Si torna sull'onere di Equitalia di comunicare il preavviso di iscrizione ipotecaria e di risarcire i danni derivanti dall'ipoteca illegittima
Prima di procedere ad ipotecare i beni immobili, Equitalia deve preventivamente comunicare al contribuente che procederà
alla suddetta iscrizione; così è previsto dall'art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973 come introdotto
dal D.L. 70/2011. Tale comunicazione preventiva contiene l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme
dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca.
La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze (Cass. civ., sez. trib., 24/06/2016 n. 13115 e Cass. civ., sez. VI, 12/05/2016 n. 9797),
ha ribadito la funzione di tale comunicazione preventiva, che non è solamente quella di mettere in condizione
il contribuente di pagare senza subire l'ipoteca, ma altresì di presentare memorie ed
osservazioni all'Amministrazione finanziaria per segnalare eventuali vizi o irregolarità.
Difatti il contraddittorio amministrativo, quale dialogo costruttivo tra cittadino e p.a., deve essere riconosciuto anche
nell'ambito della riscossione dei tributi. Sul punto si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
nel ricordare che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione
ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta
dei diritti fondamentali della Unione europea (Cass. civ., SS.UU., 18/09/2014 n. 19667).
Nell'ipotesi in cui l'iscrizione ipotecaria non sia stata preceduta dalla comunicazione preventiva o non sia
stato rispettato il termine dilatorio di trenta giorni, le citate sentenze della Corte precisano tuttavia che, attesa lo natura
reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale d'illegittimità.
Alla stregua di tale orientamento è opportuno impugnare tempestivamente l'iscrizione ipotecaria
nel termine di sessanta giorni dalla notifica della medesima o dalla sua conoscenza poiché si rischia
altrimenti di sanare il vizio relativo alla omessa comunicazione preventiva.
Si ricorda che l'illegittima iscrizione ipotecaria mette in condizione il contribuente di chiedere il risarcimento
dei danni, principio di recente ribadito dalla giurisprudenza (Cass. civ., SS.UU., 31/05/2016 n. 11379).
La causa risarcitoria va incardinata davanti al giudice ordinario - ossia il Tribunale competente per
territorio - e non davanti alle Commissioni tributarie, dal momento che l'oggetto del procedimento riguarda un diritto
soggettivo e la norma primaria del neminem laedere.
A parere di chi scrive, laddove l'ipoteca risultasse viziata dalla omessa comunicazione preventiva, per ottenere da
Equitalia il risarcimento dei danni si dovrebbe dedurre e dimostrare un profilo ulteriore di illegittimità rispetto
alla mera carenza del preavviso; e cioè che, ove preventivamente allertato, il contribuente avrebbe
potuto evitare l'ipoteca pagando l'intero oppure avrebbe potuto segnalare vizi del procedimento
tali da impedire l'iscrizione ipotecaria o da consentirla per un importo inferiore passibile di essere saldato.
Inoltre rimane da comprendere se il contribuente possa essere ammesso al risarcimento del danno nel caso in cui
non abbia tempestivamente impugnato l'ipoteca illegittima giacché, in senso contrario, gli si potrebbe
rimproverare la colpevole inerzia; nondimeno, in un simile frangente, anziché escludere in toto il risarcimento danni,
si potrebbe ipotizzare una riduzione ai sensi dell'art. 1227 c.c. per il c.d. concorso colposo del creditore.
(pubblicato su www.prontoprofessionista.it il 18/08/2016)
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