Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 5/2021

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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ACCERTAMENTO

Definizione processo verbale di constatazione:

Una volta che il contribuente ha manifestato la volontà di aderire al processo verbale di constatazione e l'amministrazione ha emesso l'atto di definizione dell'accertamento, lo stesso è vincolante per il contribuente, sicchè, ove non provveda al pagamento di quanto in esso indicato, l'amministrazione finanziaria può legittimamente iscrivere l'importo a ruolo, con conseguente successiva notifica della cartella di pagamento.
Il riconoscimento del diritto del contribuente, che ha manifestato la volontà di aderire al processo verbale di constatazione, di potere successivamente contestare la pretesa dell'amministrazione finanziaria: a) riguarda il successivo atto di definizione dell'accertamento parziale; b) attiene all'ipotesi in cui abbia verificato che non vi sia corrispondenza tra gli importi indicati nell'atto di definizione dell'accertamento e quelli risultanti dal processo verbale di constatazione. In tali casi, in realtà, il diritto del contribuente di contestare il successivo atto di definizione dell'accertamento si basa proprio sulla necessità di tutelare la manifestazione di volontà dallo stesso espressa di aderire alle contestazioni di cui al processo verbale di constatazione.
Diverso è il caso in cui, da un lato, non si pone una questione di tutela della volontà del contribuente, in quanto il contenuto dell'atto di definizione dell'accertamento corrisponde, relativamente agli anni indicati, alle contestazioni di cui al processo verbale di constatazione per i medesimi anni; d'altro lato, il contribuente non ha impugnato l'atto di definizione dell'accertamento, ma solo la successiva cartella di pagamento, sicchè la pretesa dell'amministrazione finanziaria si era cristallizzata secondo la misura riportata nel suddetto atto e, pertanto, non si sarebbe potuto contestarne la legittimità a seguito della notifica della successiva cartella di pagamento (Cass. civ., sez. trib., 24/02/2021 n. 4966).

RISCOSSIONE

Riscossione contro i soci:

In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; si se si tratta, invece, di società in nome collettivo, società in accomandita semplice o per azioni, l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti “aliunde” dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario (Cass. civ., Sez. Un., 13/12/2020 n. 28709).

CONTRATTUALISTICA

Diritto di superficie:

Ai fini Iva, la costituzione del diritto di superficie e della proprietà superficiaria rappresenta una cessione di beni, imponibile ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.P.R. 633/1972, secondo cui “costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere” (in questo senso la risposta dell'Agenzia delle Entrate ad Interpello n. 152 del 5/3/2021 che si aggiunge ai chiarimenti resi dalla risposta ad Interpello n. 110 del 3/7/2020).


Cessione bonus fiscali:

Le cessioni dei crediti derivanti dai bonus fiscali deve essere effettuata e quindi provata per iscritto (sul punto risposta dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Piemonte ad Interpello n. 901-956/2020 DR Piemonte).


Imposizione indiretta del trust in fase di costituzione ed estinzione anticipata:

Si propone una sintesi per estratto dei passaggi maggiormente salienti di Cass. civ., sez. trib., 30/03/2021 n. 8719 che conferma e rafforza l'orientamento favorevole al contribuente:
“L'elemento comune è l'effetto segregativo che si verifica perchè i beni conferiti in trust non entrano nel patrimonio del trustee se non per la realizzazione dello scopo indicato dal settlor e col fine specifico di restare separati dai suoi averi (pena la mancanza di causa del trasferimento): effetto che si determina attraverso l'intestazione formale dei beni al trustee e l'attribuzione al medesimo di poteri gestori finalizzati alla realizzazione dello scopo, mentre al beneficiario (se individuato) è attribuito solo un diritto di credito.
(…)
L'atto di conferimento dei beni in trust viene concepito come atto funzionale e prodromico al successivo trasferimento a favore dei beneficiari, dove il trasferimento dei beni al "trustee" ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva; con la conseguenza che il presupposto d'imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal "trustee" al beneficiario e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale. Pertanto, non può parlarsi di acquisizione al patrimonio del trustee di detti beni (nemmeno come beni futuri): si tratta, insomma, di una proprietà “qualificata” o “finalizzata”, introdotta dagli artt. 2 e 11 della Convenzione de L'Aja in aggiunta a quella conosciuta dal codice civile del 1942.
(…)
In altri termini, l'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006), così come le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, saranno dovute non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.
Non può negarsi che l'apposizione del vincolo, in quanto tale, determini per il disponente l'utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all'art. 2740 c.c.) in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale; ma detta utilità non concreta, di per sè, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee, bensì soltanto - "se" e "quando" il trust abbia compimento - in capo al beneficiario finale.
Prima di questo momento, l'utilità', insita nell'apposizione del vincolo, si risolve, infatti, dal lato del conferente, in una auto-restrizione del potere di disposizione mediante segregazione e, dal lato del trustee, in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale (secondo appunto quanto stabilito dai su riportati artt. 2 e 11 della Convenzione).
Tale inquadramento impositivo è coerente inoltre con il diritto internazionale, vale a dire con il tipo giuridico enucleato dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 sul riconoscimento dei Trust e dalle pronunce della Corte di Giustizia, la quale ha chiarito che lo stesso momento di assolvimento dell'imposta sugli utili afferenti ai beni detenuti a titolo di trust, se rigidamente individuato, può incidere su libertà fondamentali, come ad esempio la libertà di stabilimento.
In particolare, nel caso Panayi (CGUE, C-646/15, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements, del 14 settembre 2017, p. 59), la Corte ha considerato che la normativa inglese, la quale prevedeva esclusivamente l'assolvimento immediato dell'imposta, eccedesse quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo diretto a salvaguardare la ripartizione della competenza fiscale tra gli Stati membri e costituisse, pertanto, una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento.
(…)
Secondo l'Agenzia, la cessazione del trust per risoluzione consensuale produce, nell'ipotesi in cui non sia possibile realizzare il programma negoziale e ne consegua la riconsegna del bene al disponente, un ulteriore effetto traslativo.
La tesi della risoluzione consensuale presuppone la natura contrattuale del trust, che, sembra incompatibile con la naturale unilaterale dell'atto di costituzione.
(…)
Poichè il beneficiario di un trust può rinunciare definitivamente alla propria posizione giuridica ne consegue che, se tutti i beneficiari di un trust rinunciano e il trust nulla prevede per questa eventualità, come nel caso di specie, il programma predisposto dal disponente non può essere realizzato e il trust “fails” diventa un “automatic resulting trust” in favore del disponente medesimo. Il trust, infatti, presuppone che vi sia un beneficiario nei confronti del quale il trustee deve adempiere le proprie obbligazioni fiduciarie. Se costui manca fin dall'origine oppure viene meno successivamente (ad es. per morte, rinuncia, mancato avveramento di una condizione) il “beneficiai interest” del trust “ritorna” al disponente. Identico effetto di “ritorno” si produce se le finalità del trust non possono essere realizzate per altre ragioni, ad es. per impossibilità sopravvenuta.
(…)
Ciò che si definisce “risoluzione consensuale” del trust non è altro che la combinazione tra una rinuncia dei beneficiari del trust (sia di reddito sia finali) alla loro posizione e l'impossibilità di realizzare il programma negoziale del trust, in questo caso formalizzata attraverso l'esercizio da parte del disponente, divenuto unico beneficiario del trust, del potere di anticipata cessazione dello stesso.
(…)
In assenza di una regola normativa, non può escludersi la soluzione positiva, ritenendo dunque che il beneficiario, una volta acquisita la posizione beneficiaria (cioè una volta che, a prescindere dalla natura contrattuale o unilaterale che si voglia attribuire al negozio di destinazione, egli l'abbia accettata), possa successivamente rinunziarvi. In proposito, occorre ricordare che il diritto del beneficiario è un diritto di credito che ha ad oggetto, per i beneficiari di reddito, il pagamento di una certa somma di denaro o di altre cose fungibili e per i cd. beneficiari finali, una prestazione di facere negoziale consistente nel trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su una certa res costituita in trust. Se il disponente e tutti i beneficiari di un trust sono pienamente capaci, possono accordarsi per estinguere il trust fund, anche se gli scopi del trust non sono stati realizzati ed i beneficiari senza il consenso del disponente non potrebbero pretenderne l'estinzione.
Si potrebbe allora sostenere che il trust fund sia un patrimonio funzionalizzato al punto da essere governato solo dal suo scopo; anche se diverse volontà, variamente combinate a seconda della situazione concreta, possono influire sulla vita del trust spesso senza che venga in rilievo la mancata realizzazione dello scopo per cui l'istituto era stato posto in essere. In realtà, il trust fund è nella disponibilità di chi ha interesse ad esso, sempre che gli atti di disposizione non arrechino pregiudizio ad altri interessati, ed è funzionale non già al suo scopo astratto quanto, invece, allo scopo concreto, puntuale ed attuale che i soggetti interessati vogliono realizzare. La legge del Jersey riconosce il disponente ed i beneficiari come unici soggetti (come chiarito, non proprietari, bensì) interessati all'operatività del trust e legittimati a chiederne l'estinzione anticipata o, in alcuni casi, la modifica.
Invero, l'attenzione tributaria è concentrata sul momento o, meglio, sui momenti in cui si realizzano le finalità del trust: in termini prospettici (tesi dell'Agenzia) oppure attuali (tesi della Cassazione e della dottrina).
Se questo è vero, appare evidente come la mancata realizzazione di simili effetti, per il verificarsi di una vicenda giuridica diretta a far terminare anticipatamente il trust, faccia venir meno la stessa fattispecie impositiva, perchè, non essendovi allora più nessuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di un soggetto terzo, non potrà manifestarsi la specifica capacità contributiva oggetto del tributo. Per un verso, infatti, si determina il mancato perfezionamento del presupposto d'imposta (che nasce con l'istituzione del vincolo e si completa con la o le attribuzioni beneficiarie), per altro verso, la “retrocessione” dei beni (non più) segregati, è solo un effetto automatico della cessazione del trust, in nessun modo rilevante ai fini impositivi, perchè mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del “vincolo di destinazione” diretto a realizzare l'arricchimento (prospettico o attuale) del beneficiario. Si tratta di operazione negoziale che non si sostanzia in alcun trasferimento di ricchezza in favore del disponente. La reintestazione formale dei beni è atto “neutro”, che come tale non può soggiacere al pagamento di imposte che presuppongono la manifestazione di capacità economica. Non è quindi sostenibile l'applicazione delle imposte (ipotecaria e catastale in misura proporzionale), perchè le imposte proporzionali presuppongono un effettivo arricchimento dell'avente causa in omaggio al principio di rango costituzionale di capacità contributiva ex art. 53 Cost.”.

DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI

ZFU sisma centro Italia ter: presentazione istanza 2021:

Il MISE, con Circolare del 29/03/2021, ha definito le modalità e i termini di invio delle istanze per l'anno 2021 per la richiesta delle agevolazioni in favore di titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo localizzati nella ZFU centro Italia istituita nei Comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016.
Le domande per il riconoscimento del beneficio nell'anno 2021 potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica all'indirizzo  http://agevolazionidgiai.invitalia.it/ dalle ore 12 del 20 maggio 2021 e fino alle ore 12 del 16 giugno 2021.
In particolare, l'art. 57, co. 6, D.L. 104/2020 ha prorogato le agevolazioni di cui all'art. 46 D.L. 50/2017ai periodi d'imposta 2021 e 2022, e ha esteso il beneficio alle imprese e ai professionisti che:

  • sono regolarmente costituiti e attivi al 31 dicembre 2019, già beneficiari della norma agevolativa in virtù di precedenti bandi emanati dal ministero
  • all'interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica dopo il 31 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2020.

Bonus facciate:

Il bonus facciate spetta per gli interventi effettuati sulla porzione di immobile visibile da suolo ad uso pubblico in virtù di un'apposita convenzione con l'amministrazione comunale.
Per poter usufruire della detrazione, il contribuente deve possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori, oppure al momento del sostenimento delle spese, se antecedente all'avvio dei lavori. In particolare, il contribuente deve: possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altri diritti reali di godimento; oppure detenere l'immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato; o ancora essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020, i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti (compresi la sola pulitura o tinteggiatura esterna) possono optare, in luogo della detrazione, dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (risposta dell'Agenzia delle Entrate ad Interpello n. 154 del 5/3/2021).

PROFESSIONE

Società tra professionisti:

Ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto alle società tra professionisti, la qualificazione come reddito d'impresa del reddito dalle stesse prodotto presuppone che le prestazioni di lavoro autonomo costituiscano elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, risultando, così, inserite in strutture che sono frutto dell'impiego del capitale, ovvero che il lavoro del professionista e il capitale concorrano entrambi nella produzione del reddito, sicché quest'ultimo non potrà ritenersi derivante dal solo lavoro, ma dall'intera struttura imprenditoriale (Cass. civ., sez. trib., 17/03/2021 n. 7407).

FAMIGLIA

Assegno unico universale:

Legge delega n. 46 del 1/4/2021 delega il governo a riordinare e potenziare il quadro delle misure a sostegno della natalità e genitorialità e, in particolare, istituisce l'assegno unico universale.
Tra i criteri che dovranno essere seguiti:

  1. riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
  2. riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
  3. riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri di età inferiore a quella indicata alla lettera b);
  4. riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età , qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.

 Il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  2. essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  3. essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  4. essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Il termine per emettere i decreti delegati è fissato in dodici mesi dall'entrata in vigore della legge delega

PENALE TRIBUTARIO

Emissione fatture false e riciclaggio:

La restituzione delle somme da parte di chi ha emesso fatture false in favore di chi le utilizzi non configura il reato di riciclaggio, in quanto tali importi non rappresentano il profitto della fattispecie di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000.
Non costituiscono, infatti, il profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti le somme fittiziamente fatte pervenire ad una società per dare parvenza di effettività all'emissione, da parte della stessa, di fatture relative ad operazioni inesistenti, in quanto il profitto del predetto reato coincide con il risparmio di imposta che si ricava attraverso l'annotazione in contabilità e successiva indicazione delle anzidette fatture nelle prescritte dichiarazioni fiscali. Pertanto, non trattandosi di somme di provenienza delittuosa non è configurabile il reato di riciclaggio.
Non integra il reato di riciclaggio teso a occultare il profitto del reato di emissione di fatture false la mera condotta del soggetto emittente che versi tramite assegno bancario una somma sul proprio conto corrente e immediatamente dopo ne prelevi gran parte in contanti a parziale ristorno. Così facendo, infatti, si confonde la illecita provenienza del denaro - utilizzato per l'operazione di camuffamento della emissione di fattura per operazione inesistente - con la illiceità della operazione stessa, volta a far conseguire un profitto “giustificato” dalla fittizia documentazione fiscale, priva di reale contropartita economica.
Per ipotizzare il delitto di riciclaggio è necessario che la condotta di trasferimento o sostituzione del denaro o di “oscuramento” della relativa origine riguardi somme in sé provenienti da delitto; deve, quindi, essere dimostrata la provenienza da delitto della somma versata sul conto, e non la semplice “circostanza” o causale in relazione alla quale il versamento era stato effettuato.
È vero che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che perché sussista il delitto di riciclaggio non è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità debbano provenire direttamente o immediatamente dai delitti presupposto, essendo sufficiente anche una loro provenienza “mediata” da delitto; ma ciò non toglie che è proprio l'accertamento sulla delittuosa origine del bene in sé e per sé considerato - o, nella specie, del denaro occorso per l'“operazione” - a costituire la base indefettibile per inquadrare nella fattispecie di riciclaggio la successiva condotta di “trasformazione”.
L'attività in questione potrebbe, invece, rilevare come concorso nel reato tributario. (Cass. pen., sez. II, 30/10/2020 n. 30206)


Sequestro preventivo contro più autori del reato:

Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, non essendo ricollegabile all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito; con la precisazione, peraltro, che, nel giudizio di cognizione successivo alla fase cautelare, l'espropriazione non può eccedere nel “quantum” nè l'ammontare del profitto complessivo, nè - in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati - il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio (Cass. pen., sez. III, 18/11/2020 n. 32409).


Sequestro e rottamazione delle cartelle:

Con la rottamazione delle cartelle, viene meno il profitto del reato contestato al contribuente e dunque anche l'oggetto del sequestro preventivo che deve essere di conseguenza revocato (Cass. pen., sez. III, 22/09/2020 n. 35175).


Pagamenti dilazionati e condizionati nel tempo:

Ai fini della determinazione delle imposte evase, ove una società stipuli un contratto di compravendita immobiliare con cui cede un terreno edificabile nel quale viene previsto che parte del corrispettivo è subordinato a due condizioni sospensive (approvazione del piano regolatore e rilascio del permesso di costruire) da verificarsi nei due anni successivi, l'obbligo di fatturazione sorge in capo alla società venditrice al momento degli incassi dei pagamenti residui, posto che solo nel momento in cui si realizzano gli eventi futuri e incerti cui è subordinato nel contratto il versamento della parte residua del corrispettivo ha attuazione un'operazione economica fino a quel momento incompiuta. Il versamento delle due rate successive non può essere imputato fiscalmente all'anno di stipula del contratto, mentre il pagamento della restante somma è ricollegato ad avvenimenti in quell'epoca ancora incerti sull'an. Gli incassi delle due residue tranche del prezzo della compravendita sono, quindi, da imputare agli anni di imposta in cui sono avvenuti (Cass. pen., sez. III, 17/12/2020 n. 36229).


Plusvalenze e minusvalenze:

Ai fini dell'integrazione della fattispecie di dichiarazione infedele, le plusvalenze e i proventi di cui all'art. 67 comma 1 lett. c-quinquies) del TUIR concorrono a formare il reddito della persona fisica o giuridica anche se realizzati mediante rapporti dall'esito incerto; l'art. 68 comma 7 lett. f) del TUIR fa invece espresso riferimento alla materiale percezione della plusvalenza nel periodo di imposta; mentre il comma 9 definisce plusvalenze e proventi facendo riferimento ai “corrispettivi percepiti”.
Tutto ciò ha indotto la dottrina ad affermare che la caratteristica di tali plusvalenze e proventi è l'irrilevanza fiscale di eventuali perdite o minusvalenze. Ciò che conta, dunque, ai fini della tassazione delle plusvalenze in questione, è il momento della materiale percezione del corrispettivo ovvero del rimborso, non rilevando eventuali perdite successive. Ciò che conta, dunque, ai fini della tassazione delle plusvalenze in questione, è il momento della materiale percezione del corrispettivo ovvero del rimborso, non rilevando eventuali perdite successive (Cass. pen., sez. III, 23/12/2020 n. 37175).


Overruling:

L'art. 7 CEDU non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale nel caso in cui il risultato interpretativo non fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa. La Corte EDU non impedisce alla giurisprudenza nazionale di mutare il proprio orientamento nell'interpretazione di una norma legislativa, nè in materia extrapenale, nè in materia penale; richiede, tuttavia, che tale mutamento sia ragionevolmente prevedibile dal destinatario della norma affinchè lo Stato non incorra in una violazione dell'art. 6 (quanto alla materia extrapenale) e dell'art. 7 (in relazione alla materia penale).
Per cui la ragionevole prevedibilità di una interpretazione giurisprudenziale rappresenta il discrimine fra condotte che possono essere punite anche in ragione di una interpretazione che si è affermata in epoca successiva al loro compimento e condotte che debbono andare, invece, esenti da pena.
In altri termini, nella prospettiva della lesione della prevedibilità, con la conseguente violazione del principio di legalità convenzionale, occorre distinguere il c.d. overruling giurisprudenziale (oggettivamente imprevedibile), che si registra quando il mutamento concerne un orientamento fino a quel momento pacifico e consolidato, e le ipotesi di mutamento fisiologico in bonam o in malam partem (oggettivamente prevedibile), il quale si verifica quando - come nel caso in esame - nella giurisprudenza si delinea un contrasto tra due diverse e opposte soluzioni interpretative (come, appunto, la sussumibilità, o meno, di una specifica condotta nell'ambito di una determinata fattispecie di reato), successivamente risolto in un senso o nell'altro.
Soltanto la prima di tali ipotesi di mutamento giurisprudenziale (l'overruling), in quanto oggettivamente imprevedibile, è insuscettibile di applicazione retroattiva, nel rispetto delle garanzie riconosciute dalla Convenzione Europea (Cass. pen., sez. V, 14/10/2020 n. 37524).


Delega alla sottoscrizione delle dichiarazioni:

Il reato di dichiarazione fraudolenta può essere contestato anche al responsabile amministrativo della società titolare della delega alla sottoscrizione delle dichiarazioni (Cass. pen., sez. III, 20/1/2021 n. 2270).

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