PROTEZIONE PATRIMONIALE E PASSAGGIO GENERAZIONALE


Lo Studio Bugamelli offre consulenza per le esigenze di gestione imprenditoriali, finalizzate al passaggio generazionale di aziende o alla individuazione di strumenti di protezione patrimoniale.
Le scelte dell'imprenditore debbono considerare gli eventi incerti ma prevedibili, come possono essere repentine crisi economiche o finanziarie, e le necessità future, quale prima o poi l'ineluttabile trasferimento dell'impresa alle generazioni più giovani.
I vari strumenti giuridici a disposizione ben possono essere adottati anche fuori dalle realtà imprenditoriali, nel caso cioè di persone fisiche con particolari esigenze familiari e qui la legge sul “Dopo di noi” costituisce un'importante opportunità di tutela per soggetti deboli.
Qui di seguito si presentano, in modo assolutamente sintetico, alcuni degli istituti che possono essere presi in considerazione.

Patto di famiglia
L'istituto del patto di famiglia è previsto e disciplinato in primo luogo degli artt. 768-bis e s.s. cod. civ. e consente di trasferire partecipazioni societarie ad uno o più discendenti, in deroga all'ordinario divieto di patti successori.
L'art. 768-quater c.c. prevede che “al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore”.
Nell'atto, in forma pubblica, col quale viene istituito patto di famiglia di regola dovranno partecipare i legittimari non assegnatari allo scopo, prosegue il comma 2, di “liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote”.
In questo ambito sono varie le problematiche che possono emergere. Si pensi ad un errore nella stima degli assets e alla tutela dei vari soggetti coinvolti in caso di errore oppure al caso in cui un legittimario non intenda partecipare al patto e alle cautele da porre in essere per portare comunque avanti il progetto.
Dal punto di vista fiscale, l'art. 3, comma 4-ter, D.P.R. 346/90, introdotto dalla L. 296/06 e modificato dalla L. 244/07, reca l'importante disposizione per cui i trasferimenti di aziende o rami di aziende effettuati tramite patto di famiglia non sono soggetti ad imposta di successione e di donazione. Sono altresì esenti i trasferimenti di quote sociali o di azioni purché mediante esse sia acquisito o integrato il controllo sulla società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ.; è poi necessario che i beneficiari mantengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni, rendendo contestuale dichiarazione di tale loro intenzione nel patto stesso.
Qui può porsi il problema del passaggio in favore di più partecipanti che, per soddisfare il presupposto del controllo e beneficiare dall'esenzione di imposta, renderà necessario valutare un trasferimento in comproprietà indivisa ai discendenti i quali avranno un rappresentante comune (sul punto Circolare 11/E/2007 e risposta ad Interpello n. 257 del 17/07/2019).

Polizze assicurative
L'art. 1923 c.c. prevede la non pignorabilità delle somme dovute dall'impresa assicuratrice all'assicurato a titolo di polizza vita. La ratio è di tutelare il risparmio e le forme di previdenza, salvo però esse vadano a coprire il c.d. rischio demografico.
Dunque, le somme dovute dall'assicuratore non possono essere sottoposte a:

  • pignoramento
  • sequestro civile
  • sequestro penale (relativamente agli interessi civili)
  • azioni cautelari

e ciò indifferentemente verso il contraente o verso il terzo beneficiario.
Da tenere però in considerazione l'orientamento che ritiene la pignorabilità delle somme una volta che esse siano state versate dall'assicuratore al contraente o al beneficiario.
L'impignorabilità si ritiene estesa anche alle polizze per infortuni mortali.
Conseguenza dell'impignorabilità è altresì l'esclusione delle somme dall'acquisizione al fallimento.
Rimane esperibile l'azione revocatoria ordinaria o fallimentare sui premi pagati, beninteso entro i limiti temporali e alle condizioni stabilite dalla legge; le tempistiche delle revocatorie ben potrebbero essere valicate attivando la polizza per tempo, con il versamento di un premio unico.
Si parla di polizze unit linked o index linked, rispettivamente allorquando il rendimento è agganciato a determinati fondi comuni di investimento oppure a determinati indici. Tali polizze, diversamente dalle assicurazioni sulla vita, non operano in base ad eventi attinenti alla vita umana bensì risentono, quanto meno in parte, di ulteriori fattori esterni, di tal che il rischio demografico può passare nettamente in secondo piano.
Il regime di impignorabilità vale solo per le polizze non speculative e tali possono considerarsi quelle:

  1. che proteggono da un rischio non legato al mercato bensì ad un evento della vita;

  2. che prevedono la garanzia di restituzione dei premi (almeno in parte apprezzabile).

Oltre che per finalità di protezione patrimoniale, le polizze vita possono rivelarsi un utile strumento in capo al (futuro) de cuius per veicolare la distribuzione dell'asse ereditario, senza adottare un testamento e rendendo immediatamente esecutiva la disposizione della somma da parte dell'erede beneficiario, intestandogli per l'appunto una polizza.
Si tenga conto che la collazione, esercitabile dagli altri eredi, riguarderà i premi pagati in vita dal de cuius e non il premio, potendo emergere una rilevante differenza tra i due importi. Peraltro, i premi possono essere oggetto di dispensa da collazione (nei limiti della legittima).
Le polizze vita, infine, godono di particolari vantaggi fiscali. Di regola sono esenti da imposta di successione e di donazione, purché non siano prodotti di natura speculativa, come detto sopra.

Negozio fiduciario
La migliore applicazione dell'istituto avviene tramite società fiduciarie specializzate costituite ai sensi della L. n. 1966 del 1939, la cui disciplina viene integrata dal Decreto ministeriale del 16/01/1995.
Lo Studio Bugamelli collabora con una delle principali fiduciarie a livello nazionale ed europeo.
L'opera del professionista è essenziale per calibrare al meglio il mandato assegnato alla fiduciaria nella gestione del patrimonio e degli interessi della parte.
Nel contesto della L. 1966/39, viene in essere la separazione tra il diritto di proprietà sui beni, che rimane in capo al disponente, e l'intestazione in capo al fiduciario, che li amministra al proprio nome, senza quindi che si abbia un trasferimento della proprietà.
Dunque, di regola, la proprietà legale del bene rimane al mandante, mentre il fiduciario-mandatario esercita i diritti attribuitigli, per conto del mandante ma in nome proprio.
Per effetto di quanto detto, mentre i creditori del fiduciario non possono aggredire i beni oggetto del mandato, i creditori del disponente possono rivalersi su detti beni poiché, ancorché essi siano intestati formalmente alla società fiduciaria, la titolarità sugli stessi è del debitore.
Più problematico il patto fiduciario sugli immobili, per i quali sarà probabilmente necessario l'adozione di un modello di stampo romanistico e quindi il passaggio di proprietà, accompagnato beninteso dall'obbligazione gestoria. Può, peraltro, farsi ricorso ai cosiddetti mandati di amministrazione fiduciaria senza intestazione, che possono avere riguardo agli immobili (ma non solo quelli), e sono finalizzati all'incasso e gestione dei redditi tratti dal bene.
A livello fiscale, nell'intestazione fiduciaria opera la trasparenza fiscale, sicché i dividendi come pure i proventi dei trasferimenti si considerano effettuati direttamente verso il fiduciante, il quale avrà diritto a subire la ritenuta alla fonte ove prevista per il tipo di operazione.
Per quanto concerne le imposte indirette, laddove, come di regola accade, il negozio fiduciario non comporti il trasferimento di proprietà dei beni, sarà applicabile solo l'imposta di registro in misura fissa; tuttavia, anche nell'ipotesi di un trasferimento della titolarità del bene, potrebbe essere invocato l'art. 11 D.P.R. 131/86, che prevede l'imposizione fissa, in quanto l'intestazione non avesse contenuto patrimoniale.

Fondo patrimoniale
La costituzione del fondo patrimoniale appone sui beni un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, senza modificare la titolarità dei beni stessi. Per bisogni familiari si intendono non solo quelli primari di sussistenza ma anche le esigenze più elevate.
Tuttavia, deve tenersi conto che il fondo patrimoniale, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, ha una sempre più ridotta capacità di segregazione patrimoniale rispetto ai debiti effettuati dal costituente.
Infatti, la riscossione coattiva delle imposte sui beni del fondo è consentita:

  • se l'obbligazione tributaria era strumentale ai bisogni della famiglia;
  • oppure
  • se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni.

Tali circostanze non possono essere dimostrate od escluse per il sol fatto che il debito sorge nell'ambito dell'attività di impresa (Cass. civ., sez. VI, 11/04/2018 n. 8881).
Il criterio identificativo per comprendere se il debito è stato contratto per i bisogni familiari, di tale che risponderebbe anche il fondo patrimoniale, non va ricercato nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia; insomma, si deve appurare se l'obbligazione è sorta per il soddisfacimento delle più ampie esigenze al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, oltre che al potenziamento della capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. 11683/01).
È onere del debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale:

  • provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari;
  • la consapevolezza del creditore di tale estraneità ai bisogni familiari.

Dunque, anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità.
Fiscalmente il fondo patrimoniale non è soggetto passivo di imposta, i redditi dei beni del fondo sono imputati per metà a ciascuno dei coniugi (art. 4 TUIR).
Nella fase di costituzione, bisognerà prestare attenzione alla circostanza se il disponente sia o meno imprenditore, laddove il conferimento dei beni potrebbe realizzare un'operazione fiscalmente realizzativa e determinare l'emersione di ricavi o plusvalenze.
Tendenzialmente, il fondo patrimoniale che realizzi solo un vincolo di destinazione e non un trasferimento di proprietà è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa.

Trust
Il trust è stato riconosciuto nell'ordinamento italiano con la Legge n. 364 del 1989 che ha ratificato la Convenzione de L'Aia del 1/7/1985.
In Italia è assente una normativa civilistica specifica pur rinvenendosi disposizioni di recente estrazione che concernono singole problematiche, in particolare fiscali, del trust. Dunque, il disponente viene regolato dalla legge selezionata dal disponente, in genere la legge di Jersey o di San Marino.
Ai sensi della ridetta Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, denominato disponente, tramite con atto tra vivi o mortis causa, in forza del quale i beni sono posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.
Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

  1. i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
  2. i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee;
  3. il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

L'atto costitutivo del trust reca una doppia anima: un primo negozio giuridico con il quale vengono trasferiti i diritti al trustee, un secondo che regola la gestione e l'amministrazione dei beni.
Tuttavia, deve considerarsi l'ipotesi del trust autodichiarato nel quale non vi è un passaggio di beni, bensì solamente un'auto imposizione di un vincolo a tutto o parte del proprio patrimonio. Invero il trust autodichiarato è stato dichiarato inammissibile in diverse pronunce giurisprudenziali.
Si distingue, inoltre, il trust con beneficiario, quando cioè i beni sono gestiti in favore di soggetti specifici, dal trust di scopo che non prevede la figura del beneficiario. Nel caso di trust con beneficiario, il destinatario potrebbe non essere predeterminato bensì individuato in un secondo momento; se il disponente ha facoltà di nominarlo si parla di trust discrezionale, la nomina ben potrebbe essere delegata al trustee o al protector. Il fixed trust, invece, vede la nomina dei beneficiari sin dall'atto costitutivo.
Atteso l'effetto segregativo sui beni conferiti in trust, l'istituto si presta a finalità di protezione patrimoniale.
Il vincolo apposto al patrimonio, al quale il trustee deve adeguarsi, consente di adottare il trust per operazioni di passaggio generazionale.
La Legge sul Dopo di noi (L. n. 112 del 2016) contempla il trust tra gli istituti adottabili per favorire le persone con disabilità grave, pur dovendo essere rispettati specifici contenuti nell'atto costitutivo al fine di poter godere delle esenzioni e vantaggi fiscali.
Il trust è soggetto passivo Ires e può essere qualificato come ente commerciale e non commerciale; se, però, il trust non è opaco ma trasparente, cioè i beneficiari del reddito sono individuati e vantano un diritto a percepirlo nei confronti del trustee, il reddito sarà tassato in capo a costoro per trasparenza.
Per quanto concerne l'imposizione indiretta, tendenzialmente è possibile affermare che il momento impositivo scatta se e quando vi sia un passaggio patrimoniale dal disponente.
Il trust, ricorrendone i requisiti, può assumere le caratteristiche di Ente del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/17, con tutta la disciplina civilistica e tributaria riconnessa.

Atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
La norma è stata introdotta dalla L. n. 51 del 2006 e consente la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche.
L'art. 2645-ter prevede la possibilità di trascrivere gli atti dotati di forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili ai suddetti soggetti o enti.
La trascrivibilità è subordinata alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, per i quali la norma rinvia all'art. 1322 c.c.
Poiché l'art. 2645-ter fa riferimento a mobili o immobili registrati, è dibattuto se l'istituto può avere ad oggetto partecipazioni a società di capitali.
Anche l'atto di destinazione è uno degli strumenti espressamente enunciati nella Legge sul Dopo di noi.

Atti in danno o in frode ai creditori
L'adozione degli strumenti di passaggio generazionale o di protezione non può ledere i diritti dei creditori e non deve sottrarre loro la garanzia patrimoniale.
Chi compia azioni sul proprio patrimonio allo scopo di ledere i propri creditori rischia, per sé e per i soggetti che vengono coinvolti nelle operazioni, di subire azioni di vario genere e di incappare anche in responsabilità penali.
Senza pretesa di esaustività, si segnalano:

  • Azione revocatoria ordinaria
    Disciplinata dall'art. 901 c.c., opera alle seguenti condizioni:
    1. il debitore conosce il pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore;
    2. per gli atti anteriori al sorgere del credito, debbono essere dolosamente preordinati a pregiudicarne il soddisfacimento;
    3. per gli atti a titolo oneroso, il terzo deve essere consapevole del pregiudizio;
    4. nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, vi deve essere il consilium fraudis del terzo.
    Produce i seguenti effetti:
    • inefficacia nei soli confronti del creditore che ha agito in revocatoria;
    • non vengono pregiudicati i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
  • Nuova revocatoria
    L'art. 2929-bis c.c., introdotto nell'anno 2015, consente l'azione esecutiva direttamente su beni immobili e beni mobili registrati, già in proprietà al debitore, ancorché oggetto di atti a titolo gratuito.
    Ciò è possibile quanto l'atto depauperativo sia stato effettuato dopo l'insorgere del credito e se il pignoramento viene trascritto entro un anno dell'atto stesso.
    Tale azione può essere rivolta, ovviamente, anche nei confronti del soggetto al quale il bene è stato trasferito; sono invece esclusi i terzi aventi causa a titolo oneroso, che abbiano trascritto l'acquisot prima del pignoramento.
  • Revocatoria fallimentare
  • Bancarotta per distrazione Disciplinata dall'art. 67 del R.D. n. 267 del 1942, coinvolge gli atti a titolo oneroso compiuti nel periodo c.d. di sospetto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, gli atti estintivi di debiti pecuniario, la costituzione di garanzie.
  • Violazioni della normativa antiriciclaggio
  • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
    L'art. 11, D.Lgs. 74/2000, punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.