Le ultime indicazioni sulla rottamazione

 

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Ecco gli ultimi chiarimenti forniti da Equitalia e dall'Agenzia delle Entrate.

In base alle più recenti delucidazioni fornite da Equitalia al ODCEC di Roma e dall'Agenzia delle Entrate nel Telefisco è possibile avere una risposta ufficiale a molti dei dubbi emersi in merito alla definizione agevolata, meglio conosciuta come “rottamazione delle cartelle”.

Intanto, va specificato che per aderire alla definizione agevolata c'è tempo solo fino al 31 marzo prossimo, mentre le intenzioni del Governo di estendere la finestra fino al 21 aprile non si sono ancora traddotte in legge. Come noto la rottamazione consente di avere la possibilità di pagare, in un'unica o in cinque rate successive, i propri debiti nei confronti degli agenti di riscossione con la cancellazione degli interessi di mora e delle sanzioni. Ugualmente, se si è già aderito alla definizione agevolata ma ci si è resi conto che non è economicamente conveniente, è possibile rinunciarvi, sempre entro il 31 marzo prossimo e presentando apposita dichiarazione di rinuncia.

Sono diversi i casi in cui, infatti, pur non pagando sanzioni e interessi,la rottamazione potrebbe essere meno allettante della rateizzazione ordinaria. È il caso in cui ci si rende conto di non poter far fronte ai pagamenti delle cinque rate in modo integrale e puntuale. Infatti, in caso di mancato o inesatto pagamento dell'unica rata o della prima rata ovvero di una delle rate successive, la rottamazione non produce effetto e gli importi pagati saranno imputati in acconto all'importo originariamente dovuto. Decaduta la rottamazione, si registrano ancora incertezze se il piano di rateizzazione in essere prima della dichiarazione di rottamazione possa essere ripreso.

Per evitare problemi di solvibilità, il contribuente può decidere di ricorrere alla rottamazione anche per singole cartelle o per singole iscrizioni a ruolo.

Ma cosa accade se il contribuente è già decaduto dal piano di rateizzazione? Ove il contribuente alla data del 24/10/2016 sia già decaduto, può presentare la dichiarazione di adesione agevolata; per i piani di dilazione in corso debbono risultare pagate tutte le rate fino al 31/12/2016 e non solamente quelle di ottobre, novembre e dicembre 2016. La dichiarazione di rottamazione può essere presentata anche prima di perfezionare gli arretrati, il cui pagamento dovrà avvenire entro il 31/03/2017 inclusi gli interessi di mora per tardivo versamento delle rate.

Se, invece, il piano di rateizzazione è stato concesso dopo il 24/10/2016 il contribuente non ha l'obbligo di pagare le rate in scadenza a ottobre, novembre e dicembre 2016.

Un aspetto importante riguardai fermi e i pignoramentiche Equitalia può adottare. Dopo la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata l'agente della riscossione non può avviare azioni esecutive, disporre fermi amministrativi e ipoteche, o attivare altre misure cautelari, ma nel caso di fermi e di ipoteche già adottati alla data di presentazione dell'istanza di rottamazione, queste misure permangono. Lo stesso vale per i pignoramenti presso terzi: se il vincolo è già stato perfezionato (con provvedimento di assegnazione del Giudice o con l'ordine rivolto al terzo direttamente da Equitalia) le somme non possono essere liberate in quanto la procedura è giunta in fase avanzata.

Un caso particolare è quello in cui ci siano piùdebitori in solido. Ciascuno di essi può beneficiare della definizione agevolata perfezionata dall'altro condebitore.

Così, nel caso di impresa sottoposta a procedura fallimentare, il curatore fallimentareè legittimato a presentare la dichiarazione di adesione agevolata previa autorizzazione del Giudice delegato e parere favorevole del Comitato dei creditori.

A proposito di imprese, un vantaggio della rottamazione è la possibilità diottenere il DURC positivo. In base alle indicazioni dell'INPS può essere rilasciato il DURC positivo dopo il pagamento della prima rata; lo stesso vale anche per la posizione INAIL.


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