Il diritto al contraddittorio del contribuente

 

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La violazione del contraddittorio può comportare la nullità dell'atto ma le situazioni possono essere diverse e la giurisprudenza è ancora in divenire.

Il diritto al contraddittorio garantisce al contribuente la possibilità di interloquire con l'amministrazione finanziaria in modo che le decisioni di quest'ultima non siano calate dall'alto ma arrivino dopo avere ascoltato le ragioni del soggetto interessato, onde comprendere e approfondire la vicenda concreta e dare migliore applicazione alle norme fiscali.

Il diritto del contraddittorio viene espressamente sancito dallo Statuto dei Diritti del Contribuente(Legge n. 212 del 2000), in due disposizioni:

  • l'art. 6, comma 5, ai sensi del quale “Prima di procederealle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruoe comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma”;
  • l'art. 12, comma 7, in forza del quale “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

Vediamo ora alcuni degli ultimi arresti giurisprudenziali sul tema.

In primo luogo laCorte Costituzionale ha affermato la centralità del contraddittorio preventivoper la generalità dei procedimenti tributari(Corte Cost. Sent. n. 132 del 15).

Un'altra pietra miliare è senz'altro la decisione delle Sezioni Unite(Cass. civ., SS.UU., 08/12/2015 n. 24823) che ha operato un distinguo:

  • per i tributi armonizzati, quelli che trovano disciplina legislativa europea (es. l'Iva), l'illegittima compressione del contraddittorio comporta la nullità dell'atto impositivo come principio immanente dell'ordinamento;
  • per i tributi non armonizzati (es. Irpef), la nullità del provvedimento scaturisce solo in presenza di una previsione espressa nel diritto interno, pertanto l'obbligo dell'A.F. di attivare il contraddittorio, a pena di invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente se siffatto obbligo è sancito dal legislatore nazionale.

Degna di nota è l'ordinanza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana dirimessione degli atti alla Corte Costituzionaleper verificare la legittimità del su citato art. 12, comma 7, L. 212/00, nella parte in cui sancisce la nullità dell'accertamento emesso prima dello scadere dei 60 giorni dalla notifica del processo verbale, nella sola ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività del contribuente, escludendo in modo irragionevole il caso del contribuente che abbia subìto iniziative simili degli Uffici finanziari fuori da tali ambienti(C.T.R. Toscana, ord. n. 736/1/2016).

Da ultimo si segnala che la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che il termine assegnato dall'Agenzia delle Entrate al contribuente per far pervenire note e documenti deve essere congruo e ragionevole a pena di nullità (Cass. civ., sez. trib., 28/10/2016 n. 21822).

Concludendo, il tema del diritto al contraddittorio è in divenire e il professionista deve saper gestire al meglio, sin dalla fase del procedimento amministrativo, i possibili profili di nullità dell'atto impositivo, da far valere poi in giudizio.


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