Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”

n. 1/2022

a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli

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DECRETO FISCALE CONVERTITO e LEGGE DI BILANCIO

PARTE I^

Legge di Bilancio per l'anno 2022 (L. n. 234 del 30 dicembre 2021, in G.U. 31 dicembre 2022):

In sintesi, alcune delle previsioni di maggiore interesse professionale.

Comma 2 – Riforma Irpef
Modificato l'art. 11 Tuir sulla determinazione dell'imposta e le aliquote fiscali:
“L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al nettodegli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; d) oltre 50.000 euro, 43 per cento”.

Modificato l'art. 13 Tuir su alcune detrazioni fiscali:
nuovo comma 1: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

  1. 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
  2. 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
  3. 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro”.
Nuovo comma 3: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

  1. 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
  2. 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
  3. 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro”. Nuovo comma 5: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

  1. a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
  2. b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
  3. b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro”.

Inserito il comma 5-ter: “La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro”.

Comma 3 – Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
Modificato l'art. 1 D.L. 3/2020 e in particolare le soglie reddituali di accesso alla misura di sostegno.

Comma 8 – Abolizione parziale dell'Irap
A decorrere dal 2022, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
Quindi l'imposta viene abolita per professionisti e ditte individuali, rimane invece operativa per società di capitali, società di persone e soggetti ad esse equiparati (ad esempio associazioni professionali).

Commi 10 e 11 – Modifiche al D.L. 146/2021
V. infra Parte I^ Decreto fiscale.

Comma 12 – Rinvio plastic tax e imposta bevande edulcorate
Rinvio all'1/1/2023.

Comma 13 – Modifica aliquota Iva assorbenti e tamponi igienici
I beni in questione vengono inseriti nell'aliquota al 10%.

Commi 14-23 – Riforma governance Agenzia delle Entrate -Riscossione
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione subisce diverse modifiche a livello istituzionale e costitutivo.
In particolare, viene previsto che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione sia sottoposta all'indirizzo operativo e al controllo dell'Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione è il direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comitato di gestione è composto dal direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati dall'Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti.

Comma 15 – Riforma dell'aggio di riscossione
L'aggio di riscossione viene sostituito con:

  1. una quota, a carico del debitore, denominata “spese esecutive”, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
  2. una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);
  3. una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
  4. una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.

La disposizione si applica dall'1/1/2022 e il precedente aggio trova applicazione fino all'emanazione del suddetto D.M. Inoltre, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge:

  1. l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione;
  2. limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.

Comma 25 – Proroga al 2022 dell'esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Commi 28-29 – Proroga Superbonus
In particolare, viene prevista la proroga al 31/12/2025 per gli interventi effettuati:

  • dai condomini,
  • dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) (cioè fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione),
  • dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) (ossia Onlus, APS e ODV),

compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio.
Con la precisazione che la quota di detrazione è pari al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per le zone terremotate l'aliquota rimane ferma al 110% fino al 2025.
Si segnalano inoltre:

  • eliminazione del tetto Isee da 25mila euro e del requisito "prima casa" per il Superbonus sulle villette, nel caso di lavori completati almeno al 30% entro il 30 giugno 2022;
  • adozione di un prezziario;
  • modifiche al visto di conformità e all'attestazione di congruità delle spese;
  • l'estensione della misura all'installazione di impianti fotovoltaici fino a 48mila euro di spesa;
  • per le colonnine di ricarica collegate a lavori “trainanti”, la detrazione di 2mila euro per le villette, 1.500 euro per i condomini con non più di 8 colonnine e 1.200 euro per quelli con più di 8 colonnine;
  • possibilità di cessione o sconto in fattura per la detrazione Irpef del 50% spettante sulle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

Comma 30 – Contrasto alle frodi nelle agevolazioni ex commi 121 e 122 D.L. 34/2020
Nel D.L. 34/2020 viene inserito l'art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi) secondo cui l'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, e poi revocare gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, in base a determinati profili di rischio.

Comma 34 – Termini per il recupero dei crediti
Viene fissato in via generale il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione per il recupero dei crediti di imposta delle agevolazioni di cui ai commi 121 e 122 D.L. 34/2020.

Comma 37 – Proroga dei termini per le altre detrazioni edilizie
Viene anche reintrodotta la collegata detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Comma 42 – Detrazione per barriere architettoniche
Nel D.L. 34/2020 viene inserito l'art. 119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche).

Comma 45 – Modifiche alla disciplina del credito di imposta per Ricerca & Sviluppo

Commi 622-624 – Ammortamento attività immateriali
Per le attività immateriali con quote di ammortamento deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, la deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati beneficiando dell'imposta sostitutiva del 3% deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l'eventuale minusvalenza è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile dell'individuato maggior valore, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. Può essere versata un'imposta sostitutiva (nella misura compresa tra il 12 e il 16%, al netto dell'imposta sostitutiva già versata del 3%) per beneficiare della deduzione del  maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d'imposta.

Comma 683 – Rinvio disposizioni terzo settore
Viene rinviata all'1/1/2024 l'operatività dell'art. 5 commi 15-quater e quinquies del D.L. 146/2021 (v. infra Parte II^ Decreto Fiscale).

Comma 711 – Modifica ammortamento periodo Covid
Estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell'ammortamento medesimo.

Comma 743 – Imu ridotta per non residenti titolari di pensione
Per l'anno 2022 l'Imu dovuta sull'unica unità immobiliare viene ridotta al 37,5%, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.  Estensione del termine per il pagamento delle cartelle di pagamento.

Comma 913 – termine pagamento cartelle esattoriali
Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.

Commi 923-924 – sospensione versamenti mondo dello sport
Sono sospesi fino ad aprile 2022 alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili.

Art. 22 – Entrata in vigore
La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2022.

PARTE II^

Decreto fiscale n. 146 del 2021 convertito in L. n. 215 del 2021:

Nel rinviare alla precedente Circolare 11/2021 relativa al testo originario del D.L. 146/2021, si segnala le modifiche in sede di conversione in legge e quelle ulteriori derivanti dalla Legge di Bilancio (v. supra Parte I^):

Art. 1 – Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio
Disposizione modificata in sede di conversione con nuovo termine al 9/12/2021.

Art. 2 – Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento
Il termine per l'adempimento delle cartelle di pagamento notificate dal 1/9/2021 al 31/12/2021 diventa di 180 giorni (norma in combinato con il comma 913 della Legge di Stabilità, v. supra).

Art. 3-bis – Non impugnabilità dell'estratto di ruolo
Viene aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 D.P.R. 602/1973 ai sensi del quale “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici …. o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.

Art. 3-quater – Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche
Rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dall'1/12/2021 al 31/12/2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi ai sensi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31/03/2022.

Art. 5, comma 12-ter – fattura elettronica medici
È stato inoltre prorogato per l'anno 2022 il divieto di emettere fattura elettronica in capo ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria e a chi emette fatture per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Parallelamente è stato rinviato al 1/1/2023 l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Art. 5, comma 14-bis – Imposta di bollo
Vengono modificate modalità e termini per il versamento dell'imposta di bollo (in modo virtuale) attraverso un sistema che prevede un acconto, un saldo e un'apposita dichiarazione sul numero di atti sui quali va assolta.

Art. 5, comma 14-quater – esterometro:
La soppressione dell'esterometro, che sarà sostituito con l'ordinario sistema di interscambio, è prorogata al 1/7/2022.

Art. 5. Comma 15-quater – Iva nel Terzo settore
Vengono modificati gli articoli 4 e 10 del D.P.R. 633/1972 e dunque rimangono escluse dal regime di non applicazione dell'IVA:

  • le cessioni di beni, comprese le pubblicazioni, e le prestazioni di servizi effettuate da alcuni enti (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica) nei confronti dei loro soci verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari;
  • le cessioni e le prestazioni effettuate dai partiti politici in occasione di manifestazioni propagandistiche;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande rese da associazioni di promozione sociale nei confronti dei propri soci.

Il Decreto fiscale stabilisce che rientrano tra le operazioni esenti IVA, purché non provochino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali:

  • le prestazioni e le cessioni a esse strettamente connesse, effettuate verso corrispettivi specifici da taluni enti associativi nei confronti dei soci;
  • le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, rese dalle associazioni sportive dilettantistiche;
  • le cessioni e prestazioni effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale.

Tuttavia l'esenzione si applica a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore:

  1. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
  2. disciplina uniforme del rapporto associativo;
  3. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  4. eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo; sovranità dell'assemblea dei soci;
  5. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

I numeri 2) e 4) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
L'art. 1, comma 683, Legge di Stabilità ha rinviato l'entrata in vigore della disposizione in parola all'1/1/2024 (v. supra Parte I^).

Art. 5, comma 15-quinquies – Regime forfettario Terzo settore
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi non superiori a 65.000 euro  applicano, ai fini IVA, il regime forfetario ex L. 190/2014 (solo ai fini Iva).
L'art. 1, comma 683, Legge di Stabilità ha rinviato l'entrata in vigore della disposizione in parola all'1/1/2024 (v. supra Parte I^).

Art. 5-bis – Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero

Art. 5-ter – Modifica all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate

Art. 5-quinquies – Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
La disposizione si sofferma sulla pregressa modifica della disciplina dell'imposta di soggiorno e sulla sua applicazione anche precedentemente al 19/05/2020.

Art. 5-sexies – Misure a sostegno delle attività di bed and breakfast a gestione familiare

Art. 5-septies – Iva trasporti
Dal 1/1/2022 non sono più non imponibili ai fini Iva i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, titolare del regime di transito, importatore, destinatario dei beni, prestatore di servizi di spedizione (solo per trasporti di persone, eseguiti in parte nel territorio nazionale e in parte in territorio estero, in dipendenza di unico contratto; trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione; trasporti di beni in importazione, sempre che i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile; dal prestatore di servizi relativi a operazioni doganali).
Sono fatti salvi i comportamenti tenuti in precedenza dagli operatori che si erano adeguati alla sentenza Corte di giustizia UE, sent. 29 giugno 2017, causa C-288/16 applicando l'IVA in fattura alle prestazioni rese e detraendo l'imposta sugli acquisti.

Art. 5-octies – Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione
L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

Art. 5-decies – Imu seconde case
A superamento del contrasto emerso tra la prassi amministrativa (Circolare MEF n. 3/2012) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex plurimis Cass. 20130/20 secondo cui in caso di residenza separata dei coniugi in abitazioni diverse non si gode dell'esenzione imu prima casa su nessuna delle due), viene stabilito che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica  in immobili diversi, situati nel territorio dello stesso Comune o in Comuni diversi, le agevolazioni (esenzione o aliquota ridotta per le categorie catastali A/1, A/8 o A/9) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo stesso.
La norma, non sembrando avere natura interpretativa quindi retroattiva, finisce indirettamente col disconoscere ulteriormente l'indirizzo di prassi del MEF.

Art. 6 – Semplificazione della disciplina del cosiddetto “patent box”
La Legge di Bilancio interviene al comma 10 modificando l'art. 6 (modifiche operative dal giorno stesso della pubblicazione in G.U. della finanziaria ossia al 31/12/2021).
La deducibilità del patent box viene elevata al 110%.
Viene modificata la disciplina del comma 8 di raccordo con il vecchio patent box di cui al D.L. 190/2014.
Viene inserita la previsione apposita del comma 10-bis per le spese che abbracciano più periodi di imposta per la creazione di immobilizzazioni con diritto di privativa.

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