L'opposizione all'esecuzione contro l'amministrazione finanziaria. Nuove prospettive difensive
L'art. 57 D.P.R. 602/73 limitava il perimetro dell'opposizione all'esecuzione alle eccezioni concernenti
la pignorabilità dei beni. Ora, però, la sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018 ha ridescritto il
panorama difensivo del contribuente in fase di esecuzione giacché ha spazzato via i limiti dell'art.
57 D.P.R. 602/73 dichiarando la norma parzialmente incostituzionale.
A dire il vero gli ostacoli posti dall'art. 57 erano già stati superati in via interpretativa da una parte della
giurisprudenza di merito proprio per scongiurare l'incostituzionalità della norma. Ma ovviamente la portata
della sentenza della Corte Costituzionale costituisce un presidio fondamentale per le difese del contribuente poiché
supera tante incertezze.
Nella motivazione della sentenza n. 114 del 2018 si legge che vi possono essere “
evenienze che si collocano
a valle della notifica della cartella di pagamento, in cui la doglianza del contribuente sia diretta a contestare il diritto di
procedere a riscossione coattiva e non già la mera regolarità formale della procedura, come
nell'ipotesi dell'intervenuto adempimento del debito tributario o di una sopravvenuta causa di estinzione
dello stesso”. È esattamente questo il caso; sicché la limitazione posta dall'art.
57 D.P.R. 602/73 circa “l'impossibilità di far valere innanzi al giudice dell'esecuzione
l'illegittimità della riscossione mediante opposizione all'esecuzione, essendo ammessa soltanto
l'opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti
della procedura e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione, confligge frontalmente
con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall'art. 24 Cost. e nei confronti della pubblica
amministrazione dall'art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si
oppone alla riscossione coattiva”. Quindi, conclude la Corte, “va dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 57, comma 1, lettera a), citato limitatamente alla parte in cui non prevede che, nelle controversie che
riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o
all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate
dall'art. 615 cod. proc. civ.” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 31/05/2018 n. 114).
Qui in allegato può essere scaricata la sentenza con evidenziati alcuni dei passaggi maggiormente interessanti.