Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 2/2021

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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ACCERTAMENTO FISCALE

Proroga Covid accertamenti fiscali:

Viene prorogato di due anni il termine per le notifiche degli atti impositivi che sarebbero scaduti tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, purché l'emissione avvenga entro il 31 dicembre 2020. Dispone il D.L. 3/21, in attesa di conversione: “gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 , salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.
La norma contempla anche il rinvio per le cartelle esattoriali: “ I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di tredici mesi relativamente:

    alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Infine, vi è la clausola di salvaguardia che deroga al decorso degli interessi di mora: “Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 31 gennaio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione”.

CONTRATTUALISTICA

Trasferimenti immobiliari in conciliazione giudiziale:

La previsione di cui all'art. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005, che attribuisce alle persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e che abbiano acquistato immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la facoltà di optare per la liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, e quindi sulla base della rendita catastale, opera anche nel caso in cui il trasferimento (nella specie, cessione di quote di una casa di civile abitazione) avvenga in via transattiva davanti all'autorità giudiziaria, atteso che il verbale di conciliazione giudiziale presenta tutti gli elementi essenziali dell'atto di compravendita, essendo il giudice, al pari di un notaio, un pubblico ufficiale ed assumendo detto verbale il valore di vero e proprio atto pubblico (Cass. civ., sez. trib., 30/10/2020 n. 24087).

FAMIGLIA E SUCCESSIONI

Imposta sulle successioni nella rendita da legato:

Con risposta ad Interpello n. 51 del 2021, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso della coniuge del de cuius che era sia erede, sia legataria di una rendita. L'Agenzia in primo luogo osserva che nel caso in esame trova applicazione l'art. 671 c.c. che consente al legatario di non corrispondere somme superiori al valore del legato; di qui consegue, secondo l'Ufficio, che la rendita derivante dall'onere imposto al legatario non sembra realizzare una “rendita vitalizia” (come inizialmente previsto nel testamento) ma piuttosto una “rendita a tempo determinato”, essendo stato stabilito dalle parti sia il valore della cosa legata che i tempi e le modalità di pagamento. Pertanto, ai fini del calcolo del valore della rendita in argomento, nella risposta ad interpello non si ritiene applicabile la disposizione contenuta nella lettera c), dell'articolo 17 del TUS, riferita alle rendite vitalizie, ma piuttosto la lettera b), secondo cui ≪1. La base imponibile, Pagina 4 di 5 relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo (...) b) il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo (attualmente 2000 volte) della stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato&≫. Tale valore concorre, unitamente agli altri valori dei beni compresi nell'attivo ereditario devoluti a favore dell'istante, alla formazione della franchigia di 1 milione di euro prevista dal citato comma 48 dell'articolo 2, decreto-legge n. 262 del 2006, che dispone che l'aliquota in relazione ai beni: ≪a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro≫ è pari al 4 per cento.

PROFESSIONE

Schemi antiriciclaggio:

Sono stati pubblicati gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs. 231/2007, connessi con gli illeciti fiscali (https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/schemi-rappresentativi/Schemi-fiscali-10.11.2020.pdf).


Deducibilità contributi previdenziali:

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i contributi versati, ancorché facoltativamente, alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, sono deducibili qualunque sia la causa che origina il versamento (risposta ad Interpello n. 482 del 2020).


Restituzione delle spese legali da parte dell'avvocato antistatario:

La risposta ad Interpello n. 387 del 2020 si sofferma su un caso di un avvocato che aveva incassato i propri onorari dalla controparte essendosi dichiarato antistatario, laddove successivamente la sentenza era stata modificata con la compensazione delle spese. L'Agenzia ritiene che il soggetto inizialmente condannato al pagamento abbia titolo per richiedere la ripetizione delle somme direttamente all'avvocato, Iva compresa. Infatti, la restituzione dell'importo equivalente all'onorario da parte del difensore distrattario nei confronti della controparte processuale, in seguito alla riforma della sentenza che prevedeva la condanna alle spese di lite, non assume rilevanza ai fini IVA; non si può affermare – secondo l'Agenzia delle Entrate - che l'operazione originaria tra committente e prestatore sia venuta meno in tutto o in parte o che vi sia una riduzione della base imponibile e non ricorrono i presupposti per effettuare una nota di variazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 poiché le prestazioni professionali non sono venute meno in tutto o in parte in seguito alla compensazione delle spese disposte dalla sentenza né vi è stata una riduzione della base imponibile. Conclude l'Ufficio, l'avvocato dovrà attivarsi per riscuotere il dovuto nei confronti del proprio cliente e solo dopo avere dimostrato l'infruttuosità delle procedure attivate nei confronti del cliente, avrà titolo per emettere la nota di variazione.

DICHIARAZIONE E AGEVOLAZIONI

Defiscalizzazione contributi Covid:

La legge 176/2020 prevede: “Art. 10-bis (Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19).

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché  ai  lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.


Condizioni ostative al regime forfettario:

La risposta ad Interpello n. 554 del 2020 entra nel merito dalla causa ostativa al regime forfettario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Al fine di individuare parametri di riferimento oggettivi, nell'ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario. Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario. Pertanto, in linea generale il contribuente può aderire per l'anno di costituzione della società al regime forfetario, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l'esistenza - decadrà dal regime nell'anno successivo…. ai fini dell'identificazione del controllo c.d. di fatto, sarà necessario considerare inclusi tra gli eventuali rapporti tra l'istante e la società partecipata (quali, ad esempio, la prevalenza tra i fornitori della società dei menzionati soci ovvero tra i clienti della società dei pazienti dei soci) anche il valore economico della cessione (a titolo gratuito) dei diritti d'autore da parte dei soci alla società … ove le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società dovessero ricondursi a sezioni ATECO differenti, non risulterebbe comunque integrata la causa ostativa.


Transazione in corso di causa e nota di credito:

La risposta ad Interpello n. 387 del 2019 ha ritenuto che la variazione dell'imponibile dipeso da un accordo transattivo raggiunto nel corso di causa, trova comunque il limite temporale di cui al citato comma 3 dell'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, secondo cui, in caso di accordo tra le parti, la variazione Iva non può essere effettuata dopo un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie.

FALLIMENTARE

Notifica della cartella:

In tema di riscossione delle imposte, a seguito della dichiarazione di fallimento del contribuente, ove il credito impositivo sia stato ammesso al passivo, la notifica della cartella di pagamento effettuata successivamente alla chiusura del fallimento non determina la decadenza dell'Amministrazione finanziaria in quanto il termine, finché pende il fallimento, non inizia a decorrere, non potendo essere notificata al socio fallito la cartella prodromica all'esecuzione individuale (Cass. civ., sez. trib., 27/10/2020 n. 23513).

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Accertamento con adesione:

In caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, in via amministrativa, della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all'istanza né è idoneo a farne venir meno “ab origine” gli effetti (Cass. civ., sez. trib., 24/10/2019 n. 27274).

PENALE TRIBUTARIO

Ne bis in idem:

Non sussiste la violazione del principio del “ne bis in idem” nel caso di condanna per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati tributari, seguita da un procedimento per bancarotta fraudolenta patrimoniale inerente alla distrazione delle risorse della medesima società in cui erano avvenuti gli illeciti fiscali.
Le due condotte non presentano punti di contatto, dal momento che l'associazione delittuosa è integrata da un elemento materiale, l'organizzazione di mezzi, e da un elemento soggettivo, l'affectio societatis, che si distinguono dagli elementi della bancarotta patrimoniale, consistente nella destinazione dei mezzi dell'impresa a fini ad essa estranei.
Diversamente, la bancarotta fraudolenta documentale può entrare in conflitto con l'occultamento o la distruzione di documenti contabili di cui parla l'art. 10 del DLgs. 74/2000 (Cass. pen., sez. III, 24.7.2020 n. 22486).


Confisca e impegno al versamento:

L'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro, comporta che la confisca (e il sequestro preventivo ad essa preordinato) può essere comunque adottata, producendo effetti solo col mancato pagamento del debito.
In particolare, la locuzione “non opera” non significa affatto che la confisca, a fronte dell'accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata, ma che la stessa non diviene efficace, salvo ad essere “disposta” quando l'impegno al versamento viene disatteso (Cass. pen., sez. III, 1.9.2020 n. 24614).


Riciclaggio e reati fiscali:

Non integra il delitto di riciclaggio la condotta di sostituzione di somme sottratte agli obblighi di pagamento fiscali mediante delitti in materia di dichiarazione se il termine di presentazione della dichiarazione annuale non sia ancora decorso e la stessa non sia stata ancora presentata, atteso che il delitto di riciclaggio non può consumarsi prima del delitto presupposto (Cass. pen., sez. II, 09/09/2020 n. 30889).


Sequestro preventivo:

Nei reati tributari il sequestro preventivo può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, non essendo rilevante l'eventuale differente arricchimento di uno rispetto agli altri, essendo tutti corresponsabili dell'illecito; pertanto, il sequestro dei beni della società non esclude il sequestro dei beni del socio (Cass. pen., sez. III, 18/11/2020 n. 320409).

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