La possibilità di acquistare la “nuova” prima casa e di rivendere quella “vecchia” entro un anno incontra una prima interpretazione restrittiva
L'articolo 1, co. 55, L. 208/15 (Legge di Stabilità 2016), estende l'agevolazione “prima casa”
al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con quella agevolazione, acquisti un nuovo immobile,
a condizione che proceda all'alienazione della vecchia casa entro un anno dal nuovo acquisto.
La Circolare 27/E/16 recentemente licenziata dall'Agenzia delle Entrate propone
una lettura restrittiva della norma.
Infatti, a parere dell'Agenzia delle Entrate, l'art. 1, co. 55, non può trovare applicazione quando
la precedente abitazione già in proprietà nello stesso Comune sia stata acquistata senza fruire delle
agevolazioni “prima casa” a titolo esemplificativo ciò potrebbe accadere quando l'immobile provenga
da una successione ereditaria o da una donazione.
La pregressa proprietà immobiliare, che non sia un acquisto fiscale “prima casa”, non consentirebbe
quindi all'interessato di comperare il nuovo immobile con l'agevolazione in parola per poi, entro l'anno
successivo, alienare il precedente cespite.
Le motivazioni offerte dalla Circolare sono sostanzialmente due.
La prima fa leva sul tenore letterale della norma che riconosce l'agevolazione “prima casa”
“senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione
che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto”; quindi la norma
circoscriverebbe in modo esplicito e consapevole la facoltà di posticipare la vendita dell'immobile
precedente al solo caso in cui anche quest'ultimo abbia goduto del medesimo regime fiscale.
L'A.F. richiama poi i lavori parlamentari nei quali sarebbe emersa la finalità della modifica normativa nel
senso di dare più elasticità all'agevolazione “prima casa” senza determinare una
variazione sul numero dei soggetti beneficiari.
Entrambe le argomentazioni enucleate dall'Agenzia delle Entrate sono degne di nota; tuttavia, a ben vedere, qui
non si tratta di escludere da un beneficio o di estenderlo a determinate categorie di persone bensì di
ammettere taluno ad un meccanismo che semplifica la fruizione dell'agevolazione per evitare che egli
rimanga senza la casa che si presume essere l'abitazione, posticipando di un anno il momento in cui
si va a verificare la condizione di accesso.
A parere di chi scrive, vi è sostanziale identità di situazioni tra chi, nel successivo anno dall'acquisto
nuovo si trovi ancora in proprietà del precedente immobile, parendo indifferente che il primo acquisto sia avvenuto
con o senza tale beneficio. Per un verso, senza l'introdotta novella legislativa, l'elemento ostativo sarebbe
identico trattandosi di un secondo immobile nel medesimo Comune; inoltre, come detto, la ratio è quella di consentire
il passaggio alla “prima casa” senza dover necessariamente rimanere privi di abitazione per un certo tempo.
A questo punto sarebbe opportuna una riflessione in ordine alla compatibilità dell'interpretazione restrittiva
avallata dall'A.E. in relazione ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione.
(pubblicato su www.prontoprofessionista.it il 27/07/2016)
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