Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 4/2021
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
DECRETO SOSTEGNI
Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021:
Articolo 1 - Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per
precompilata IVA:
È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono
reddito agrario.
Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli
enti pubblici nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis Tuir (intermediari finanziari e simili).
Il contributo spetta:
- ai titolari di reddito agrario;
- ai soggetti i cui ricavi o compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019.
- a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, facendosi riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Tuttavia, ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dall'1/1/2019 spetta anche in assenza di questo requisito.
L'ammontare del contributo è pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Le percentuali sono le seguenti:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000;
- 40% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1/1/2019, ai fini della media, rilevano i mesi successivi
a quello di attivazione della partita IVA.
Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dall'1/1/2020, l'importo del
contributo non può essere superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e
a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Il contribuente può
scegliere di vedersi riconosciuto il contributo a fondo perduto nella sua totalità sotto forma di credito
d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica,
una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi.
A tale scopo è stato licenziato il Provvedimento n. 77923 dell'Agenzia delle Entrate che
regolamenta la presentazione della domanda per il conseguimento del contributo a fondo perduto, che
potrà essere presentata dal 30/03/2021 al 28/05/2021.
L'art. 1 reca disposizione anche in materia di Registri Iva precompilati: viene differito all'1/7/2021
il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni
periodiche Iva precompilate. Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno messe a disposizione a partire
dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.
Articolo 3 - Fondo autonomi e professionisti
Articolo 4 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi
Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie
derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della
riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati
in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021). Rottamazione
ter e saldo e stralcio Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere
versate entro il 31.07.2021. Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate
entro il 30.11.2021. Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”.
Annullamento dei carichi:
Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche
che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi
fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Sono coinvolti anche i carichi ricompresi nelle rottamazioni ex art. 3 D.L. 119/2018 o nel saldo e stralcio per
contribuenti in difficoltà economica ex art. 1, commi 184 e ss. L. 145/2018.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità e le date
dell'annullamento dei debiti.
Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.
Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per
ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
Articolo 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19
Definizione avvisi bonari:
Al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno
2020, possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, elaborate
entro il 31/12/2020 e non inviate per effetto della sospensione dei termini con riferimento alle dichiarazioni
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni elaborate
entro il 31 dicembre 2021 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Accedono a tale definizione i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto
al volume d'affari oppure dei ricavi o compensi.
L'Agenzia delle entrate individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari
o dei ricavi o compensi e invia ai medesimi la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto.
La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali,
escluse le sanzioni e le somme aggiuntive. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le
ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento in questione sono prorogati di un anno
per le dichiarazioni presentate nel 2019.
Articolo 6 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI
Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come ≪trasporto e gestione del contatore≫ e ≪oneri generali di sistema≫.
Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in
locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È
riconosciuto un credito d'imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.
Articolo 7 - Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale
Articolo 8 - Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Articolo 10 - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello
spettacolo e dello sport
Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite,
già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, è riconosciuta
un'indennità di 2.400 euro. Un'indennità è riconosciuta al ricorrere di
ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma. È riconosciuta un'indennità
ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, in misura variabile in funzione
dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.
Articolo 11 - Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza
Viene stabilito che, per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato
a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 4, del decreto-legge n. 4 del 2019 fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico
di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge è sospeso per la durata dell'attività
lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi.
Articolo 12 - Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza
Articolo 13 - Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti
Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10
febbraio 1996, n. 103, il ≪Fondo per il reddito di ultima istanza≫ di cui all'articolo 44 del decreto-legge
17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato
di 10 milioni di euro per l'anno 2021.x
Articolo 14 - Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
Viene altresì rinviato al 31 maggio 2021 il termine per gli adeguamenti statutari degli enti del terzo settore,
tra l'altro con le maggioranze semplificate.
Articolo 19 - Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura
Articolo 26 - Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica
RIFORMA DEL DIRITTO DELLO SPORT
Sono stati licenziati i D.Lgs. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021.
Per quanto qui interessa, il D.Lgs. 36/2021 apporta profondi cambiamenti agli enti sportivi,
professionisti e dilettantistici, soffermandosi sul lavoro sportivo e sui relativi obblighi contributivi.
Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni che interesseranno le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, in parte immediatamente applicabile, in parte operative dal 01/07/2022:
Art. 7 – Atto costitutivo e statuto
Dove si prevede che l'oggetto sociale delle ASD e SSD includa in via stabile e principale l'organizzazione
e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione
e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Art. 8 – Assenza di fine di lucro
Nel quale, tuttavia, si ammettono forme di distribuzione di utili per le società sportive dilettantistiche.
Art. 9 – Attività secondarie e strumentali
Vengono ammesse se sussidiarie a quelle principali di natura sportiva.
Art. 12 – Disposizioni tributarie
Sul regime di deducibilità dei corrispettivi in favore di SSD e ASD quali spese di pubblicità.
Art. 13 – Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche
Obbligo di nomina del collegio sindacale.
Destinazione di parte degli utili non inferiore al 10% in favore di scuole giovanili di addestramento e
formazione tecnico-sportiva.
Viene anche prevista la costituzione all'interno delle SSD di organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.
Art. 25 – Lavoratore sportivo
Definizione del lavoratore sportivo come colui che esercita attività sportiva verso un corrispettivo al di
fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'art. 29.
L'attività di lavoro sportivo può costituire rapporto di lavoro subordinato o autonomo,
anche sotto forma collaborazione coordinata e continuativa, fatto salvo l'art. 2, co. 1, D.Lgs. 81/2015,
ovvero prestazione occasionale ex art. 54-bis D.L. 50/2017.
Per i lavoratori pubblici è prevista la previa comunicazione alla p.a. di appartenenza.
Art. 26 – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
Art. 27 – Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici
Art. 29 – Prestazioni sportive amatoriali
Le SSD e le ASD possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che
mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva,
nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Le prestazioni sportive amatoriali non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario ma possono
essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive,
nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari.
Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'art. 69,
comma 2, D.P.R. 917/1986, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale.
Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o
associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.
Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso
i terzi e si applica l'art. 18, comma 2, D.Lgs. 117/2017.
Art. 35 – Trattamento pensionistico
I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano
attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS.
Nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o
che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, hanno diritto all'assicurazione
previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS.
Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie,
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche è stabilita in misura pari al 10%.
Per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome
occasionali, iscritti alla gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota
contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è
stabilita in misura pari al 20% per l'anno 2022, in misura pari al 24% per l'anno 2023,
al 30% per l'anno 2024, al 33% per l'anno 2025.
Per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 15% per l'anno 2022, al 20% per l'anno 2023, al 22% per l'anno 2024, al 25% per l'anno 2025.
Art. 36 – Trattamento tributario
Tra le varie previsioni si segnalano i commi 6 e 7, ai sensi dei quali la qualificazione come redditi diversi, ai sensi
dell'art. 67, comma 1, lett. m), primo periodo, D.P.R. 917/1986 delle indennità di trasferta, dei
rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale
per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo D.P.R. Per ≪premi≫
e ≪compensi≫ ≪erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche≫ si
intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.
Inoltre, la soglia di esenzione di cui all'art. 69, comma 2, D.P.R. 917/1986, si applica anche ai redditi
da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.
Art. 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'
dell'art. 67, comma 1, lett. m), secondo periodo, D.P.R. 917/1986, la qualificazione come redditi diversi
si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione
fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo D.P.R. Quando i compensi, le
indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all' all'art. 69,
comma 2, D.P.R. 917/1986, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura
professionale per l'intero importo. I contributi previdenziali ed assistenziali non concorrono a formare il
reddito di questi ultimi ai fini tributari.
Art. 41 Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport
Art. 42 Assistenza nelle attività motorie e sportive
I corsi e le attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni
tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono
essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi
deve essere data adeguata pubblicità.
Sono esentati da tale obbligo:
- le attività sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra cui il ballo e la danza, nonché le attivita' relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.
Art. 52 Abrogazioni
Si segnala l'abrogazione dell'art. 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, L. 289/2002.