Società tra avvocati

 

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L'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'art. 1, c. 141 della legge 4 agosto 2017, n. 124, disciplina l'esercizio della professione forense in forma societaria e la società tra avvocati genera reddito di impresa.

In proposito la Circolare 35/E/2018 precisa che “le società tra avvocati sono costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del codice civile. Pertanto, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto. Conseguentemente si ritiene che, in assenza di una esplicita norma, l'esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d'impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un'attività professionale.
Detta interpretazione è confermata anche dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze che, a seguito di una richiesta di parere formulata dalla scrivente, ha fornito risposta con nota del 19 dicembre 2017 n. 43619 in cui ha evidenziato che per tali società, in mancanza di deroghe espresse nella disposizione “ sembra difficile valorizzare l'elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell'elemento soggettivo dello schermo societario”.
La società tra avvocati di cui al citato art. 4-bis si discosta, infatti, dalla precedente società tra avvocati disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, in quanto, tale ultimo decreto individuava un nuovo modello societario assoggettato ad una autonoma disciplina i cui aspetti di maggior rilievo riguardavano l'oggetto dell'attività, gli obblighi di registrazione, il regime di responsabilità ed i rapporti con i clienti, e dove, come precisato con la risoluzione 28 maggio 2003, n. 118/E, il rinvio alle disposizioni che regolano le società in nome collettivo, operava ai soli fini civilistici, in quanto consentiva di determinare le regole di funzionamento del modello organizzativo, mentre ai fini fiscali, per ragioni di coerenza del sistema impositivo, occorreva dare risalto al reale contenuto professionale dell'attività svolta.
In relazione a quanto precede si ritiene, quindi, che anche sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applichino le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa”.


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