Le Sezioni Unite affrontano il tema dell'omessa dichiarazione annuale in relazione al credito Iva maturato
Con due sentenze emesse nel medesimo giorno le Sezioni Unite si soffermano sulle conseguenze della omessa dichiarazione
Iva annuale in relazione alla sorte del credito Iva che il contribuente abbia maturato in virtù delle operazioni passive effettuate,
con particolare attenzione all'ipotesi in cui egli sia sottoposto ad un controllo fiscale
(Cass. civ., SS.UU., 08/09/2016 n. 17758; Cass. civ., SS.UU., 08/09/2016 n. 17757).
La Corte di Cassazione prende le mosse dalla constatazione che la mancata presentazione della dichiarazione annuale
Iva costituisce una notizia che rileva come mero dato storico dal quale però derivano conseguenze giuridiche;
tra esse, rientra la facoltà dell'Amministrazione fiscale di avviare un recupero attraverso il controllo automatizzato
ex art. 36-bis D.P.R. 600/73.
Tale controllo automatizzato in ordine alla detrazione per pregresso credito Iva avviene tramite i dati presenti nell'anagrafe
tributaria, tra i quali la presentazione o meno della dichiarazione Iva nell'anno di maturazione del suddetto credito.
Di conseguenza la Corte di Cassazione esprimono il primo principio favorevole all'Agenzia delle Entrate per cui
è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione della
cartella di pagamento allorquando manchi la dichiarazione annuale.
Tuttavia, un simile controllo non tocca la posizione sostanziale del contribuente ed è privo di valutazioni giuridiche
o atti di indagine sostanziale diversi da quel mero raffronto tra la dichiarazione fiscale e l'anagrafe tributaria.
Pertanto le Sezioni Unite proseguono il ragionamento per pervenire ad un secondo principio a tutela del contribuente.
E dunque, la neutralità dell'Iva comporta che, pur in assenza di una dichiarazione annuale, l'eccedenza
di imposta risultante da dichiarazioni periodiche e dai versamenti regolari vada riconosciuta dal giudice tributario, a condizione
che siano stati rispettati tutti i requisiti sostanziali della detrazione.
Per converso nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione annuale Iva, il diritto alla detrazione
non può essere negato neppure nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale
automatizzato, ove sia dimostrato in concreto che si tratta:
- di acquisti fatti da soggetto passivo di imposta,
- assoggettati ad Iva
- e finalizzati ad operazioni imponibili.
L'onere della prova in ordine a codesti requisiti graverà sul contribuente il quale dovrà darne dimostrazione in giudizio.
(pubblicato su www.prontoprofessionista.it il 11/10/2016)
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