Oggetto: parere di massima - Tosap grotte del Passetto, Comune di Ancona, anno di imposta 2010
1. Incarico. Lo scrivente fornisce il presente parere di massima, su richiesta del Dott. _____________, in merito alle principali problematiche tributarie sulla Tosap in oggetto, senza entrare nel merito della natura demaniale e del diritto di proprietà delle grotte, questioni affrontate da altri professionisti i quali hanno dato il loro benestare a tale approfondimento. L'analisi delle problematiche avviene in base alla visione dell'avviso di accertamento n. ______ per l'anno 2010, notificato al Dott. ____________ il 22/12/2015, recante imposta Tosap per € 11.738,40, sanzioni per € 11.738,40, interessi per € 3.131,40 oltre spese di notifica.
2. Errata applicazione della Tariffa approvata dal Comune. Ferma l'opportunità di verificare se le grotte sono riconducibili alla categoria IV della Tariffa, si nota che il Comune ha applicato l'importo ordinario di € 2,01 (poi dimezzato) mentre sembra più corretto riconoscere la Tariffa inferiore pari a € 0,67/giorno per "occupazione di spazi sottostanti il suolo comunale" , anch'essa da decurtare della metà. Nel caso del Dott. ________ si passerebbe da € 11.738,40 liquidati nell'accertamento, all'importo notevolmente inferiore pari a € 3.912,80 con conseguente abbattimento pure delle sanzioni e degli interessi.
3. Non debenza del tributo Tosap nel periodo 1/1/10-22/10/10 per avvenuta prescrizione. La giurisprudenza ha da tempo accolto il principio per cui i tributi locali sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. (ex plurimis Cass. civ., sez. trib., 23/02/10 n. 4283). Ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti è previsto l'obbligo di denuncia "non oltre il 31 dicembre" mentre, per le occupazioni temporanee, il comma 5 precisa che "l'obbligo di denuncia è assolto con il pagamento della tassa". Inoltre, sulla premessa che è pacifico trattarsi di occupazione temporanea - ipotesi favorevole al contribuente perché la tariffa per occupazione permanente è circa 14 volte più elevata - proprio l'assenza dell'atto autorizzativo della p.a. non consente di ravvisare un "termine previsto per le occupazioni medesime" di cui parla il citato comma 5. Quindi sembra sostenibile che il pagamento della Tosap vada effettuato giornalmente, mano a mano che l'occupazione prosegue. Se così fosse, il termine di prescrizione decorrerebbe separatamente per ciascun giorno, di modo che la Tosap dall'1/1/2010 al 21/01/2010 non sarebbe dovuta in quanto prescritta per essere anteriore di cinque anni alla notifica dell'avviso avvenuta il 22/01/2015; residuerebbero appena nove giorni del 2010.
4. Disapplicazione delle sanzioni. L'art.10, comma 3, L. 212/00 prevede che le sanzioni vadano disapplicate qualora si versi in una situazione di obiettiva incertezza sull'applicazione delle norme, fattispecie che sembra ricorrere nella vicenda in esame in quanto addirittura ammessa dal Comune che dà atto nell'avviso Tosap "dell'incertezza giuridica" sulla natura delle grotte.
5. Riduzione e (quasi) azzeramento delle sanzioni. Il Comune ha applicato la sanzione pari al 100% dell'imposta per ogni anno, dal 2004 al 2010; tale operato sembra gravemente illegittimo. Infatti l'art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/97, prevede che, “quando violazioni della stessa indole vengano commesse in periodi di imposta diversi”, la sanzione va comminata una sola volta e “si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”. L'affermazione dell'avviso di accertamento per cui l'istituto della continuazione non sarebbe operante "in quanto trattasi di unica violazione a contenuto sostanziale" non è conferente col dato normativo, tanto è vero che la giurisprudenza ha precisato che l'omessa dichiarazione nei tributi locali ripetuta per più annualità comporta l'applicazione della continuazione ex art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/97 (Cass. civ., sez. trib., 07/09/2010 n. 19125).
Nel caso del Dott. ___________ - beninteso le stime sono approssimative - la sanzione di € 11.738,40 è stata applicata per ciascuno dei 7 anni interessati dalla Tosap, per un ammontare complessivo delle sanzioni di € 82.168,80. Grazie alla continuazione l'importo scenderebbe ad € 17.607,60 (coerentemente con la condotta del Comune che ha sempre comminato la sanzione minima si opera l'aumento minimo per la continuazione della metà). Oltretutto, se come sembra giusto si prendesse a riferimento la tariffa per il sottosuolo (v. supra §.2), la sanzione base pari al tributo sarebbe di € 3.912,80 e, all'esito della continuazione, la sanzione complessiva per i 7 anni scenderebbe addirittura a complessivi € 5.869,20. Nella gestione delle sanzioni deve considerarsi che sono tuttora pendenti i processi contro i pregressi accertamenti Tosap.
6. Conclusioni. Ammettendo per mera ipotesi che i grottaroli debbano pagare la Tosap, quella che sembra essere la corretta operatività delle norme tributarie consente ragionevolmente di sollevare i seguenti rilievi contro l'avviso di accertamento per l'anno 2010:
- riduzione dell'imposta di 2/3 (€ 3.912,80 anziché € 11.738,40);
- prescrizione parziale della Tosap, non più dovuta sino al 21/12/2010;
- pressoché totale azzeramento delle sanzioni in forza della continuazione;
- eventuale disapplicazione delle sanzioni per incertezza giuridica.