Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 6/2021

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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DECRETO SOSTEGNI-BIS

Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021:

Art. 1 – contributo a fondo perduto
Il comma 1 prevede il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti titolari di partita Iva attiva alla data di entrate in vigore del presente decreto che va a replicare il contributo di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni).
Il comma 5 prevede un'altra tipologia di contributo a fondo perduta, alternativo rispetto a quello del comma 1, ai titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Vige il limite di ricavi o compensi di 10 milioni e vi deve essere stato un decremento di fatturato o corrispettivi nel periodo dall'1/4/2020 al 31/03/2021 di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del periodo dall'1/4/2019 al 31/03/2021. In questa analisi quantitativa si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.
Il comma 16 prevede un ulteriore contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, sempre condizionato al peggioramento del risultato economico relativo al periodo di imposta in corso al 31/12/2020 rispetto al medesimo periodo in corso al 31/12/2019.
Il contributo non può superare i 150.000 euro e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle II.DD. e Irap. Il contributo può essere erogato anche sotto forma di credito di imposta.

Art. 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse
Viene istituito un'apposita dotazione in favore delle attività economiche che sono state chiuse, per effetto delle misure contenitive del contagio, nel periodo dall'1/1/2021 alla data di conversione del presente decreto, per almeno quattro mesi.

Art. 4 – Estensione e proroga del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda
Misura a favore di soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni nell'anno 2019, nonchè in favore di enti non commerciali, compresi enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti. Viene riconosciuto un credito di imposta in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi tra l'1/4/2020 e il 31/3/2021 è inferiore di almeno il 30% rispetto al periodo dall'1/4/2019 al 31/3/2020.
Il credito di imposta spetta anche in assenza di tali requisiti per chi ha iniziato l'attività dall'1/1/2019.

Art. 6 – Agevolazione Tari
Viene istituito un Fondo finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, di una riduzione della Tari.

Art. 9 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurale ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.
Viene prevista la sospensione dei termini di versamento in scadenza sino al 30/06/2021.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dall'1/5/2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonchè le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

Art. 10 – Misure di sostegno al settore sportivo
Le disposizioni di cui all'art. 81 D.L. 104/2020 (credito di imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche) si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021 relativamente agli investimenti sostenuti dall'1/1/2021 al 31/12/2021.
Viene incrementato il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche di cui all'art. 3 D.L. 137/2020. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste dei contributi da parte del suddetto Fondo, nonchè i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione.

Art. 13 – Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese
Viene prorogata fino al 13/12/2021 la disciplina del Fondo PMI previsto dall'art. 13 D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) con una riduzione all'entità degli aiuti a partire dall'1/7/2021 laddove, sui prestiti superiori a 30.000 euro, la garanzia scenderà all'80% (era il 90%), sui prestiti fino a 30.000 euro la garanzia passa al 90% (era il 100%).

Art. 14 – Tassazione capital gain start up innovative
Le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative acquisite mediante sottoscrizione del capitale sociale dall'1/6/2021 al 31/12/2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione.
Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole medie imprese innovative acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dall'1/6/2021 al 31/12/20252 e possedute per almeno tre anni.
Non sono soggette a imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società (ad esclusioni di società semplici), qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative.

Art. 16 – Proroga moratoria per PMI
Viene prorogata al 31/12/2021 la moratoria sui finanziamenti, sui leasing e sulle linee di credito già previsti dal Decreto c.d. Cura Italia con tre differenze: la moratoria non riguarda più gli interessi che dovranno essere versati; per beneficiare della moratoria è necessario formulare apposita comunicazione entro il 15/06/2021; sono ammessi sono i soggetti già ammessi alla moratoria stessa.

Art. 18 – Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali
Viene modificato l'art. 26 D.P.R. 633/1972 in modo da consentire finalmente la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta in caso di mancato pagamento da parte del debitore, a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a misura concorsuale o dalla data del decreto di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione di un piano attestato.
Tuttavia, la nuova previsione si applica soltanto alle procedure avviate in seguito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19 – Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021
Viene in particolare incrementata l'Ace al 15%.

Art. 32 – Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione
Ai soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni spetta un credito di imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute a giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per tamponi Covid.

Art. 36 – Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza

Art. 37 – Reddito di ultima istanza in favore di professionisti con disabilità

Art. 38 – Disposizioni in materia di Naspi

Art. 41 – Contratto di rioccupazione
Dall'1/7/2021 al 31/10/2021 è istituito il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diretto ad incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.
Al temine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto.
Ai datori di lavoro privati, per un periodo massimo di sei mesi, è previsto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua.
Sono esclusi dalla misura i datori di lavoro che abbiano proceduto a licenziamenti per giusta causa oggettiva nei sei mesi precedenti l'assunzione.

Art. 42 – Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

Art. 43 – Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

Art. 44 – Indennità per i collaboratori sportivi
Viene prevista un'indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, tra le varie, presso le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), D.P.R. 917/1986, i quali hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
L'emolumento viene erogato dalla società Sport e Salute S.p.a., non concorre al reddito imponibile e non è riconosciuto ai percettori di altri redditi da lavoro e del reddito di cittadinanza.
L'ammontare dell'indennità è la seguente:

  • euro 2.400 ai soggetti che nell'anno 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000 euro;
  • euro 1.600 se i predetti compensi sono stati compresi tra 4.000 e 10.000 euro annui;
  • euro 800 se i compensi sono stati inferiori a 4.000 euro annui.

I lavoratori debbono certificare la persistenza dei presupposti e delle condizioni di legge; si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31/03/2021 e non rinnovati.

Art. 47 – Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

Art. 64 – Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile
Viene ampliata l'operatività del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1 comma 48 L. 147/2013. La garanzia dello Stato viene elevata all'80% della quota capitale viene quindi prevista sui finanziamenti connessi all'acquisto, ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità    immobiliari da adibire ad abitazione principale.
L'accesso viene così riconosciuto ai giovani di età inferiore ai trentasei anni, senza limitazioni sulla tipologia di contratto di lavoro di cui siano titolari, con ISEE non superiore a 40mila euro.
La durata del beneficio è prevista fino al 30 giugno 2022, per far fronte all'emergenza economica causata dal COVID.
Viene anche previsto che sugli atti di acquisto di case di abitazione, (ad eccezione di quelle di lusso cat. A1-A9) sugli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro, sono esenti dall'imposta di registro e ipocatastali. Per gli atti assoggettati ad Iva è previsto un credito di imposta pari all'Iva stessa.
I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse di concessione governative.
Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 30/06/2022.

DIRITTO FALLIMENTARE

Proroga degli allert:

Sono stati ulteriormente prorogati art. 5, co. 14, D.L. 41/2021 come modificato dalla L. 69/2021, gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati ex art. 15 d.lgs. 14/2019.
L'allerta Iva da parte dell'AE decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica Iva relative al primo trimestre del secondo anno di imposta successivo all'entrata in vigore del Codice e non più all'anno di imposta successivo.
Per Inps e agente di riscossione decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore del codice ossia dal 2022 (prima era il 1/9/2021).
Rimane invece invariato il sistema di segnalazione degli organi di controllo e dei revisori.

TERZO SETTORE

Requisiti Registro Coni:

Con Decisione n. 29/2021 il Collegio di Garanzia dello Sport resa in data 29/03/2021, facendo applicazione del Regolamento di funzionamento del Registro del Coni approvato con Deliberazione del Coni n. 1574/2017, ha statuito che ai fini della permanenza nel Registro del CONI, le ASD debbono esercitare congiuntamente attività didattica e sportiva, dovendo quindi organizzare corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo affiliativo o da esso autorizzati (didattica) e partecipare ad eventi sportivi individuati secondo determinati indicatori quali livello di partecipazione, livello organizzativi, luogo fisico, durata del singolo evento, partecipanti (svolgimento di attività sportive).


Adeguamenti statutari e verifica del Runts:

La nota Min. Lavoro n. 3877 del 19/3/2021 precisa che i controlli da parte del Registro unico nazionale del terzo settore, come pure degli Uffici che attualmente gestiscono i registri della promozione sociale e del volontariato, non riguarderanno la regolarità della costituzione e dello svolgimento delle assemblee convocate per l'approvazione degli adeguamenti statutari al Codice del Terzo settore, bensì la conformità finale dello statuto al Codice.
Eventuali irregolarità potranno essere fatte valere solamente dai soci giudizialmente, in sede civile.

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