Circolare “Temi professionali di Diritto tributario”
n. 9/2022
a cura dell'Avv. Andrea Bugamelli
ACCERTAMENTO
Decreto n. 73 del 2022 (Decreto Semplificazioni) convertito in Legge n. 122 del 2022:
In sintesi, una carrellata delle misure fiscali di interesse per l'avvocatura:
Art. 4 – Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione:
L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa. Con la modifica in parola si prevede che “Quando il domicilio fiscale è stato modificato ai sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della sola revoca è l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione”.
Art. 5 – Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi
I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate.
Art. 6 - Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata
Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
Art. 6-bis2 - Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente
Viene integrato l'art. 6 della L. 212/00 prevedendo che in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/1972.
Art. 6-ter3 - Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale
Viene integrato l'art. 52 D.P.R. 602/73 prevedendo che, nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore può procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia.
Art. 14 - Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso
Il termine passa da venti a trenta giorni.
Art. 16 – Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori
L'art. 1 D.L. 167/1990 è modificato prevedendo che gli intermediari bancari e finanziari e gli operatori non finanziari di cui all'art. 3, comma 5, lett. i), D.Lgs. 231/07, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni. Tale disposizione si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
Art. 23 - Disposizioni in materia di certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione
Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
Art. 25-bis - Modifica all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore
Il termine a disposizione del Registro per perfezionare la migrazione degli enti viene ampliato, non tendendosi conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022.
Art. 26 - Disposizioni in materia di Terzo settore
L'art. 79 D.Lgs. 117/2017 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi) subisce alcune modifiche.
Si conferma la previsione per cui le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Viene precisato che i costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari.
Le attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento (era il 5) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre (erano due) periodi d'imposta consecutivi.
Il comma 4 elenca le attività che non concorrono alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5, cui viene aggiunta la precisazione “di natura non commerciale”.
Nel comma 5-bis, recante l'indicazione delle attività che si considerano entrate derivanti da attività non commerciali, viene inserito il riferimento ai “proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85”.
Viene poi modificato il comma 5-ter. Nella formulazione originaria il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, operava a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale; con la modifica tale mutamento opera a partire dal periodo di imposta successivo.
Il comma 6 viene modificato nel senso che si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi (non più dei familiari e dei conviventi) degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attivita' di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei, familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. Qui viene aggiunto “salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis” con salvezza cioè dei requisiti generali di non commercialità.
Viene modificato l'art. 82 (Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali).
Viene aggiunta la previsione per cui “Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale”. Ed inoltre “I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
All'art. 83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali) le agevolazioni sulle erogazioni liberali non concernono più gli enti di cui all'art. 79 comma 5 (enti non commerciali), bensì più in generale agli enti di cui all'art. 82 comma 1. In merito all'eccedenza deducibile nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ai sensi del comma 2, viene eliminato dal secondo periodo l'incipit “Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni”.
Coerentemente con la modifica di cui sopra, il comma 3 non prevede più che “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, al momento dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 45” bensì che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1” ossia “per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”; rimane da comprendere come possa il soggetto erogante compiere tale perdurante verifica.
L'art. 84 (Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici) viene parzialmente novellato con la previsione per cui “I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società”.
L'art. 85 (Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale) viene esteso alle società di mutuo soccorso. Inoltre nel comma 1, relativo alle attività che si considerano non commerciali, le parole: “dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”;
L'art. 87 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore), nel comma 1 lett. b) compie riferimento espresso all'art. 7 sulle attività di raccolta fondi.
Viene integrato l'art. 88 sul regime de minimis prevedendo che “Le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 3, quarto periodo, 7 e 8 e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ≪de minimis≫, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ‘de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (‘de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.”
Infine, vi sono alcune modifiche anche al D.Lgs. 112/2017 sulle imprese sociali. All'art. 16, comma 1, le parole: “possono destinare” sono sostituite dalla seguente: “destinano”; all'art. 18, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Art. 26-bis - Modifica all'articolo 101 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore
Il termine del “31 maggio 2022” è prorogato al “31 dicembre 2022”.
Art. 35 - Proroga termini
Il termine per la dichiarazione IMU relativa all'anno 2021 è prorogata al 31/12/2022, compresa quella per gli enti non commerciali.
Art. 40 quater - Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura
Al fine di semplificare l'erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, spettanti ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura, il comma 3-ter dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 57 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 sono abrogati. Il predetto art. 57 – oggi abrogato – limitava la previsione dell'art. 14, comma 1, lett. b), D.L. 50/2022 ai soli crediti di cui alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura ex art. 121 D.L. 34/2020 trasmesse dall'1/5/2022.