONE DI EMERGENZA COVID

Contributo a fondo perduto:

La Circolare n. 15 del 13/06/2020 fornisce parziali chiarimenti sulla fruizione del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020.
In parallelo sono stati pubblicati il modello con le istruzioni per la domanda.
A causa dell'utilizzo di un linguaggio improprio nella formulazione della norma, dove si accavallano concetti e termini lessicali in potenziale contraddizione, si annidano molteplici incertezze applicative.


Bonus affitti:

L'Agenzia delle Entrate ha prima chiarito, con Circolare 11/E/2020, che il bonus affitti vale anche per pertinenze diverse da immobili classificati C/1 e poi, con Circolare 14/E/2020, che il bonus è svincolato dalla classificazione catastale.

PENALE TRIBUTARIO

Legittimazione del curatore a chiedere revoca della misura:

Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, disposto prima del fallimento, ai fini della confisca prevista dall'art. 12-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 in cui la Corte ha precisato che la legittimazione del curatore, discendente dalla titolarità del diritto alla restituzione dei beni sequestrati, dev'essere riconosciuta anche in relazione ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento, giacché anch'essi facenti parte della massa attiva che entra nella disponibilità della curatela, con contestuale spossessamento del fallito, ai sensi dell'art. 42 l. fall.) (Cass. Pen., SS.UU., 26/09/2019 n. 45936).


Messa alla prova e confisca:

La confisca per equivalente di cui all'art. 12-bis d.lg. n. 74 del 2000, per espressa previsione normativa, può essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, tenuto conto della sua natura tipicamente sanzionatoria penale. Tale misura, infatti, non costituisce una sanzione amministrativa accessoria e, a differenza di questa, non può essere quindi disposta con la sentenza ex artt. 464-septies c.p.p. e 168-ter c.p., con la quale è dichiarato estinto il reato per l'esito positivo della prova, salva l'applicabilità, appunto, delle sole sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. Tale conclusione, del resto, deriva dalla considerazione che la declaratoria non può essere equiparata alla pronuncia di una sentenza di condanna, prescindendo dall'accertamento della penale responsabilità (Cass. Pen., sez. III, 02/10/2019 n. 47104).


Patteggiamento senza integrale pagamento del debito:

In tema di patteggiamento, non è illegale la pena su accordo delle parti, comminata dal giudice anche senza l'integrale pagamento del debito poiché, per i reati di infedele e omessa presentazione della dichiarazione, al pari dei delitti di omesso versamento, si può accedere al patteggiamento anche senza l'estinzione del debito tributario. Infatti, non vi è distinzione tra queste fattispecie e quindi non può valere la regola dell'integrale pagamento, in quanto se l'imputato corrispondesse il dovuto entro l'apertura del dibattimento, non sarebbe più punibile e non avrebbe senso il patteggiamento (Cass. pen., sez. III, 22/10/2019 n. 48029).


Occultamento di documenti contabili:

L'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo il reato anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante. Il reato di distruzione od occultamento di documenti contabili non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato, in quanto in tal caso manca la necessaria offensività della condotta (Cass. pen., sez. III, 12/12/2019 n. 50350).


Esibizione agli uffici finanziari di documenti falsi:

Il reato di cui all'art. 11, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, che sanziona chiunque, a seguito delle richieste di documentazione da parte degli uffici finanziari, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, si consuma al momento della presentazione della documentazione, essendo pertanto irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, che i documenti falsi esibiti siano stati formati precedentemente all'entrata in vigore del decreto legge citato (Cass. pen., sez. III, 12/12/2019 n. 50350).


Responsabilità del consulente fiscale:

Commette il reato di falso in atto pubblico il commercialista che si appropria delle somme del cliente, finalizzate a versare le imposte, e poi mostra una ricevuta di pagamento falsa (Cass. pen., sez. V, 11/12/2019 n. 50196).


Concorso tra bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta di beni al fisco:

È pienamente configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta di beni e al fisco e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, alla luce della diversità del soggetto-autore degli illeciti (nel primo caso, tutti i contribuenti, nel secondo, soltanto gli imprenditori falliti) e del differente elemento psicologico tra i reati (rispettivamente, dolo specifico e dolo generico). Inoltre le relative norme incriminatrici non regolano la “stessa materia”, ex art. 15 c.p., data la diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, ed interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti, dall'altro) e della natura delle fattispecie astratte (di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare) (Cass. pen., sez. V, 14/1/2020 n. 1203).


Condizioni ammissibilità patteggiamento:

La condizione per l'ammissibilità del patteggiamento, prevista dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, inserita dall'art. 12 del d.lgs 24 settembre 2015, n. 158, ha natura esclusivamente procedimentale e, pertanto, si applica anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore (Cass. pen., sez. III, 10/1/2020 n. 552).


Particolare tenuità del fatto nell'omesso versamento ritenute previdenziali:

Nell'omesso versamento di ritenute previdenziali, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. necessita di considerare l'importo complessivo dei contributi non versati e l'entità del superamento della soglia di punibilità, oltre che, in relazione al requisito della non abitualità del comportamento, del numero delle mensilità nelle quali si verificata l'omissione (Cass. pen., sez. III, 15/1/2020 n. 1427).


Confisca e pene accessorie:

La confisca del profitto del reato tributario è obbligatoria anche in caso di patteggiamento. Ai sensi dell'art. 445 comma 1 c.p.p., l'applicazione su richiesta di pena detentiva inferiore ai due anni non comporta la condanna alle pene accessorie. La previsione ha carattere speciale e prevale su quella generale, nella specie rappresentata dall'art. 12 del DLgs. 74/2000 (Cass. pen., sez. III, 15/1/2020 n. 1439).


Confisca:

In tema di reati tributari, è confiscabile, in via diretta o per equivalente, a condizione che sia possibile determinare l'importo dell'evasione, il profitto del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10 d.lg. n. 74 del 2000, che consiste nell'indebito vantaggio economico commisurato al debito di imposta, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi maturati sino al momento della commissione del fatto, e di cui la condotta delittuosa ha ostacolato la scoperta (Cass. pen., sez. III, 09/10/2019 n.166).


Confisca non preceduta da sequestro:

La confisca del profitto può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal pubblico ministero nella selezione dei cespiti da confiscare (Cass. pen., sez. III, 8/1/2020 n. 225).


Confisca per equivalente ed assenza di scritture contabili:

Nel reato di occultamento o distruzione di scritture contabili. quando non si riesca a ricostruire, neppure in parte, il reddito ed il volume degli affari, non è possibile individuare un illecito profitto suscettibile di confisca - diretta o per equivalente - conseguente alla condotta criminosa. Quando invece ciò si verifichi, diventa possibile applicare la regola generale che prevede la confisca del profitto del reato, anche nella forma per equivalente, al momento dell'integrazione del reato, e non in un momento successivo. Il profitto che consiste nell'indebito vantaggio economico commisurato al debito d'imposta - eventualmente maggiorato di interessi e sanzioni dovuti sino al momento della commissione del fatto criminoso - altrimenti ignoto e di cui la condotta di occultamento o distruzione dei documenti contabili ha ostacolato la scoperta, consentendo al relativo autore di evitarne l'accertamento e l'esazione. Posto che è pacificamente ammesso il concorso tra i delitti in materia di dichiarazione con il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, laddove si proceda per tali fattispecie in concorso, con perfetta coincidenza del profitto, celato prima con il reato dichiarativo e poi con l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, l'applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale, che opera anche in materia di confisca, comporterà soltanto che il profitto confiscabile (o sequestrabile in via cautelare) sarà determinato una sola volta per l'importo corrispondente al medesimo debito d'imposta (Cass. pen., sez. III, 7/1/2020 n. 166).


Confisca e limite del minimo vitale:

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può essere eseguito su somme corrispondenti al triplo della pensione sociale giacenti sul conto corrente del destinatario della misura allorquando sia certo che tali somme sono riconducibili ad emolumenti corrisposti nell'ambito del rapporto di lavoro o di impiego (Cass. pen., sez. III, 7/1/2020 n. 165).

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