Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 8/2020
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
ACCERTAMENTO FISCALE
Società estinte:
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità, per eccesso di delega, relativa alla norma sull'ultrattività delle società estinte ai fini della notifica degli avvisi di accertamento: “La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato. Pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto da tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, laddove l'art. 76 Cost. non impedisce l'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante. Le scelte fatte con l'art. 28, comma 4, del Dlgs. n. 175 del 2014, in ordine al differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione societaria ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sono quindi coerenti con gli obiettivi di razionalizzazione dell'azione amministrativa in materia di attuazione e accertamento dei tributi perseguiti dalla delega. Tale disciplina neppure viola l'art. 3 Cost, dato che, nel favorire l'adempimento dell'obbligazione tributaria verso le società cancellate dal registro delle imprese, non determinano alcuna ingiustificata disparità di trattamento, anche considerato che non è configurabile una piena equiparazione fra le obbligazioni pecuniarie di diritto comune e quelle tributarie, per la particolarità dei fini e dei presupposti di queste ultime laddove l'interesse fiscale giustifica lo scostamento dalla disciplina ordinaria” (Corte Cost., sent. n. 142 dell'8/7/2020).
TERZO SETTORE
Schemi di bilancio:
Il Decreto Ministeriale 18/04/2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reca i nuovi modelli di bilancio da adottare da parte delle aziende del terzo settore.
Decorrenza operatività riforma:
In merito all'incompatibilità tra la figura del volontario e la percezione di emolumenti di qualsiasi natura, nonché in merito al divieto di distribuzione di utili e al trattamento economico dei lavoratori, la Nota n. 2088/2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ribadisce che, non essendoci un nesso l'operatività del RUNTS e tali disposizioni, queste ultime devono ritenersi immediatamente applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice del terzo settore (3 agosto 2017).
PROFESSIONE
Moratoria bancaria:
La Circolare ABI 24/03/2020 conferma che la moratoria bancaria ex art. 56 del Decreto “Cura Italia” è valevole anche per lavoratori autonomi e professionisti.
Irap professionista:
In tema di Irap, il professionista che si sia inserito in uno studio associato, anche se svolge un'attività distinta da quella espletata in forma associata, ha l'onere di dimostrare, ai fine di sottrarsi all'applicazione dell'imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dall'adesione a detta associazione. Qualora dimostri di non essere associato, non si applica l'imposizione del tributo (Cass. civ., sez. trib., 28/02/2020 n. 5496).
DICHIARAZIONE E AGEVOLAZIONI
Superbonus 110%:
Pubblicata la guida relativa alle novità in materia di detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Questo il link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69
Bonus vacanze:
Con il Provvedimento n. 237174/2020 e con successiva Circolare 18/E/2020, l'Agenzia delle entrate fornisce le indicazioni operative per la fruizione del tax credit vacanze di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, consiste in un credito fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (di seguito “sconto”) e per il 20 per cento come detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi (di seguito “detrazione”). Il bonus è riconosciuto ai nuclei familiari aventi un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro. Nel caso di nuclei familiari composti da più di due persone la misura massima dell'agevolazione è di 500 euro, 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone, 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Agevolazioni prima casa:
Con risposta ad Interpello n. 113 del 21/04/2020 le agevolazioni “prima casa”, nell'ipotesi di acquisto di ulteriore unità immobiliare adiacente rispetto alla propria “prima casa” di abitazione, possano essere riconosciute unicamente nel caso in cui l'acquirente si impegni, in sede di acquisto, nel rispetto di tutti gli altri requisiti e condizioni previsti dalla citata nota II-bis, a fondere, anche sotto il profilo catastale, la propria “prima casa” di abitazione pre posseduta con la porzione immobiliare acquistata, in modo da creare un'unica unità abitativa che non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Le medesime agevolazioni “prima casa”, invece, non possono essere riconosciute nel caso di specie, in cui è intenzione dell'Istante, successivamente all'acquisto dell'ulteriore unità immobiliare, demolire l'intero fabbricato, nel quale sono situate la propria “prima casa” di abitazione e l'ulteriore unità acquistata, ed edificare sull'area di risulta della demolizione un villino. In effetti, l'operazione di demolizione dell'intero fabbricato e la successiva ricostruzione non costituisce, neanche da un punto di vista catastale, una fusione. Tale operazione, quindi, non può essere assimilata ad un ampliamento della preesistente “prima casa” di abitazione o ad un accorpamento della preesistente “prima casa” di abitazione con altra unità immobiliare in modo da creare un'unica unità abitativa.
PROCESSO TRIBUTARIO
Affidavit:
In tema di processo tributario, al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, è riconosciuta - in attuazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 Cedu a garanzia della parità delle armi e dell'attuazione del diritto di difesa - la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale aventi, anche per il contribuente, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari (Fattispecie relativa a dichiarazione giurata di conferma di dazione di denaro a titolo di liberalità) (Cass. civ., sez. trib., 27/05/2020 n. 9903).
Notifica tramite operatore di posta privato:
Non è inesistente, ma nulla, la notificazione di atti processuali effettuata da un operatore postale privato privo del titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e la l. n. 124 del 2017. L'eventuale sanatoria, però, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta proprio all'assenza dei poteri certificativi, poiché sprovvisto di titolo abilitativo (Cass. civ., SS. UU., 10/01/2020 n. 299).
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Condizioni di incertezza:
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Ufficio ritenendo che sussistessero obiettive condizioni di incertezza che determinano l'inapplicabilità di sanzioni, in un caso di utilizzo in compensazione delle eccedenze IVA detraibili, risultanti dalle liquidazioni trimestrali, a seguito di contenuto discrepanti tra provvedimenti di prassi (Cass. civ., sez. trib., 11/03/2020 n. 6872).
PENALE TRIBUTARIO
Continuazione omesso versamento ritenute:
Il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali o assistenziali è connotato da una progressione criminosa. Superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata; tali omissioni ulteriori non possono segnare, in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore, cosicché risulta indebita l'applicazione di aumenti di pena per la continuazione tra le omissioni relative a diverse mensilità della medesima annualità nella quale sia stata superata la soglia di rilevanza (Cass. pen., sez. pen., 12.2.2020 n. 5514).
Patteggiamento e pene accessorie:
A fronte di una pena patteggiata per un omessa dichiarazione inferiore a due anni, non scatta ai sensi dell'art. 445, comma 1, c.p.p. l'applicazione di pene accessorie, posto che tale disposizione prevede espressamente che l'applicazione su richiesta di pena detentiva inferiore ai due anni non comporta la condanna alle pene accessorie, e dunque deve, nel caso in esame, trovare applicazione, trattandosi di disposizione speciale che prevale su quelle generali, dunque anche su quella di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 74 del 2000 (Cass. pen., sez. III, 15/01/2020 n. 1439).
Riciclaggio, evasione e scudo fiscale:
È configurabile la fattispecie di riciclaggio nel caso di somme detenute all'estero, frutto di evasione fiscale di decenni precedenti, regolarmente "scudate" ex DL 282/2002 e poi trasferite sui conti degli interessati e quindi donate. L'effetto di oscuramento può essere realizzato anche quando le singole operazioni poste in essere siano tutte lecite; inoltre, non è essenziale che l'agente individui e preveda fin dall'inizio i singoli atti che andrà a compiere (Cass. pen., sez. III, 24/02/2020 n. 7257).
Sottrazione fraudolenta di beni al fisco e cessione di quote:
La Corte ha escluso la sussistenza del reato in un caso di cessione infra familiare di quote societarie atteso che “La motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria perchè attribuisce agli atti di disposizione da un lato la natura fraudolenta e dall'altro riconosce l'esistenza di un trasferimento puramente formale, quindi in realtà simulato. La motivazione è anche mancante, perchè ha dedotto l'esistenza del trasferimento formale dal solo rapporto di parentela, senza alcuna verifica sulle vicende societarie e sull'esercizio in concreto dei diritti di socio. Inoltre, non risulta adeguatamente motivata la sussistenza della natura fraudolenta delle operazioni compiute, che non può essere ritenuta implicita nella sola idoneità degli atti a mettere in discussione la possibilità di recupero del credito da parte dell'Erario. Ove poi la corte territoriale abbia inteso qualificare la condotta quale atto fraudolento, assume certamente rilevanza se il prezzo corrisposto sia stato effettivo e/o aderente ai valori di mercato, così come l'eventuale compiacenza delle controparti negoziali. Per quanto la sequenza cronologica degli atti dispositivi compiuti dal ricorrente deponga per una destinazione dei comportamenti negoziali al progressivo svuotamento del suo patrimonio, nella prospettiva delle ormai imminenti azioni esecutive dell'Erario, deve tuttavia ribadirsi che l'idoneità degli atti a eludere l'esecuzione esattoriale non può ritenersi di per sè sufficiente a riconoscere sia la natura ingannatoria o artificiosa degli atti, sia l'esistenza del dolo specifico richiesto dalla norma” (Cass. pen., sez. III, 21/02/2020 n. 6926).
Sottrazione fraudolenta di beni al fisco e fusione societaria:
Nel valutare il reato in questione, perpetrato tramite fusione di due società, non presenta carattere risolutivo la circostanza che l'imputato abbia assunto la carica sociale in data successiva alla fusione stessa, se tale assunzione è parte di un programma criminoso predefinito (Cass. pen., sez. pen., 05/03/2020 n. 8959).
Consumazione del reato:
Nel reato di omessa dichiarazione, che si consuma alla scadenza del novantesimo giorno dal termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione annuale del modello, incombe sul pubblico ministero la prova che, entro tale termine, l'agente non abbia presentato la dichiarazione annuale (Cass. pen., sez. III, 02/03/2020 n. 8340).
Presunzioni legali:
Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non possono costituire di per sé fonte di prova del reato ma i relativi dati di fatto devono essere valutati liberamente dal giudice unitamente ad elementi di riscontro che diano la certezza dell'esistenza della condotta contestata. La presunzione relativa ai versamenti e prelevamenti operati sui conti correnti è rilevante anche nel giudizio penale e vale anche nei confronti dell'imputato lavoratore autonomo o professionista (Cass. pen., sez. III, 03/03/2020 n. 8509).
Concorso del professionista:
Per configurare il concorso di un professionista nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non è rilevante che gli non abbia presentato e predisposto la dichiarazione stessa (Cass. pen., sez. III, 04/03/2020 n. 8785).
Soglia punibilità omesso versamento:
La soglia di punibilità della fattispecie di omesso versamento di ritenute e di quelle analoghe, rientra
tra gli elementi costitutivi del reato e non tra le condizioni obiettive di punibilità.
Inoltre, nella stessa relazione di accompagnamento al DLgs. 74/2000 è significativamente affermato
che le soglie di punibilità sono “da considerarsi alla stregua di altrettanti elementi costitutivi del reato
e che in quanto tali debbono essere investiti dal dolo”. La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 241/2004,
convalidando tali opzioni interpretative, ha assegnato alle soglie di punibilità, il ruolo di “requisiti
essenziali di tipicità del fatto”.
Ne deriva che le soglie di punibilità, in quanto elementi costitutivi del fatto di reato, rientrano nel
“fuoco del dolo”, con la sottolineatura, con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 10-bis del
DLgs. 74/2000, che il dolo è generico e che la prova di esso è insita, in genere, nella presentazione
della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta o da quanto risulta dalle certificazioni rilasciate ai
sostituiti, emergendo da tali atti l'importo dovuto a titolo di sostituto di imposta e che deve, quindi, essere
versato entro il termine di legge previsto o che deve essere almeno contenuto non oltre la soglia.
Da ciò consegue che - tanto nel caso in cui, contestato un fatto integrante la soglia, lo stesso è
invece risultato, a seguito dell'accertamento processuale, sotto-soglia, quanto nel caso in cui, come nella
specie, la soglia di punibilità sia stata elevata a seguito dello ius superveniens - la formula assolutoria da
utilizzare in ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità è quella de “il fatto
non sussiste” e non con quella “il fatto non è previsto dalla legge come reato”,
che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato
(Cass. pen., sez. trib., 13/03/2020 n. 9963).